Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8831/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 4471/2019 depositata in data 19/07/2019, non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del l’ 11/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento emesso per maggior Irpef per l’anno di imposta 2010 e con cui era recuperata a imposizione, quale reddito di partecipazione nella cessata società RAGIONE_SOCIALE, di cui ella era socia al 50%, la differenza di recesso determinatasi a seguito dell’assegnazione alla soci a di immobili aziendali.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone rigettava il ricorso della contribuente.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rig ettava l’appello , in particolare evidenziando che la differenza di recesso non potesse essere abbattuta tenendo conto dei costi sostenuti per la realizzazione e ristrutturazione degli immobili, finanziati non dalla società o dalle socie ma dal padre di queste e che costituivano una donazione in favore RAGIONE_SOCIALE figlie.
Contro tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’ 11/09/2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 anche in relazione agli artt. 20bis , 45, 47, comma 7, 44 e 86 t.u.i.r., in quanto la CTR avrebbe erratamente ritenuto inapplicabile l’art. 47, comma 5, in base alla contraddittoria considerazione che le somme versate dal padre quali donazioni alle figlie, socie della società, e servite alla costruzione degli immobili poi assegnati, non potessero essere considerate per abbattere la differenza di recesso; trattandosi di
donazione alle figlie le relative somme devono ritenersi un versamento effettuato dalle stesse alla società.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR avrebbe dato rilevanza ad un elemento, la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per la costruzione degli immobili da un terzo, non utilizzato dall’ufficio nel proprio avviso di accertamento, che si fondava sulle dichiarazioni contenute nell’atto notarile di assegnazione.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la CTR del tutto omesso di motivare sulle considerazioni svolte nell’atto di appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del giudice di primo grado, senza spiegare la intrinseca contraddittorietà, con le conclusioni raggiunte, dell’assunto che si trattasse di una donazione paterna alle figlie.
Occorre prioritariamente esaminare per ragioni logiche il terzo motivo che deduce nullità della sentenza per grave vizio motivazionale, anche per intrinseca contraddittorietà della motivazione.
2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
2.2. La lite verte sulla tassazione della cd. differenza di recesso conseguita dal socio di società di persone, che è regolata dall’art. 20 -bis t.u.i.r. che, riproducendo la previsione contenuta nell’art. 6 del d.P.R. n. 42 del 1988, stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’art. 17, comma 1, lett. l), del t.u.i.r. (e cioè redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata.
Tale disposizione qualifica, quindi, quali redditi da partecipazione, e pertanto (secondo la maggioritaria interpretazione dottrinale e la prassi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circolare n. 6E del 13 febbraio 2006 e risoluzione n. 64 del 25 febbraio 2008) redditi d’impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci RAGIONE_SOCIALE società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle
regole dettate dal legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale dall’art. 47, comma 7, t.u.i.r.
Tale ultima disposizione definisce le modalità da seguire per determinare l’importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente e prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale RAGIONE_SOCIALE società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE azioni o quote annullate.
2.3. Nel caso di specie la motivazione, invero alquanto scarna, esprime una evidente contraddizione, che appare irriducibile e che finisce per rendere impossibile la comprensione della stessa ratio decidendi , laddove, inizialmente, sembra attribuire astrattamente idonea rilevanza, al fine di sterilizzare la differenza da recesso, agli apporti recati dalla sola società o dai soci, e dall’altro, assumendo che i pagamenti posti in essere dal padre per la realizzazione dell’immobile configurassero una donazione in favore RAGIONE_SOCIALE figlie, socie della società, ne esclude poi la rilevanza.
Pertanto il ricorso va accolto nel suo terzo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2024.