Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24845/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate-Riscossione (già RAGIONE_SOCIALE), r appresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso (PEC: avv.EMAILpec.pacestudiolegale.net)
-controricorrente -e nei confronti di
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria n. 112/01/18, depositata il 19.02.2018.
Oggetto:
Tributi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Perugia rigettava il ricorso di COGNOME NOME avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA emesso da Equitalia Centro s.p.a. a seguito del mancato pagamento della cartella n. NUMERO_CARTA relativa ad IVA e altro, per l’ anno 1997, notificata il 26.01.2006;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria accoglieva l’appello del contribuente e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato , rilevando, per quanto qui interessa, che:
doveva considerarsi inesistente la notifica della prodromica cartella di pagamento che era stata effettuata in data 26.01.2006, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. dal concessionario privato del servizio postale (RAGIONE_SOCIALE s.r.l. Recapiti Espressi), in quanto, secondo la disciplina all’epoca vigente, per gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, la notificazione spettava al fornitore del servizio universale (Ente Poste s.p.a.); pertanto, stante il carattere assorbente della contestazione, non essendo l’inesistenza della notificazione sanabile ex art. 156 cod. proc. civ., doveva dichiararsi l’illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
l ‘Agenzia delle entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
COGNOME NOME resisteva con controricorso, illustrato con memoria;
anche l ‘Agenzia delle entrate proponeva autonomo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
CONSIDERATO CHE
-Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem .
è orientamento consolidato di questa Corte, al quale va dato continuità, quello secondo cui « In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso » (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376 -02; Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 -01; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 -01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01);
si rammenta, invero, che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di
cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall’Agenzia delle entrate -Riscossione ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.);
-orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza della relativa delibera, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dall’ADER;
-ciò posto, va esaminato il ricorso proposto tempestivamente dall’Agenzia delle entrate ;
c on il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18, 24, 53, 56 e 57 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per avere la CTR annullato l’ atto impugnato, sebbene il contribuente avesse eccepito solo con il ricorso in appello l’illegittimità della cartella di pagamento sotto il profilo della irrituale notifica tramite operatore postale privato, anziché nel giudizio di primo grado, mediante proposizione di motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992;
il motivo è infondato;
come si evince dal contenuto dello stesso ricorso per cassazione, nella parte in cui riproduce i motivi del ricorso originario, il contribuente aveva censurato con quest’ultimo, in generale, la mancata notificazione della presupposta cartella di pagamento,
dovendosi ritenere in detta censura ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione, come quella riguardante la notifica tramite operatore postale privato;
sul punto va ribadito, invero, che il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. n. 14285 del 25/5/2021; n. 36305 del 28/12/2023);
non era necessario, dunque, che la ricorrente in primo grado, a fronte della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, relativa alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, presentasse memoria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione sulla notificazione eseguita dall’operatore postale privato non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione;
il motivo aggiunto, invero, amplia l’originario oggetto del giudizio e tale ampliamento si giustifica in ragione di una produzione documentale acquisita al processo, non conosciuta dalla controparte. Nel caso di specie, invece, l’oggetto del processo è già stato integralmente definito dalla originaria contestazione del contribuente, che ha evidenziato l’omessa notificazione della sottesa cartella di pagamento, sicchè l’ulteriore contestazione concernente l’irregolare notificazione della stessa mediante l’operatore postale privato non amplia l’oggetto del giudizio;
con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. n. 600/73, 139 e 140 cod. proc. civ., i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato l’inesistenza della
notificazione della cartella di pagamento, pro dromica all’atto impugnato, che, invece, era stata ritualmente notificata dall’Agente della riscossione, dato che la prima notificazione di detta cartella era stata validamente eseguita presso il corretto indirizzo in Cartura (PD) INDIRIZZO a mezzo Poste italiane ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e si era perfezionata in data 14.11.2005 per compiuta giacenza, mentre la seconda notificazione, eseguita in via cautelativa, era stata effettuata non a mezzo posta, ma da un messo notificatore abilitato (avendo la concessionaria della riscossione per la provincia di Padova, RAGIONE_SOCIALE, affidato il recapito del plico a mani alla Defendini Recapiti RAGIONE_SOCIALE facente sempre capo al soggetto affidatario del relativo servizio), perfezionatasi per irreperibilità relativa secondo la disciplina di cui agli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ., con deposito presso la Casa comunale e spedizione della raccomandata informativa a mezzo di Poste Italiane, come si evinceva dalla distinta di spedizione e dal timbro postale ivi riprodotto;
– con il terzo motivo denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato i seguenti elementi: l’esistenza di una prima notifica eseguita a mezzo posta (Poste Italiane) ex art. 26 d.P.R. 602/73, perfezionatasi per compiuta giacenza; il fatto che la seconda notifica -cautelativamente eseguita -non era una notifica a mezzo posta fatta da un agente postale ‘privato’, bensì una notifica a mezzo messo notificatore (notifica diretta, a mani), perfezionatasi, poi, per irreperibilità relativa ex artt. 26 d.P.R. n. 602/73, 60 d.P.R. n. 600/73 e 140 cod. proc. civ., con il deposito presso la Casa comunale e la spedizione della raccomandata d’avviso sempre a mezzo del servizio postale (Poste Italiane s.p.a.);
i predetti motivi, che vanno esaminato unitariamente essendo connessi, sono fondati;
dopo un primo tentativo di notifica eseguito a mezzo del servizio postale, la cartella sottesa all’atto impugnato è stata ritualmente notificata, in data 26.01.2006, tramite messo notificatore abilitato;
dalla documentazione relativa alla notificazione di detta cartella, riportata dalla ricorrente Agenzia, per autosufficienza, nel testo del ricorso per cassazione, si evince che la notificazione era stata eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., stante la temporanea assenza del destinatario, da un messo notificatore abilitato e nominato dal concessionario della riscossione, con successivo deposito dell’atto presso la Casa comunale e spedizione di raccomandata informativa a mezzo del servizio universale di Poste italiane, e, quindi, non mediante il servizio postale privato;
in conclusione, in accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti alla Corte di Giustizia tributaria dell ‘Umbria , in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
-nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, in virtù dell’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia dell e entrate -Riscossione; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e rigetta il primo; cassa la
sentenza impugnata, con riguardo ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell ‘Umbria , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2025