Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10584 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
-controricorrente RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
– intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Brescia, n. 2822/2021 depositata il 20 luglio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente propone ricorso fondato su quattro motivi avverso la pronuncia della CTR che, accogliendo parzialmente l’appello, per il resto lo dichiarava inammissibile. La controversia attiene ad omesse dichiarazioni fiscali da parte della RAGIONE_SOCIALE di cui il
RINUNCIA
ricorrente era socio, società estinta, con conseguente recupero nei confronti dei soci dell’utile occultato e distribuito.
La sola Agenzia delle Entrate e del Territorio resiste a mezzo di controricorso, mentre l’Agenzia della Riscossione è rimasta intimata.
Da ultimo il ricorrente ha rinunciato al ricorso, allegando la propria adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/22.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente occorre prendere in esame l’atto di rinuncia.
1.1. In proposito lo stesso non risulta emesso in presenza della relativa procura, come si ricava dalla lettura della stessa come stesa in calce al ricorso.
Tuttavia, l’atto in questione dimostra il venir meno dell’interesse del ricorrente a coltivare la presente controversia, avendo egli aderito alla definizione agevolata sopra richiamata, per cui ai sensi dell’art.100, cod. proc. civ., il ricorso è inammissibile per fatto sopravvenuto.
Le spese, tenuto conto che quanto precede consegue al ricorso alla legislazione condonistica, ed alla sopravvenienza del difetto d’interesse, vanno compensate.
Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025