Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3037 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14615/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO NETWORK RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 1958/2023, depositata il 28 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La presente controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2005 , emesso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in esito alle risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscale, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446.
L’entità e la gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni riscontrate ha determinato la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie. Nello specifico, con riguardo ai rapporti intrattenuti con la società RAGIONE_SOCIALE, venivano riscontrate movimentazioni finanziarie afferenti ad acconti ricevuti e/o erogati per prestazioni di servizi, con conseguente omissione di autofatturazione dei relativi acconti e/o pagamenti effettuati in favore della società da parte della contribuente. Pertanto, dai riscontri della documentazione bancaria, emergeva che la contribuente aveva omesso di autofatturare pagamenti e/o acconti ricevuti pari ad euro 657.372,38, oltre a pagamenti ed acconti corrisposti pari ad euro 644.454,50. Con riguardo ai rapporti intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE, si accertava la presenza di una fattura attiva per la cessione di nove immobili, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società.
Le attività di accertamento facevano emergere che la contribuente aveva omesso di fatturare le somme ricevute, pari ad euro 1.272.750,00. Inoltre, veniva accertata l’omessa fatturazione
dell’importo di euro 620.000,00, in quanto si era riscontrata l’esistenza di un contratto di appalto in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto eseguire dei lavori di costruzione in favore della società RAGIONE_SOCIALE Considerato che il corrispettivo per tale appalto ammontava ad euro 1.000.000,00, oltre IVA , e che risultava fatturato solo l’importo di euro 316.666,66, oltre IVA , si contestava l’omessa fatturazione della differenza. Infine, con riguardo ai controlli operati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, emergeva che tale società aveva commissionato alla contribuente dei lavori. A fronte di due assegni emessi per euro 111.500,00, la contribuente non emetteva la relativa fattura, da ciò il rilievo relativo a ricavi non fatturati, né dichiarati per l’importo di euro 111.500,00. Pertanto, con l’avviso di accertamento, l’ente impositore procedeva alla rettifica della perdita dichiarata in euro 836.183,00 in reddito, pari ad euro 1.825.440.0, con un’imposta dovuta pari ad euro 602.395,00. Ai fini IRAP, venivano rettificati i componenti positivi da euro 3.330.048,00 ad euro 35.991.571,00, con rideterminazione del valore netto della produzione in euro 2.237.980,00 ed una maggiore imposta dovuta pari ad euro 95.114,00. Ai fini IVA, per effetto di riprese a tassazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per omissione di autofatture, è stata quantificata una maggiore IVA dovuta pari ad euro 787.216,00. Venivano altresì irrogate sanzioni per complessivi euro 1.180.824,00.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sezione 5, con sentenza n. 476 del 5 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio.
Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza.
Con sentenza n. 1958/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.). Eccezione di giudicato esterno. Parte ricorrente evidenzia che, in relazione ad altro avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006 , emesso nei confronti dell’odierna contribuente, e sulla base dei medesimi atti istruttori su cui si fonda l’avviso per il 200 5, qui impugnato, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, sez. 2, n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006. Tale sentenza è passata in
giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione.
Di conseguenza, il giudicato esterno n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023. L’RAGIONE_SOCIALE ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti.
1.1. -Il motivo è infondato.
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte RAGIONE_SOCIALE stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015).
Nel caso di specie va esclusa l’efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, per cui deve negarsi un’efficacia vincolante sui presupposti di fatto.
2. -Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c., nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Nella specie, la corte regionale, Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di
essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata ai seguenti, apodittici, rilievi: ‘ Nel merito, i primi Giudici, hanno valutato non fondate, le contestazioni relative all’anno 2005 in riferimento all’omissione della fatturazione di ricavi per euro 657.672,38 per i pagamenti effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE, perché basato su movimentazioni finanziarie che secondo i verificatori si ritenevano afferenti a prestazioni servizio e al contempo si contestava alla società ricorrente di aver corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE, sempre nell’anno 2005, un importo complessivo di euro 644.454,50. La RAGIONE_SOCIALE da un’analisi attenta della situazione rilevava che il rapporto tra le due società era alquanto complesso e mancava di una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE opere eseguite in relazione ai diversi anni d’imposta e quindi non riteneva valida la presunzione accertata . Riguardo alle altre contestazioni contenute nell’avviso di accertamento sono state ritenute fondate nei termini che, anche questo Collegio approva. Fondate risultano, anche, le contestazioni in merito all’omessa fatturazione dei pagamenti, che la società ricorrente, ha ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 620.000,00, per un contratto di appalto di euro 1.000.000,00. Dall’accertamento risulta che la ricorrente ha emesso una sola fattura di euro 316.666,66 a titolo di acconto, omettendo di fatturare l’importo di euro 444.600,00, dato dai successivi pagamenti ricevuti e incassati a mezzo di n. 27 assegni circolari ‘.
In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’RAGIONE_SOCIALE , si sarebbe limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, facendo mero rinvio ad
essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione e, in particolare, senza riportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame principale dell’Ufficio, del tutto trascurati.
2.1. -Il motivo è fondato.
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024).
Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell’appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico -giuridico seguito per addivenire al rigetto dell’impugnazione.
Parte ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025).
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa
applicazione di legge, artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME