Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34986 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13694/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 3707/2021 depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto appello contro la sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto parzialmente il suo ricorso avverso avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010.
La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello.
Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi ad un motivo che illustra con memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. e 11 cost. in quanto la CTR aveva del tutto omesso la motivazione, non avendo esposto i motivi in fatto e diritto della decisione né specificato ed illustrato le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione
Il motivo è fondato.
Infatti, la sentenza, dopo lo svolgimento del processo e l’esposizione dei fatti , nella parte titolata ‘ motivi della decisione ‘ riporta soltanto «null».
Va premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
In questo caso ricorre un difetto assoluto di motivazione perché il Giudice di merito ha del tutto omesso di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (così, Cass. n. 9105 del 2017).
N é può individuarsi, come sostiene invece l’RAGIONE_SOCIALE, una sufficiente motivazione implicita, rispettosa del minimo costituzionale ex art. 111 cost., nell’espositiva in fatto laddove la CTR osserva che il contribuente ha proposto appello «riproponendo pedissequamente le argomentazioni che sostenevano i ricorsi introduttivi».
Intanto, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n. 32954 del 2018).
Inoltre, la riproposizione RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni poste a sostegno del ricorso iniziale non esime il Giudice d’appello dal loro esame e dall’esposizione sia pure sintetica e succinta RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui, per ipotesi, ritenga di dover aderire alla decisione dei giudici di prime cure. Infatti, in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta
attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452 del 2018).
Conclusivamente, in accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/07/2023.