Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6932  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4890/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), con domicilio fiscale in RAGIONE_SOCIALE (LT), alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), che lo rappresenta e difende in forza di delega su foglio separato notificato unitamente al ricorso (telefax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta certificata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE (LT), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato  e  difeso  dal  AVV_NOTAIO  (C.F.:  FRNSFN
Avviso accertamento Tari -Difetto motivazione
NUMERO_DOCUMENTO), del foro di Napoli, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato e notificata telematicamente in una con il controricorso, e da lui  difeso, congiuntamente e disgiuntamente all’RAGIONE_SOCIALE, nella persona dell’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec dei difensori di seguito indicati: EMAIL, EMAIL;
– controricorrente –
-avverso la sentenza 6296/2022 emessa dalla CTR Lazio il 27/12/2022 e notificata il 28/12/2022;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
 COGNOME  NOME  impugnava  dinanzi  alla  CTP  di  Latina  l’avviso  di accertamento  relativo  alla  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  contraddistinto  dal numero NUMERO_DOCUMENTO per ‘infedele denuncia’ avente ad oggetto gli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, affermando che: a) l’avviso impugnato appariva completo, atteso che era stato chiaramente indicato che era stato emesso per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 3, del regolamento Tari ed erano esattamente esplicitate le modalità di calcolo dell’imposta dovuta; b) il provvedimento di irrogazione della sanzione rispondeva ai requisiti prescritti dall’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, essendo stati indicati la sanzione ed il criterio usato per la sua determinazione, non essendo il solo errore nell’indicazione della norma sanzionatoria idoneo ad inficiare la validità dell’atto; c) le sanzioni non potevano ritenersi illegittime, in quanto il legittimo affidamento non era configurabile in presenza di una infedele dichiarazione; d) in relazione al calcolo degli interessi, era stato indicato il tasso di interesse per ciascuna annualità.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR  del Lazio accoglieva parzialmente il  gravame (limitatamente alla richiesta  di  applicazione  del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l’atto  oggetto  di  impugnazione  contenev a  tutti  gli  elementi  necessari  a
rappresentare l’iter logico -giuridico seguito dall’Ente nella sua formazione ed emissione (articolo del Regolamento TARI violato, dati catastali e superficie di ogni immobile, tariffa applicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi, percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l’avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali applicate, sia il periodo di vigenza di ciascuna di esse, oltre che il totale dovuto.
 Avverso  tale  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  COGNOME NOME sulla base di nove motivi. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da egli sollevata circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della Tari, considerato che la stagione balneare non può iniziare prima del primo maggio e deve terminare non oltre il 30 settembre, sicchè non è necessario possedere i requisi ti per i ‘servizi per l’utenza’ prima dell’inizio della stagione balneare (ma solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell’arenile e delle aree scoperte).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa il termine iniziale per dotarsi dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione della Tari, considerato che poichè la delibera consiliare di approvazione del regolamento era del 4/9/2014 e, quindi, dovendosi possedere i requisiti prescritti entro il 30/4/201 5, per l’anno di imposta 2014 non era contestabile la mancanza degli stessi.
 I  due  motivi,  da  trattarsi  congiuntamente,  siccome  strettamente connessi, sono inammissibili.
Invero, il contribuente, con gli stessi, non ha contestato la mancanza del presupposto (la stagionalità dell’attività da lui svolta) per poter formulare le riportate doglienze.
La CTR ha, infatti, affermato che, al fine di poter godere dei temperamenti di imposizione, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. n. 507/1993, per la minor utilizzazione del servizio (trattandosi di attività stagionale), è necessario che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi rilevabili direttamente o a mezzo di idonea documentazione.
Non  avendo  l’odierno ricorrente contestato tale affermazione, deve escludersi  la  stagionalità  dell’attività  che,  da  un  lato,  circoscriverebbe  il periodo dell’anno (dall’1 maggio al 30 settembre) per il quale richiedere il possesso  requisiti  necessari  per  beneficiare  della  riduzione  della  Tari  e, dall’altro lato, conferirebbe rilevanza alla vigenza del regolamento comunale Tari  (nel  senso  di  escluderne  l’applicazione  all’anno  d’imposta 2014).
Del  resto,  è  lo  stesso  contribuente  ad  ammettere  (cfr.  pagg.  17-18  del ricorso) che <>,  ragion  per  cui,  a  tutto  concedere,  la mancanza  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  regolamentare  non rileverebbe solo per l’anno 2014, e non anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, non avendo lo stesso indicato  specificamente  i  comportamenti  che  avrebbero  determinato  la violazione dell’art. 14 del Regolamento Tari approvato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli  artt.  1,  comma  162,  della  legge  n.  296/2006  e  7  della  legge  n. 212/2000  (Statuto  del  Contribuente),  nella  parte  in  cui  la  CTR  ha considerato l’avviso di accertamento impu gnato come completo e corretto. 6.  I  due  motivi,  da  trattare  congiuntamente,  siccome  strettamente connessi, sono fondati.
Va premesso che, sebbene la violazione della norma regolamentare non sia espressamente  indicata  nella  rubrica  dei  due  motivi  (avuto  particolare riguardo al quarto), nel corpo degli stessi viene chiaramente individuata la normativa  violata  nell’art.  14,  commi  3  e  4,  del  Regolamento  Tari  del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 19 e ss. del ricorso).
Ciò debitamente premesso, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017).
Orbene, premesso che, in osservanza del principio di autosufficienza, il ricorrente ha trascritto (a pagina 19 del ricorso) l’avviso di accertamento impugnato, non è revocabile in dubbio che lo stesso, oltre a far riferimento a non meglio specificati controlli eseguiti (solo in sede di controdeduzioni identificati in verifiche telematiche), difettasse della specifica indicazione di quali fossero, tra la pluralità di quelli previsti dall’art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento Tari del Comune di RAGIONE_SOCIALE, i requisiti mancanti.
E’ nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso ove la motivazione dell’atto faccia riferimento a ‘controlli d’ufficio effettuati’, di fatto non allegati né precedentemente noti a l contribuente o riprodotti nell’avviso stesso, atteso
che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive,  laddove,  in  mancanza,  egli  sarebbe  costretto  ad  un’attività  di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017).
Solo  in  sede  di  controdeduzioni  in  primo  grado,  il  Comune  di  RAGIONE_SOCIALE  ha, infatti,  indicato  i  requisiti  mancanti,  affermando  che  <>.
Rappresenta, del resto, un principio consolidato quello secondo cui l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018). Invero, la motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante , basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018).
Va ricordato che la motivazione dell’avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni, atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge,
permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014).
In quest’ottica, pienamente  condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente a tenore delle quali <>.
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria non è consentito mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020).
E’ noto, peraltro, che, sebbene il processo tributario sia annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” (in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio), il giudice, solo ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020).
Inconferente è la deduzione difensiva del Comune (cfr. pag. 7 del controricorso), a mente della quale <>, atteso che non è in gioco, nel caso di specie, l’assolvimento o meno dell’onere probatorio (nel qual caso varrebbe il principio secondo cui per le riduzioni di tariffe e agevolazioni è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività; cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2373 del 27/01/2022), bensì la congruità o meno, dal punto di vista motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati.
Da ultimo, è opportuno evidenziare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Ragion per cui non incide sulle considerazioni che precedono la circostanza, valorizzata invece, dalla CTR, secondo cui gli elementi contenuti negli avvisi di accertamento <>.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa l’errata indicazi one della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale illogicità della pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa l’errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente vio lazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.  16  del  d.lgs.  n.  472/1997,  nella  parte  in  cui  ha  ritenuto  che l’indicazione  di  una  norma sanzionatoria  errata  non  inficiasse  la  validità dell’avviso nella parte relativa alle sanzioni.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi  dell’art.  360,  comma  1,  n.  4,  c.p.c.,  per  violazione  dell’art.  132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all’eccezione da lui solleva ta circa la non applicabilità delle sanzioni.
Con il nono motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, Cost., 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (Stat uto del Contribuente), in relazione all’eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato nella  parte  relativa  alla  determinazione  degli  interessi,  avuto particolare riguardo alla ‘decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti’.
I motivo dal quinto al nono restano assorbito nell’accoglimento del terzo e del quarto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari  ulteriori  accertamenti  in  fatto,  la  causa  può  essere  decisa  nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove ricorrono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.2.2025.