Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
Cartella di pagamento -c.d. rottamazione -prova dell’avviso di accertamento prodromico -mancanza -difetto di interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 638/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, n. 1496/2016, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , a seguito di un’indagine finanziaria sui conti correnti intestati a NOME COGNOME, esercente un’attività di filatelia e numismatica, riscontrava operazioni di prelievo e versamento non giustificate; di conseguenza, previa instaurazione del contraddittorio, gli notificava, per l’anno di imposta 2005, avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) con il quale ricostruiva maggiori ricavi e recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva ed Irap.
Rimasto senza esito l’accertamento con adesione , NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Ferrara che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.
Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che si è difesa a mezzo controricorso.
Con nota depositata il 22 ottobre 2025 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter) degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza della C.t.r. qui impugnata ed avendo provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate indicate nel prospetto di cui alla comunicazione dall’Amministrazione .
Rilevato che:
Il contribuente propone quattro motivi:
1.1. c on il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212;
assume che il Giudice di secondo grado ha posto a fondamento della propria decisione l’applicabilità al caso di specie dell’art. 14,
commi 4 e 4bis , legge n. 537 del 1997 sebbene fosse questione non dedotta nella motivazione dell’avviso di accertamento, introdotta dall’RAGIONE_SOCIALE solo in sede di costituzione di primo grado, con deduzione dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado;
1.2. con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e fala applicazione dell’art. 14, commi 4 e 4bis , legge n. 537 del 1993 cit., degli artt. 30, ultimo comma e 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art.67, comma 1, d) t.u.i.r. ;
assume che la RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente qualificato come attività penalmente illecita il gioco d’azzard o, ancorché presso casinò autorizzati, così qualificando come proventi da attività di impresa le vincite invece che come redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte, ed ha errato per non aver riconosciuto «come costi da dedurre i prelevamenti stessi»;
1.3. con il terzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’ art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.;
censura la sentenza per aver negato che costituisse prova idonea a vincere la presunzione di cui agli artt. 32 e 51 cit. la prova documentale dei prelievi eseguiti presso i casinò e dei versamenti per il loro rimborso;
1.4. con il quarto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto relativo all’utilizzo di quanto ricavato dalla vendita degli immobili per la copertura RAGIONE_SOCIALE perdite al gioco e all’acquisto di beni mediante le vincite.
Il ricorrente ha dedotto di aver aderito alla rottamazione, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali emesse a seguito della
sentenza della C.t.r. qui impugnata e, dunque, relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrat e relativa alle somme da pagare per l’adesione alla rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento RAGIONE_SOCIALE dieci rate di cui al piano comunicatogli.
2.1. Non emerge dagli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazione siano effettivamente quelle emesse per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato.
In mancanza di un collegamento univoco, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla c.d. rottamazioneter; ciononostante, l’istanza di estinzione rileva nel giudizio come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite (nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109).
Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, la cui ratio stà nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio opera in caso di inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME