Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33379 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23382/2017 R.G. proposto da AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Comune di Canicattì, in persona del sindaco pt., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 646/9/17 depositata il 23 febbraio 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvisi di accertamento riguardante l’ICI (n. 2928 per gli anni dal 2004 al 2007) per il valore complessivo di € 635,00 ;
la CTP ha rigettato il ricorso;
la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, per quanto rileva nella presente sede, sulla base delle seguenti motivazioni:
-la notificazione affidata ad un’agenzia privata di recapito non è idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto non conforme alle formalità prescritte dell’art . 140 cod. proc. civ.
-nel caso di specie, tuttavia, la dedotta inesistenza della notifica non sortisce effetti, né sostanziali, né processuali, in quanto non è legata alla contestazione di preclusioni o decadenze; ne consegue che il ricorso è ammissibile, in quanto il contribuente ha ricevuto la notifica a lui consegnata personalmente, come da avviso di ricevimento prodotto in giudizio;
il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, e 5 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e dell’art. 156 cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata, pur avendo esattamente specificato il corretto principio regolatore della fattispecie, abbia, tuttavia, affermato la sanatoria del procedimento notificatorio.
Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere proposta dal ricorrente con la memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. In essa il ricorrente rappresenta e dimostra con documenti allegati
all’istanza di avere ottenuto in corso di causa lo sgravio parziale delle somme pretese e di avere ottenuto l’accoglimento dell’istanza di pagamento rateale del residuo, in particolare 6 rate di € 110,60 e le altre cinque di € 1009, 34 ciascuna) .
Deduce, tuttavia, di avere la prova del pagamento di solo quattro delle predette rate, per essere trascorsi 11 anni dal pagamento, evidenziando che, in ogni modo, il Comune di Canicattì è perfettamente a conoscenza del l’integrale pagamento.
Invoca, in subordine, l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, «secondo il quale il singolo ruolo esattoriale affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, di importo inferiore ad euro mille, è stato annullato entro il 31/12/2018, fermo restando che il totale complessivo pagato e documentato con i bollettini postali (€ 437,32) risulta essere maggiore dell’importo residuo dovuto, al netto dello sgravio (€ 629,28-341,80=287,48)».
Da quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese restano compensate tra le parti, tenuto conto della documentazione prodotta da cui si evince il soddisfacimento dell’intera pretesa impositiva. Quest’ultima evenienza esclude , altresì, la sussistenza dei presupposti per la debenza, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Spese del giudizio compensate. Così deciso in Roma il 6 novembre 2023