Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11036/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 1848/2015 depositata il 03/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, determinante, a seguito di contraddittorio, maggiori ricavi sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2004, con conseguente liquidazione di maggiori imposte dirette ed indirette, interessi e sanzioni.
Con sentenza n. 500/06/11 emessa il 27.09.2011 e depositata il 11.10.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso.
Proponeva appello la contribuente, respinto dalla CTR della Campania con la sentenza in epigrafe, alla stregua, essenzialmente, della seguente motivazione:
Osserva il Collegio come il contribuente contest genericamente la sentenza impugnata nonché la metodologia dell’accertamento , che si sarebbe unicamente fondato sugli studi di settore.
l’atto di accertamento reca una doviziosa motivazione .
Risulta dall’accertamento che la società è stata invitata al contraddittorio e che il legale rappresentante avrebbe unicamente prodotto una semplice memoria illustrativa priva di documentazione o dimostrazione di minori redditi o ricavi.
Invero nella fase iniziale la società, in contraddittorio, doveva produrre, presso gli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tutti i ragionamenti che inducevano a ritenere il procedimento seguito dallo studio di settore non corretto. In tale fase
endoprocedimentale poteva evidenziare circostanze specifiche che avevano alterato le condizioni di normale svolgimento dell’attività economica , ma non lo ha fatto. Pertanto le incongruenze verificate e motivate, emergenti dall’applicazione dello studio di settore , devono considerarsi non più presunzioni, ma prove .
È chiaro che nella motivazione dell’accertamento fondato sugli studi di settore l’Amministrazione finanziaria non ha fatto esclusivo riferimento alle loro risultanze, ma ha dato adeguata spiegazione degli elementi e RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate in merito alla realtà concreta dell’attività economica .
Inoltre né in primo grado, né nel presente giudizio vengono addotti puntuali elementi o riscontri fattuali e documentali atti a contrastare il contenuto dell’accertamento, mentre si riportano considerazioni giuridiche in ordine alla insufficienza del sistema degli studi di settore .
Dall’accertamento impugnato non risulta che in fase di contraddittorio amministrativo il contribuente abbia allegato circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore; e tale mancata allegazione è proseguita anche durante il processo di primo grado perdurando nell’attuale fase di appello .
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con memoria telematica datata 8 aprile 2024 il difensore della contribuente insta per la dichiarazione di cessazione della materia adducendo che ‘la società ricorrente ha aderito alla
definizione agevolata di tutti i carichi esattoriali pendenti di cui al decreto -legge n. 193 del 24 ottobre 2016, convertito in legge con modifiche con la Legge n. 225/2016, tra cui quelli relativi al presente ricorso e che le rate scadute alla data odierna sono state regolarmente pagate. Pertanto, la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t. e come in atti rappresentata e difesa, dichiara di rinunciare al ricorso’.
L’istanza di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria, che non possiede i caratteri tipici di una rinuncia né consta essere stata notificata alla costituita RAGIONE_SOCIALE, manifesta nondimeno il sopraggiunto difetto di interesse della contribuente ad insistere nella trattazione e decisione del ricorso dalla medesima proposto.
Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 -01: ‘Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere -che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa’) .
Visto l’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della contribuente al cd. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, giacché, come visto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dipende dalla rappresentazione di un suo sopravvenuto difetto di interesse: invero, la misura del raddoppio del contributo unificato, che si applica ai soli casi tipici di rigetto o dichiarazione di inammissibilità originaria od improcedibilità dell’impugnazione, avendo natura eccezionale e ‘lato sensu’ sanzionatoria, soggiace al divieto di estensioni analogiche (cfr., ‘mutatis mutandis’, Sez. 3, n. 34025 del 05/12/2023, Rv. 669403 -01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso a Roma, lì 24 aprile 2024.