Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21690 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
Oggetto:
ricorso
per
cassazione
–
inammissibilità
difetto di interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 11562/2021 RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale in atti (PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILmailcertEMAILavvocaturastatoEMAIL)
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2516/01/20 depositata in data 15/10/20, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-COAN COSTRUZIONI odierna ricorrente impugnava, dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Catanzaro, l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 10/07/2018, nonché le 12 cartelle di pagamento presupposte, per un totale di € 333.542,50, rilevando, tra le varie motivazioni, l’omessa notificazione delle stesse, quali atti prodromici alla notificazione dell’impugnata intimazione di pagamento, il vizio di notificazione della pec di consegna dell’intimazione di pagamento medesima, l’intervenuta decadenza dall’azione di riscossione, nonché l’errato calcolo degli interessi;
-la CTP accoglieva il ricorso annullando l’intimazione e le sottese cartelle;
-appellava il Riscossore; la CTR ha accolto l’appello con esclusione di due cartelle (n. finale 36000 e n. finale 37000) per le quali non era stata provata la regolare notifica;
-ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
-Agenzia delle Entrate-Riscossione ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
Considerato che:
Cons. Est. NOME COGNOMEpreliminarmente, la Corte rileva la presenza in atti di istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal
contribuente in data 23 maggio 2025 con annessa dichiarazione di rinuncia al ricorso;
-è altresì prodotta documentazione relativa alla procedura di definizione ex L. 197 del 2022 alla quale il contribuente ha aderito;
-alla luce di quanto sopra, stante l’adesione alla ridetta procedura di definizione, i pagamenti effettuati e considerata la dichiarata rinuncia al ricorso, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;
-come è noto, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951);
-è evidente nel presente caso che la domanda di definizione di cui si è detto, unitamente alla espressa rinuncia, comporta il sopravvenuto venire meno di ogni interesse al ricorso per cassazione, che quindi va dichiarato inammissibile;
-le spese del presente giudizio non vengono liquidate non avendo l’agente della riscossione svolto alcuna difesa ;
-non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del ‘doppio’ del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018).
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.