Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24187/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONGREGAZIONE ANCELLE DIVINA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA-BARI n. 2235/2017 depositata il 23/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
La CONGREGAZIONE RELIGIOSA ANCELLE DELLA DIVINA
PROVVIDENZA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA era attinta da cartella di pagamento n. 1420140016451742, per l’importo di euro 907.671,93, conseguente a due iscrizioni a ruolo effettuate dalla D.P. di Barletta -Andria -Trani in sede di liquidazione del Mod. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2012 ex artt. 36 -bis DPR n. 600 del 973 e 54 -bis DPR n. 633 del 1972, in quanto il controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazione evidenziava l’omesso versamento di IRAP ed IVA dichiarate per il suddetto a.i.
La contribuente impugnava la cartella, lamentandone l’illegittimità ai sensi dell’art. 1, comma 255, d.l. n. 311 del 2004, sul rilievo che questa norma disponeva la sospensione, in seguito reiteratamente prorogata, dei versamenti a favore di enti non commerciali in possesso, come la medesima, di determinati requisiti.
La CTP di Bari, con sentenza n. 2632/9/2015 del 13 luglio 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’iscrizione quanto ad interessi e sanzioni.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE Puglia con la sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la contribuente con articolato controricorso.
Rilevato che:
L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’RAGIONE_SOCIALE, con istanza in data 21 maggio 2019, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate, in quanto, ‘s ulla scia
RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE‘, la D.P. competente, con nota del 7 febbraio 2019, prot. n. 7154, aveva comunicato alla contribuente ‘di aver provveduto a sgravare le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni ed interessi recate dalla cartella di pagamento n. 01420140016451742, oggetto del contenzioso in oggetto’.
Invero:
-rilevava che ‘l’RAGIONE_SOCIALE in sede di premessa alla richiesta di ricorso per cassazione, che ‘la controversia riguarda una questione per la quale la scrivente ha presentato due richieste di parere alla RAGIONE_SOCIALE contenzioso e riscossione, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertamento, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestione tributi e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE normativa”;
-rappresentava che ‘l’RAGIONE_SOCIALE, in risposta alle predette richieste di parere, precisato che la ripresa dei versamenti sospesi per effetto dell’agevolazione di cui al comma 255 dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 311 del 2004 doveva avvenire, a norma dell’articolo 9, comma 2bis, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, ‘senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione’ ‘.
A fronte RAGIONE_SOCIALE superiore istanza, che manifesta il sopravvenuto difetto di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a coltivare il giudizio di cassazione, trova applicazione il principio secondo cui, ‘nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere -che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALE situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice
conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione RAGIONE_SOCIALE causa’.
La novità RAGIONE_SOCIALE questione vertita giustifica, come richiesto, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Roma li 8 novembre 2023.