Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -TRIBUTI ERARIALI E ALTRO.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7761/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
–
ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3882/2022, depositata l’11 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
Il concessionario per la riscossione, in data 10 giugno 2015, notificava a COGNOME intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, n. 068-20159070994734-000, per il mancato pagamento di pregresse cartelle di pagamento n. 068-2013-0221796605-000 e n. 0682014-0015770549-000, nonché degli avvisi di addebito nn. 368-2012-0004850859-000, 368-2012-0012253356-000, 3682013-0004416267-000, 368-2013-0011667035-000 e 3682014-0000204360-000, riguardanti IRPEF, contributi previdenziali e violazioni del codice della strada.
Avverso l’intimazione di pagamento in questione, ed i sottesi cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1371/2017, depositata in segreteria il 15 febbraio 2017, ritenendo tardiva la costituzione della Equitalia RAGIONE_SOCIALE.p.a. ed inammissibile la documentazione prodotta, accoglieva il ricorso, compensando le spese.
Interposto gravame da ll’Agenzia delle Entrate -Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3882/2022, pronunciata il 4 luglio 2022 e depositata in segreteria l’11 ottobre 2022, rigettava l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 7 aprile 2023).
Ha resistito con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 4 aprile 2025 la discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti di natura non tributaria, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, il concessionario per la riscossione che cinque delle sette cartelle di pagamento/avvisi di addebito in relazione ai quali era stata emessa l’intimazione di pagam ento riguardavano crediti non tributari, per cui erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado e ribadita in grado di appello.
1.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 2679 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione , la documentazione prodotta con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO ovverossia l’avviso di ricevimento e l’attestazione di avvenuta spedizione della c.d. ‘raccomandata informativa’, posto che, come si evinceva dall’avviso di ricevimento suddetto, il relativo plico era stato ritirato dal portiere dello stabile, e quindi, con riferimento alla predetta raccomandata informativa, ai fini del perfezionamento della
notificazione era sufficiente la sola prova dell’invio, e non anche della ricezione di essa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l ‘Agente per la Riscossione prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2679 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 068-2014-0015770549-000, la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova della notificazione, la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi in questione, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Con riferimento al primo motivo, deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del lo stesso, per difetto del requisito della c.d. ‘autosufficienza’, in relazione all’art. 366, comma 1, num. 6), c.p.c.
Ritiene, in particolare, che, con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione, non avendo, parte ricorrente, prodotto l’intimazione di pagamento, né avendo riprodotto , nel corso del ricorso, il contenuto di detta intimazione, la Corte non sarebbe in grado di valutare la natura dei crediti e, quindi, di verificare la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario.
Tale eccezione è infondata.
Dal contenuto del ricorso, invero, si evince chiaramente quali sono le cartelle di pagamento presupposte dell’intimazione di pagamento impugnata, e qual è la natura dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito presupposti, per
i quali è stata sollevata, sin dal primo grado, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Peraltro, anche dalla sentenza impugnata, ritualmente allegata al ricorso, è ben possibile evincere per quali cartelle di pagamento l’Ufficio aveva sollevato il difetto di giurisdizione, in favore dell’A.G.O.
2.1.1. Nel merito, il motivo è fondato.
Occorre, in primo luogo evidenziare come la cartella n. NUMERO_CARTA riguardi un credito per contravvenzione al Codice della Strada, mentre le cartelle di pagamento/avvisi di addebito nn. 368-2012-0004850859-000, n. 368-20120012253356-000, n. 368-2013-0004416267-000, n. NUMERO_CARTA e n. 368-2014-0000204360-000 recano partite di ruolo iscritte per contributi previdenziali, per le quali la giurisdizione a conoscere della correttezza e della ritualità delle notifiche appartiene al giudice ordinario in relazione alla natura stessa del credito.
Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, infatti, la cognizione sulla materia dei contributi INPS appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro: «sono attribuite alla competenza giurisdizionale della Commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 le sole controversie concernenti gli interessi e gli altri accessori nelle materie e per le imposte e i tributi espressamente e tassativamente indicati nel primo comma della stessa disposizione; tra questi non rientrano gli interessi dovuti per mancato pagamento di contributi previdenziali, per controversie relative ai quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 25 ottobre 1999, n. 741). Va, pertanto, dichiarato in relazione alle cartelle di pagamento
aventi ad oggetto contributi previdenziali della categoria Invalidità Vecchiaia Superstiti il difetto di giurisdizione del giudice tributario» (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2359).
Allo stesso modo, in ordine alle cartelle recanti iscrizione a ruolo di sanzioni per violazioni al codice della strada ex L. 689/81, la cognizione, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di crediti tributari.
Ne consegue che, per le cartelle di pagamento suindicate, la C.T.R. avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione, in favore di quella del Giudice ordinario.
Né appare conferente al caso di specie, il richiamo, operato dalla C.T.R., alla sentenza di questa Corte del 15 marzo 2022, n. 8465. Invero, dalla lettura della sentenza ora richiamata si evince che, in ogni caso, spetta alla giurisdizione del giudice tributario ogni questione attinente alla sussistenza della pretesa impositiva, e quindi all’esistenza del tributo, mentre spetta al giudice ordinario «la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla
giurisdizione tributaria)», ma deve pur sempre trattarsi di crediti aventi natura tributaria, mentre, nel caso di crediti non tributari, la giurisdizione -sia per la fase di cognizione, che per la fase esecutiva -spetta in ogni caso al giudice ordinario.
Peraltro, in assenza di qualsivoglia atto esecutivo disposto dall’odierna ricorrente, è evidente come le doglianze non possano che attenere alla formazione del titolo e, di conseguenza, le cartelle inerenti a contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/92.
2.2. Anche il secondo motivo è fondato.
Pure in questo caso, deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla difesa del controricorrente.
Il motivo, infatti, è stato correttamente formulato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., in quanto non si verte in tema di vizio di motivazione, ma di violazione della normativa riguardante la notificazione delle cartelle di pagamento , con particolare riferimento all’art. 139 c.p.c.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 068-20130221796605-000, trattasi di notificazione ex art. 139 c.p.c. a mani del portiere, che -a differenza della notificazione ex art. 140 c.p.c. – non richiede la ricezione della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012).
La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. (e 8 l. 20 novembre 1982, n. 890), infatti, si differenzia nettamente da quella dell’art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della l. 890/1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando
a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine; è per questo, pertanto, che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata.
Diversamente nel caso della l. n. 890/1982, ai sensi dell’ art. 8 (e dell’art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).
Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; con la conseguenza che la prova del perfezionamento della notificazione potrà essere data soltanto con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., in quanto il plico contenente l’atto tributario è stato ritirato dal portiere dello stabile di residenza/domicilio del destinatario, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica, tale notificazione deve ritenersi perfezionata, non essere necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della suddetta comunicazione di avvenuta notifica.
2.3. Il terzo motivo è, invece, infondato.
Con specifico riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 068-2014-0015770549-000, la notificazione è stata eseguita non a mani del portiere.
In particolare, dall’avviso di ricevimento postale, datato 20 maggio 2014, risulta che il portiere del fabbricato sito in Milano, INDIRIZZO ha dichiarato che il destinatario era trasferito.
Il messo notificatore ha, quindi, proceduto alla notifica dell’atto ex art. 60, comma 1, lett. e ), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza però effettuare ulteriori particolari ricerche oltre le informazioni assunte in loco dal portiere.
A tal proposito, è stato affermato che «in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e ), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del
pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso». (Cass. 12 gennaio 2025, n. 781; Cass. 24 maggio 2024, n. 14658).
Nel caso di specie, la contribuente ha documentato che il proprio trasferimento era consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale con conseguente, indubbia, applicabilità in fattispecie del procedimento notificatorio previsto nel caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Correttamente, quindi, la C.T.R. ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento in questione non si fosse perfezionata, versandosi in ipotesi di ‘irreperibilità relativa’, e non risultando effettuate le necessarie ricerche per l’applicazione della procedura prevista per l”irreperibilità assoluta’.
In definitiva, deve rigettarsi il terzo motivo di ricorso, confermandosi l’annullamento dell’intimazione di pagamento unicamente con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n. 068-2014-0015770549-000.
La sentenza impugnata deve invece essere cassata, con riferimento ai primi due motivi, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME