Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22088 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11181/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA n. 4390/01/22 depositata il 11/11/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29/04/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sentiti l’AVV_NOTAIO per la parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4390/01/22 dell’11/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello principale propost o da RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 4564/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso di imposte indebitamente versate relative agli anni 2008 e 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme confiscate in sede penale, a seguito di procedimento intrapreso nei confronti del legale rappresentante della società, trattandosi, a suo dire, di una indebita duplicazione di imposta, in ragione dell’avvenuta definizione RAGIONE_SOCIALE riprese oggetto dell’avviso di accertamento.
1.2. La CGT2 , in accoglimento dell’appello incidentale di AE, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per avere RAGIONE_SOCIALE proposto una domanda di ripetizione di indebito ovvero di indebito arricchimento, per la quale sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, e rigettava comunque nel merito l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 37 cod. proc. civ., avendo la CGT2 erroneamente deciso il merito della controversia sebbene abbia previamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, peraltro senza indicazione del giudice dotato di giurisdizione.
1.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati nella parte in cui la ricorrente sembra dolersi della mancata indicazione del giudice dotato di giurisdizione da parte della CGT2 e, per il resto, inammissibili.
1.2. In primo luogo, va evidenziato che la CGT2 ha indicato, sia pure solo in motivazione, il giudice dotato di giurisdizione nell’autorità giudiziaria ordinaria, con ciò adempiendo a quanto prescrive l’art. 59 della l. n. 69 del 2009 (Cass. n. 27165 del 22/09/2023; Cass. n. 7680 del 16/05/2012).
1.3. Secondariamente, va detto che la CGT2, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, si è spogliata della potestas iudicandi sul merito della controversia, sicché le successive argomentazioni del giudice di appello e attinenti al merito devono ritenersi rese ad abundantiam , con conseguente insussistenza dell’interesse della ricorrente all’impugnazione (Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017).
1.4. Infine, deve sottolinearsi che la statuizione concernente il difetto di giurisdizione non è stata oggetto di impugnazione, con conseguente giudicato interno.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 423.308,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.