Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22650 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
Oggetto: omessa pronuncia -giudice tributario giurisdizione ordinaria translatio iudicii -giudizio di Cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1210/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Av v. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC: EMAIL, giusta procura datata 7.4.2025;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3264/45/2016, depositata il 30.5.2016 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3264/45/2016, depositata il 30.5.2016 veniva rigettato l’ appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1867/12/2015 che aveva accolto il ricorso introduttivo di NOME COGNOME COGNOME avente ad oggetto l’avviso di iscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA.
Si legge nella sentenza d’appello che il giudice di prime cure accoglieva l ‘impugna zione sul presupposto che l’agente della riscossione non avesse dimostrato il contenuto delle cartelle di pagamento notificate a mezzo posta mediante l’esibizione dell’originale, decisione confermata dalla CTR.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motivi, poi illustrati con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica il contribuente con controricorso che, da ultimo, deposita comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Considerato che:
Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente per esser la notifica del ricorso tardiva, in quanto eseguita in data 3 gennaio 2017, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 30 maggio 2016.
1.1. L’eccezione è infondata in quanto dai timbri apposti da Poste Italiane S.p.a. sulla relata di notifica del ricorso per cassazione nel fascicolo d’ufficio, dai modelli di accettazione dell’atto e dagli avvisi di ricevimento depositati dalla ricorrente risulta che il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica in data 28 dicembre 2016 e, dunque, tempestivamente entro il termine lungo semestrale tenuto conto della dissociazione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario (Corte cost., sentenza n. 477 del 26 novembre 2002).
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d’appello dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura non tributaria.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Sul tema della pronuncia implicita sulla giurisdizione ravvisabile in una decisione di merito, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., sentenza n. 27531 del 20/11/2008) hanno da tempo chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.
3.2. Ciò premesso, il giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado ha deciso la questione della legittimità della notificazione eseguita dall’Agente della riscossione dando espressamente atto del l’esistenza di un motivo di gravame concernente il difetto di giurisdizione parziale («carenza di giurisdizione per le cartelle portanti pretese di carattere non tributario», si legge a p. 2 della sentenza).
3.3. Orbene, la CTR si è pronunciata, con riferimento all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, affermando l’invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti, senza limitare la pronuncia alla parte del credito di natura tributaria e, così facendo, ha implicitamente ed erroneamente respinto l’eccezione di giurisdizione sollevata da Equitalia nei gradi di merito del giudizio, dal momento che risulta agli atti (v. p.10 ricorso) che parte dei crediti di cui alle suddette cartelle sono di natura previdenziale.
Il giudice ha errato, avendo mancato di dichiarare che, in parte qua , la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria di cui all’art.2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nel testo applicabile ratione temporis , perché non è collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr. Corte cost. n.238/2009; n.141/ 2009; n.39/2010) e non trae origine da un atto impositivo (v. Cass. n.16858/2011), con conseguente fondatezza della censura.
3.4. In accoglimento del primo motivo, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, cui la causa va rimessa in parte qua.
3.5. In conseguenza di quanto sopra, il giudizio, anche ai fini della eventuale fase rescissoria davanti al giudice tributario, non investe più
l’impugnazione dell’ iscrizione ipotecaria con riferimento con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento indicati a pag.13 del ricorso, aventi pacificamente natura non tributaria, senza che rilevi la forma dell’atto impugnato, iscrizione ipotecaria piuttosto che atto impositivo.
Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1335, 2727 e 2729 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere il giudice di seconde cure confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto insufficiente il deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione degli atti impugnati, richiedendo invece la prova del contenuto di tutti i plichi raccomandati recapitati.
5. Il motivo è fondato.
5.1. In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. ordinanza n. 6251 del 09/03/2025), che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.
5.2. Non è, pertanto, conforme alla giurisprudenza di legittimità la decisione della CTR che, condividendo la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure, ha affermato che «avendo il contribuente contestato il contenuto del plico raccomandato con A.R. notificatogli da Equitalia Nord S.p.A., questa non ha dimostrato il suo esatto contenuto
non essendo sufficiente l’esibizione della sola cartolina di ricevimento» (cfr. pag. 2 sentenza). La sentenza impugnata, attribuisce erroneamente all’agente della riscossione un onere probatorio spettante al destinatario dell’atto impositivo, secondo un condivisibile principio di prossimità della prova, e di ciò terrà conto il giudice del rinvio.
6. L’accoglimento del secondo motivo reca con sé l’assorbimento del terzo -rubricato per mero errore materiale quarto a pag.22 del ricorso -, con il quale l ‘agente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice di seconde cure dichiarato l’originario ricorso del contribuente inammissibile per tardività, in conseguenza della validità della notificazione degli atti impugnati.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dev’essere dichiarato il difetto parziale di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente alle pretese di natura non tributaria. Inoltre, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata è, per il resto, cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente alle pretese di natura non tributaria, rimettendo le parti inanzi al giudice territorialmente competente; per il resto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa
composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2025