Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1652 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9648/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del foro di Venezia, giusta procura speciali in atti ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -resistente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1001/6/2018, depositata in data 25.9.2018, non notificata;
Nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello tributario -difetto di autosufficienza.
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 48/1/2016 RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Venezia, che aveva accolto i ricorsi riuniti promossi dalla società RAGIONE_SOCIALE, dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE, nonché dai soci COGNOME NOME e NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.12.2025.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va rilevato in via preliminare che il ricorso non risulta notificato alle società RAGIONE_SOCIALE, dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE, che sono state parti dei giudizi di merito.
1.1. Tuttavia, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti del l’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALEo stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile
dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., Ric. 2013 n. 10531 sez. 52 -ud. 14 -02 -2017 -4 -Corte di Cassazione -copia non ufficiale da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).
1.2. In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti processuali, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti.
Sempre in via preliminare, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte ha invero più volte chiarito che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente
legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. ( ex multis , Cass. n. 1462/2020).
Tanto premesso, con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 11 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione relativi al giusto processo ed al diritto di difesa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo impugnato per difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto », i ricorrenti assumono che l’RAGIONE_SOCIALE non ha validamente notificato l’atto di appello, impedendo loro di esercitare il diritto di difesa. Infatti, l’atto di appello era stato notificato presso la loro residenza a mezzo raccomandata a/r e non presso il domicilio eletto.
Con il secondo ed ultimo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 170 e 330 c.p.c., 17 del decreto legislativo n. 546/1992 e violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento; nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo impugnato per difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello presupposto », i ricorrenti ribadiscono di non aver potuto partecipare alla fase di gravame a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello presso il domicilio eletto. Né si era verificata una sanatoria, perché la C.T.R. non aveva rilevato il vizio di notifica e non aveva disposto la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto ‘rigettare l’appello dichiarandolo inammissibile’, dopo aver constatato la mancata costituzione di essi appellati e la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto effettuata presso il domicilio reale anziché presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario in primo grado.
I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
5.1. I ricorrenti incomprensibilmente lamentano la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo impugnato per difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto’ , per poi in concreto dolersi RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che è un atto giurisdizionale e non amministrativo, asseritamente scaturente dalla pretesa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello che, a sua volta, è un atto processuale e non amministrativo.
5.2. Inoltre, non trascrivono il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale nel quale sarebbe in tesi stata effettuata l’elezione di domicilio presso il difensore, che peraltro non risulta agli atti di causa, né specificano il nominativo del difensore domiciliatario.
5.3. Infine, non trascrivono nè riproducono l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’atto di gravame, neppure indicato tra i documenti depositati, nonostante questa Corte abbia più volte statuito che ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perchè la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALEa medesima si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (cfr., ex multis , Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)