Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
IMU -DIFESA TECNICA
sul ricorso iscritto al n. 16016/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede di Guidonia Montecelio (RM), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Supino INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona della legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME .
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore .
– INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 5478/17/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 settembre 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 10 gennaio 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono le pretese di cui ai tre avvisi di accertamento indicati in atti con cui RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Guidonia Montecelio -aveva richiesto alla società agricola ricorrente il pagamento dell’IMU per gli anni di imposta 2012/2013 e 2015;
la Commissione tributaria regionale della Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 15048/19/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di doglianza, che:
la materia oggetto di contenzioso (IMU) richiedesse la difesa tecnica, mentre l’appello era stato avanzato dalla contribuente con l’assistenza del geom. NOME COGNOME, in violazione del combinato disposto degli artt. 53, comma 1, 18, comma 3, 12, comma 5 e 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che il patrocinio del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie della categoria dei geometri era limitato alle controversie di natura catastale ed aggiungendo che tale vizio non poteva essere sanato dalla successiva procura conferita ad un avvocato in sede di memoria illustrativa;
-dovesse essere respinta l’eccezione della contribuente volta a contestare la « capacità di stare in giudizio della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, alla luce sia dello statuto della società, sia della convenzione stipulata con il Comune di Guidonia Montecelio, nonché la legittimità e validità degli atti impositivi che, peraltro, risultano essere stati tardivamente impugnati, come rilevato dalla sentenza di prime cure » (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata);
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 27/29 maggio 2020, usufruendo della sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, formulando sette motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Guidonia Montecelio sono restati intimati;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli 54, comma 1 e 23 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per aver la Commissione consentito la costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE ed il deposito di controdeduzioni oltre i termini processuali stabiliti dalle menzionate disposizioni, in quanto l’appello della contribuente era stato notificato a tutte le parti il 27 febbraio 2019, mentre la costituzione in giudizio della società concessionaria era avvenuto il 1° luglio 2019, peraltro solo otto giorni liberi prima dell’udienza di trattazione;
con la seconda censura l’istante ha dedotto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 61 e 32, comma 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver consentito il deposito oltre i termini processuali di cui alle citate disposizioni, essendosi la concessionaria costituita, come sopra
esposto, soltanto otto giorni prima dell’udienza di trattazione, fissata per il 10 luglio 2019;
con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, sempre con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1 e 5, 2, comma 2, 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ponendo in evidenza che la controversia in oggetto, concernente l’Imu, comportava una serie di attività preliminari indubbiamente rientranti nelle materie elencate nell’art. 2, comma 2, del citato d.lgs., in relazione alle quali è prevista l’assistenza tecnica del geometra, richiedente specifiche competenze tecniche, in considerazione del fatto che la menzionata imposta è basata su di una rendita catastale di aree ritenute fabbricabili e che l’oggetto della contestazione era proprio la rendita catastale operata sulla base di un precedente avviso di accertamento, che la società aveva impugnato con l’assistenza del medesimo geometra;
3.1. in via subordinata, l’istante ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui non prevede l’abilitazione dei geometri all’assistenza tecnica nelle controversie tributarie riguardanti l’IMU e l’ICI;
con la quarta ragione di contestazione la società ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 12, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 182 cod. proc. civ. e con gli artt. 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando che la Commissione regionale, una volta rilevato il difetto di difesa tecnica, avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine perentorio per consentire la nomina del difensore con efficacia sanante, subordinando la pronuncia di inammissibilità al mancato adempimento nel citato termine, come chiarito dal Giudice delle leggi e più volte dal Giudice di legittimità;
con la quinta censura l’istante ha dedotto, con riferimento al paradigma censorio di cui all’art. 306 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 12, commi 1, 3 e 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 182 cod. proc. civ. e con gli artt. 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ponendo in evidenza che la contribuente aveva già provveduto a nominare u difensore abilitato al patrocinio della società ad integrazione del collegio difensivo nella persona dell’AVV_NOTAIO, con efficacia sanante ex tunc ;
con la sesta ragione di impugnazione la contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 12, comma 2, e 18, commi 3 e 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rimproverando al Giudice a quo di aver dichiarato inammissibile l’appello per carenza di difesa tecnica, senza considerare che di essa non vi era obbligo, in quanto ciascuno dei ricorsi cumulativamente avanzati, concernenti i tre avvisi di accertamento, avevano valore inferiore a 3.000,00 €;
con il settimo ed ultimo motivo di impugnazione la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, nun. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, rimproverando al Giudice regionale di aver dichiarato inammissibile l’appello e poi « a dispetto della risoluzione del contenzioso con accoglimento di questione pregiudiziale » (v. pagina n. 21 del ricorso) di aver sbrigativamente ritenuto, «omettendo una vera e propria motivazione» (v. pagina n. 22 del ricorso), che la concessionaria avesse dimostrato la propria legittimazione, con « espressione avulse dal contesto e assolutamente non decisorie» (v. pagina n. 22 del ricorso);
ragioni di priorità logica-giuridica impongono di esaminare, peraltro congiuntamente in ragione della loro connessione, la quarta
e la quinta censura, le quali risultano fondate, con valutazione che assorbe l’esame del terzo e del sesto motivo di impugnazione, anch’essi variamente concernenti il tema della difesa tecnica;
8.1. occorre ricordare sul piano dei principi che:
come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, già la sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000 aveva affermato che l’inammissibilità del ricorso alla commissione tributaria provinciale “scatta” in conseguenza non della mera mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, ma soltanto dell’omessa esecuzione dell’ordine del giudice alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica (Cass., S.U. 2 dicembre 2004, n. 22601);
tale soluzione opera anche nel giudizio di appello, con la precisazione che, trattandosi di assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza), il relativo incarico può essere conferito sia in primo che in secondo grado, anche in sede di udienza pubblica, e che tale ordine, ove impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado, non deve essere reiterato per il ricorso in appello nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, mentre se tale evenienza si verifichi per la prima volta in grado di appello, deve essere impartito nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2017, n. 29919);
8.2. i principi sopra riepilogati spiegano l’erronea valutazione del Giudice regionale, il quale non si è avveduto che il ritenuto difetto di assistenza tecnica era già stato emendato dalla parte tramite la nomina (avente efficacia retroattiva) del menzionato legale, il che esonerava anche dall’assegnare il relativo termine per la nomina del difensore abilitato, in ogni caso non potendosi, nel delineato contesto, dichiarare l’appello inammissibile, come invece accaduto;
8.3. la sentenza impugnata va, quindi, sul punto cassata;
vanno esaminati congiuntamente anche il primo, il secondo ed il settimo motivo di ricorso, che pure risultano connessi
coinvolgendo, sotto diversi angoli visuali, la posizione processuale della Tre RAGIONE_SOCIALE;
9.1. come sopra esposto, il Giudice regionale, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello, ha comunque ritenuto sussistere la « capacità di stare in giudizio della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, alla luce sia dello statuto della società, sia della convenzione stipulata con il Comune di Guidonia Montecelio, nonché la legittimità e validità degli atti impositivi che, peraltro, risultano essere stati tardivamente impugnati, come rilevato dalla sentenza di prime cure » (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata), con ciò, quindi, operando una valutazione di merito sia con riferimento alla legittimazione (processuale e sostanziale) della concessionaria, che sulla legittimità degli atti impugnati, oltre che sulla tardività dell’originaria impugnazione proposta dalla contribuente;
9.2. con l’ultimo motivo di impugnazione l’istante ha stigmatizzato tali statuizioni come «avulse dal contesto e assolutamente non decisorie » (v. pagina n. 22 del ricorso) , in quanto successive alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, che precludeva ogni altro esame di merito, chiedendo tuttavia anche la cassazione di tale parte della sentenza, per difetto assoluto di motivazione, onde evitare un possibile giudicato interno;
9.3. le suindicate obiezioni colgono nel segno nella loro prima declinazione e cioè nella parte in cui hanno posto in evidenza il carattere non decisorio di tali statuizioni di merito, siccome inconciliabili con la ragione fondante, preliminare ed assorbente della decisione, basata sulla inammissibilità dell’appello per esso stato proposto con l’assistenza tecnica di un soggetto non abilitato;
9.4. questa Corte ha avuto, infatti, modo di precisare che:
-« quando il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugualmente proceduto all’esame degli stessi nel merito, le relative
argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004) » (cfr., tra le tante, Cass. Sez. I, 16 giugno 2020, n. NUMERO_DOCUMENTO);
– al riguardo, non possono non ribadirsi le ragioni enunciate da Cass. S.U. n. 3840 del 2007, cit., circa l’impossibilità di valutare allo stesso modo, in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di passare in giudicato, ogni subordinata ratio decidendi che sia stata svolta nella motivazione della sentenza, dovendosi invece distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione) dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam a ttiene a domande o eccezioni il cui esame è precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principalíter ;
– la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione » (così, anche da ultimo, Cass. Sez. L., 11 ottobre 2022, n. 29529);
9.5. per tali ragioni, dunque, la valutazione resa dal Giudice dell’appello sulla legittimazione (processuale e sostanziale) di RAGIONE_SOCIALE, sulla legittimità degli atti impositivi e sulla tardività dell’originario ricorso non possono qualificarsi come ragioni decisorie, risultando piuttosto affermazioni eccedenti la necessità logico giuridica della decisione, configurabili come un obiter dictum,
dal contenuto non vincolante, nè suscettivo di passare in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3793, che richiama Cass. nn. 1815 del 2012, 21490 del 2005, 9775 del 1997), con la conseguenza che anche il primo ed il secondo motivo di impugnazione risultano inammissibili per difetto di interesse, dovendo il Giudice del rinvio rinnovare ogni valutazione di merito sulla legittimazione di Tre RAGIONE_SOCIALE, sulla sua costituzione e sul rituale deposito dei documenti prodotti in appello, oltre che sulla legittimità degli atti impugnati e sulla tardività dell’originaria impugnazione;
il ricorso va, quindi, accolto nel suo quarto e quinto motivo, mentre vanno dichiarati inammissibile il primo, il secondo ed il settimo ed assorbiti il terzo ed il sesto motivo di impugnazione; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti (quarto e quinto) e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello ed anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il settimo motivo di impugnazione e dichiarati assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.