Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 9568-2018 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 3520/2017 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18.9.2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2292/2014, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Siracusa, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso cartelle di pagamento poste a fondamento di atto di pignoramento presso terzi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 101, 112, 182 c.p.c. e dell’art. 11 comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale respinto l’eccezione circa il difetto di procura generale alle liti in capo al funzionario che aveva assunto la difesa dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione in primo ed in secondo grado.
1.2. La censura, che va esaminata preliminarmente in virtù del principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, è fondata.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha affermato quanto segue: «In generale il giudice non può prendere decisioni senza sottoporle al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti. Espressione testuale di questo principio (noto
come il divieto RAGIONE_SOCIALE c.d. terza via) è proprio l’art 182 c.p.c., che impone espressamente al giudice di invitare le parti a regolarizzare gli atti relativi alla propria costituzione, qualora abbia dei dubbi al riguardo, che legittimamente può sollevare anche di ufficio. Questo Collegio decidente intende precisare che la questione riguarda il merito RAGIONE_SOCIALE possibilità di rilevare di ufficio il difetto di legittimazione processuale …, ma il metodo seguito dal giudice di prime cure (certamente sbagliato). Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, questo Collegio decidente ritiene che l’indicazione dell’atto pubblico contenente la procura generale alle liti sia sufficiente (ed era stata fatta anche in primo grado). In ogni caso il documento che legittima il funzionario è stato prodotto in copia per immagine non espressamente disconosciuta dalla controparte. Dal documento risulta la legittimazione processuale del funzionario che ha sottoscritto l’appello, ma non le controdeduzioni, che richiamavano una procura speciale, per le quali vale quanto si è detto in precedenza, sia in ordine allo scorretto modo di procedere del giudice, sia in ordine alla sufficienza dell’indicazione degli estremi dell’atto pubblico contenente la procura generale. Non si comprende, infine, la perplessità dell’appellato sulla possibilità di rilasciare la procura alle liti a dipendenti o funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, espressamente prevista dall’art. 11, co. 2, e, a contrario, dall’art. 12, co. 1, d.lg. n. 546/1992».
1.4. Occorre, dunque, evidenziare che l’appello è stato proposto con atto depositato in data 22/12/2014.
1.5. Ciò posto, nel processo tributario, il principio secondo cui, nelle controversie di valore eccedente cinque milioni di lire, l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto nel caso in cui la parte priva di assistenza tecnica non si munisca di un difensore, nonostante l’ordine emanato a norma dell’art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dal contribuente, quanto nel caso in cui attore o appellante siano le altre parti indicate dall’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, ivi compreso il concessionario del servizio di riscossione, non rientrando quest’ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo
dell’art. 12 cit. (vigente ratione temporis ) e dei principi generali desumibili dall’art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l’ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all’obbligo generale RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica (cfr. Cass. n. 21459/2009).
1.6. Nel processo tributario, la norma dell’art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 546/1992 vigente ratione temporis («le parti, diverse dall’ufficio del RAGIONE_SOCIALE o dall’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato»), sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell’art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica – che trova ulteriore riscontro normativo nell’art. 82 c.p.c. -, gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi, atteso che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un principio generale, sono di stretta interpretazione, e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 27035/2005).
1.7. Ad eccezione dei casi tassativamente contemplati dall’art. 41 del d.lgs. n. 112 del 1999 (come modificato dal d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006), le concessionarie del servizio di riscossione non sono, dunque, abilitate alla difesa diretta, per mezzo dei propri dipendenti, dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. nn. 27850/2020, 25099/2019, 5437/2017, 21663/2015) e ad esse non è peraltro applicabile il T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, che prevede il patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato in favore RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato, con applicazione RAGIONE_SOCIALE regole del cd. foro dello Stato di cui all’art. 6 dello stesso Testo Unico, nonché quelle RAGIONE_SOCIALE notifica degli atti giurisdizionali presso l’Avvocatura ex art. 11 del medesimo 5 testo unico (cfr. Cass. nn. 8084/2020, 16558/2019, 14739/2018, 11088/2014).
1.8. Non è inoltre applicabile al caso in esame neppure l ‘art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, che stabilisce che anche l’« agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», essendo stato introdotto dal d.lgs. n. 156/2015 , in vigore dall’1.1.2016.
1.9. I giudici d ‘appello hanno, dunque, erroneamente ritenuto la validità RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, difeso in proprio, in entrambi i gradi, tramite funzionario, trattandosi, invece, di soggetto non abilitato alla difesa tecnica dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
1.10. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, in quanto reso edotto sia dalla sentenza di primo grado, sia dall’eccezione RAGIONE_SOCIALE parte avversaria , RAGIONE_SOCIALE necessità dell’assistenza tecnica, il che escludeva, in ogni caso, la sussistenza dell’obbligo, per la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, di formulare prima l’invito a munirsi di difensore (cfr. Cass. SU n. 29919/2017).
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE rimanenti censure.
Il ricorso va quindi accolto quanto al secondo motivo (assorbiti i rimanenti motivi), con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, dichiarando inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE
Le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità tra l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e la ricorrente seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, compensandosi invece le spese con l’RAGIONE_SOCIALE, stante l ‘accoglimento del ricorso su questioni a cui essa rimane estranea, e la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE stessa, nel presente giudizio, solo a fini di litis denuntiatio , senza proposizione di domande nei suoi confronti.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE ; condanna l ‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida, a titolo di competenze, per il secondo grado di giudizio, nella somma di Euro 4.000,00, oltre rimborso contributo unificato ed accessori e, per il presente grado di giudizio, nell’importo di Euro 3.000,00, oltre ad accessori ed alla somma di Euro 200,00 per spese vive; compensa le spese di lite con l’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME