Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10400/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE di GIUSTIZIA TRIB. di II GRADO di CATANZARO n. 3532/2022 depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quattro avvisi d’accertamento riguardanti la TARSU/TIA, notificatigli dal Comune di Corigliano-Rossano, per le annate dal 2009 al 2012, lamentando carenze motivazionali. Con sentenza n.
3319/19 il primo giudice respinse il ricorso ritenendo le censure infondate.
Su appello del contribuente e nel contraddittorio con l’ente locale, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe indicata e in accoglimento di un’eccezione preliminare del Comune resistente, dichiarò inammissibile l’appello perché la notifica fu effettuata con consegna diretta, così come il deposito del ricorso medesimo, avvenuto in forma cartacea presso la segreteria del gi udice del gravame. Quest’ultimo ritenne infatti che, dal 1° luglio 2019, il ricorso sottoscritto da difensore tecnico non potesse che essere notificato via posta elettronica certificata (c.d. EMAIL) a pena d’inammissibilità ai sensi dell’art. 16 -bis , comma 3, d.lgs 546/92, compensando inoltre le spese del giudizio attesa la novità della questione affrontata.
Ricorre a questa Corte il contribuente sulla base di un unico motivo di censura, instando per la cassazione della pronuncia con rinvio al giudice di secondo grado.
Resiste con controricorso il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 16bis del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata sia erronea nell’applicare al caso specifico l’art. 16 -bis anziché l’art. 16 del citato d.lgs. . Evidenzia di avere proposto appello senza difesa tecnica, atteso che l’importo degli avvisi impugnati lo consentiva in quanto inferiore a € 3.000,00, procedendo poi a depositare il ricorso in via cartacea. Rimarca come il gravame fosse sottoscritto personalmente dal ricorrente e nello stesso, pur riportandosi l’elezione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO con indicazione d’indirizzo postale e PEC, non vi fosse alcun richiamo a mandati difens ivi. Sostiene che, nel caso specifico, l’utilizzo della PEC per le notifiche e per il deposito del ricorso non fosse obbligatorio a
pena d’inammissibilità, in applicazione dell’art. 16 -bis , comma 3, del citato d.lgs. che, in tali casi, ammette l’utilizzo della forma cartacea. Evidenzia come analoghe impugnazioni siano state accolte dalle medesime autorità giudiziarie per l’identica imposta relativa ad anni successivi nonché, quanto al fratello del ricorrente cointestatario dei medesimi immobili, anche per le annualità oggetto di questo procedimento.
1.1 Nel medesimo motivo, censura inoltre l’omessa pronuncia su un fatto oggetto di discussione in pubblica udienza e, in particolare, sull’ammissibilità del ricorso.
1.2 Sempre in tale ambito, lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo che fu oggetto di discussione tra le parti, ossia l’essere o meno assistito da un difensore tecnico.
il motivo è fondato.
2.1 Deve innanzi tutto ritenersi l’ammissibilità del ricorso, pur non attaccata dal Comune controricorrente, atteso che la censura proposta, pur cumulata con altre come sopra evidenziato, risulta comunque sufficientemente specifica nel contestare la violazione delle norme succitate in tema d’ in ammissibilità dell’appello, rispettando così le previsioni di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 -02). 2.2 Deve altresì convenirsi come l’atto d’appello (fasc. Corte di
Giustizia Regionale pag. 2 e ss.), che può essere esaminato da
questa Corte essendo censurato un errore di procedura (vv. tra le tante Sez. L – Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022), veda il ricorrente domiciliato presso il legale con l’indicazione dell’indirizzo PEC, ma non emerge alcuna procura né sottoscrizioni che non siano del ricorrente. È altresì pacifico, come evidente anche dal medesimo atto, che l’importo degli avvisi impugnati ammonta a € 2.684,42 per imposte e interessi, ed è pertanto comunque inferiore a € 3.000,00 (per solo tributo), limite entro il quale, a i sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 549/92, è ammessa la possibilità di stare in giudizio senza assistenza tecnica.
L’avere indicato l’indirizzo PEC, nell’atto introduttivo del giudizio d’appello, è fatto che ha la mera finalità di corredare l’elezione di domicilio con l’indicazione della modalità a mezzo delle quali si vogliono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, non impone al privato, cui sia consentito difendersi senza assistenza tecnica, di procedere a notificare l’atto e d a depositarlo a mezzo di quell’indirizzo o a munirsi di un proprio ind irizzo PEC.
2.3 Va a tal fine richiamato l’art. 16 -bis , comma 3bis , del citato d. lgs, introdotto dal d.l. 119/18 e applicabile ai giudizi con ricorso notificato a decorrere dal 1/7/2019 e pertanto ratione temporis al giudizio in questione, atteso che l’atto d’appello fu notificato con consegna diretta il 12/12/2019. Il citato comma 3bis è stato successivamente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 220/2023 che però, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello stesso d.lgs., è applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 1/9/2024. Ne deriva che solo per questi ultimi è generalizzato l’utilizzo della modalità telematica.
Con il richiamato comma 3bis si stabiliva che i soggetti che stavano in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12, comma 2, sopraccitato, avevano facoltà d’utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3 (dell’art. 16 -bis cit. ),
previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Ne deriva che, per i giudizi instaurati sino al 1/9/2024 e per coloro che stavano in giudizio senza assistenza tecnica:
-l’indicazione dell’indirizzo PEC cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni era condizione per l’utilizzo, per le notifiche e i depositi, delle modalità indicate dall’art. 16 -bis, comma 3 (depositi e notifiche con modalità telematiche);
-l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e depositi, obbligatorio per chi si avvaleva di una difesa tecnica, era una mera facoltà per chi stava in giudizio senza tale difesa, e ciò a prescindere dall’avere o meno indicato, nel ricorso o nel primo atto difensivo, l’indirizzo PEC che, in tal caso, aveva la mera finalità di comunicare il domicilio eletto al fine di ricevere comunicazioni e notificazioni (art. 16bis, commi 3bis e 4).
Il giudice gravato avrebbe quindi dovuto respingere l’eccezione d’inammissibilità dell’appello.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio per l’esame del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME