Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27924/2018 R.G. proposto da :
COMUNE DI RUTIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e DELL’COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione n. 11, n. 765/2018, depositata il 7 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTP di Bari, con sentenza n.3978/2015, rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di intimazione ed una cartella di pagamento, per ICI, in relazione all’anno 1999.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Il Comune di Rutigliano impugnava la sentenza, con ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso successivo, quindi di natura incidentale, affidato ad un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Rutigliano lamentava la violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c.
Con il secondo motivo, il Comune censurava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR esaminato le difese dell’ente locale relative alla non applicabilità della prescrizione quinquennale nel caso in esame.
Con il primo ed unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate Riscossione censurava la sentenza impugnata in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, n. 4 e 2953 c.c.
Pregiudizialmente occorre prendere in esame l’eccezione di difetto dello ius postulandi avanzata dalla controricorrente nei confronti della difesa della ricorrente incidentale NOMECOGNOME Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa dell’Agenzia dell e Entrate Riscossione attraverso un avvocato del libero foro.
Questa Corte ha affermato che, per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale
dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità
del ricorso (Sez. 5 – , Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; v. Cass. SSUU n. 30008/19).
4.1. Poiché nella specie non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tanto premesso, occorre rilevare che la contribuente ha successivamente depositato nota del 26.10.2023, con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e d ha allegato la relativa domanda trasmessa all’Agenzia delle Entrate, con la ricevuta riguardante il pagamento della prima rata.
In data 9.4.2025 anche la difesa del Comune di Rutigliano ha deposito la medesima documentazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
6. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti; ciò anche nel rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, visto l’esito definitorio della lite, che ha comportato l’estinzione globale del giudizio in una con l’espressa rinuncia all’azione da parte della ricorrente.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME
-dichiara estinto il giudizio nel rapporto processuale tra le altre parti;
-compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, 25 giugno 2025 .