Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27924/2018 R.G. proposto da :
COMUNE DI RUTIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) -ricorrente incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, Sezione n. 11, n. 765/2018, depositata il 7 marzo 2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La CTP di Bari, con sentenza n.3978/2015, rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di intimazione ed una cartella di pagamento, per ICI, in relazione all’anno 1999.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Il Comune di Rutigliano impugnava la sentenza, con ricorso affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso successivo, quindi di natura incidentale, affidato ad un motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Rutigliano lamentava la violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c.
Con il secondo motivo, il Comune censurava, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per non aver la CTR esaminato le difese RAGIONE_SOCIALE‘ente locale relative alla non applicabilità RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale nel caso in esame.
Con il primo ed unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE censurava la sentenza impugnata in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, n. 4 e 2953 c.c.
Pregiudizialmente occorre prendere in esame l’eccezione di difetto RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi avanzata dalla controricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE. Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE attraverso un avvocato del libero foro.
Questa Corte ha affermato che, per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale
RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’RAGIONE_SOCIALE dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità
del ricorso (Sez. 5 – , Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; v. Cass. SSUU n. 30008/19).
4.1. Poiché nella specie non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE relative delibere, deve concludersi per l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa procura, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, occorre rilevare che la contribuente ha successivamente depositato nota del 26.10.2023, con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendosi avvalsa RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi da 186 a 202, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022, e d ha allegato la relativa domanda trasmessa all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la ricevuta riguardante il pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata.
In data 9.4.2025 anche la difesa del Comune di Rutigliano ha deposito la medesima documentazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
6. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti; ciò anche nel rapporto processuale con l’RAGIONE_SOCIALE, visto l’esito definitorio RAGIONE_SOCIALEa lite, che ha comportato l’estinzione globale del giudizio in una con l’espressa rinuncia all’azione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE;
-dichiara estinto il giudizio nel rapporto processuale tra le altre parti;
-compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, 25 giugno 2025 .