Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8617  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1641 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  legale rappresentante  pro  tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  Avvocati  NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore  pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrenti –
avverso  la  sentenza  n.  5185/10/2018  RAGIONE_SOCIALEa  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata l’1/6/2018 ;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8426/2017 emessa dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Napoli,  in  rigetto  del  ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento TARSU/TIA 2014 in favore del RAGIONE_SOCIALE di Forio.
Il  RAGIONE_SOCIALE  Forio  e  RAGIONE_SOCIALE  resistono  con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1.  Con il  primo motivo  la  ricorrente  denuncia,  in  rubrica,  in  relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 4 ter del D.L. n. 248 del 2007 come convertito in legge n. 31 del 2008 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, che determinerebbe la nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella.
1.2. La doglianza è infondata, atteso che nella sentenza impugnata è riportato che «il nominativo del responsabile del procedimento è regolarmente indicato a pagina 4 (NOME COGNOME…)» RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnata, mentre le censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo la quale la cartella non reca l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, bensì quello del solo responsabile del procedimento di emissione e notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo
la ricorrente omesso di trascrivere in parte qua la cartella impugnata, ed in ogni caso, con tale deduzione parte ricorrente intende giungere a una nuova valutazione in fatto, preclusa (a tacer d’altro) dal disposto di cui all’art. 348ter c.p.c., ricorrendo nella specie il caso di «doppia conforme», rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle a base del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, com’era invece necessario per dar eventualmente ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
1.3. Il motivo di ricorso è altresì inammissibile anche sotto il profilo che la parte ricorrente, nel caso di specie, con riguardo alla prospettata svista RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale circa la sola indicazione, nella cartella, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione, avrebbe dovuto far valere il lamentato travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova come vizio revocatorio, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte precisato che «il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass., Sez. U. n. 5792 del 2024).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza in primo grado, pur essendo stato ritualmente indicato un valido indirizzo PEC a cui indirizzare le comunicazioni e le notifiche.
2.2. È dirimente evidenziare sulla questione in oggetto che nel processo tributario, la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data di udienza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti,  almeno  trenta  giorni  prima,  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di  fissazione  RAGIONE_SOCIALE‘udienza  di
discussione, determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione  può  seguire  la  decisione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  nel  merito  da  parte  RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (cfr. Cass. n. 27837 del 2018).
2.3. La trattazione del giudizio in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce, dunque, una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma la retrocessione del processo al Giudice del merito resta esclusa nelle fattispecie, come quella in esame, in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debbano essere decise questioni di mero diritto (come illustrate con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso), atteso che il principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (cfr. Cass. n. 22890 del 2022 con riguardo al grado di appello ma sulla base di principi applicabili anche alla presente fattispecie).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, lamentando di essere stata condannata a rifondere le spese di lite, sia in primo che in secondo grado, anche a favore del concessionario, nonostante fosse giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del concessionario mediante AVV_NOTAIO del libero foro, ossia senza avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
3.2. La doglianza va disattesa.
3.3. Va ribadito nella presente sede quanto già affermato da questa Corte (cfr.  ord.  n.  21370/2023)  sulla  base  di  principi  di  diritto  che  il  Collegio pienamente condivide.
3.4.  Riguardo  al l’ammissibilità  RAGIONE_SOCIALEa  costituzione  in  giudizio  d i  RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del libero foro, ed in particolare,  RAGIONE_SOCIALEa  sua  rappresentanza  in  giudizio,  sotto  il  profilo  dei  limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà  del  patrocinio  autorizzato  da  parte  RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura  RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE  o,  in  alternativa,  RAGIONE_SOCIALEa  facoltatività  di  questo  su  di  un  piano  di  piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di convenzione
con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro, si osserva che, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ricognizione normativa, l’art. 1, comma 8, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.5. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l’art. 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le regioni. Salve le
ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) i comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica»; D) l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
3.6. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si
applica  nei  casi  di  indisponibilità  RAGIONE_SOCIALEa  stessa  Avvocatura  RAGIONE_SOCIALEo  RAGIONE_SOCIALE  ad assumere il patrocinio».
3.7. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: – il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEo Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamento-bando RAGIONE_SOCIALEa controricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
3.8. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre.
3.9. È stato specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di AVV_NOTAIO del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1).
3.10.  È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALE avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione  riserva  all’Avvocatura  di  RAGIONE_SOCIALE  la  difesa  e  rappresentanza  in
giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
3.11. Nella Convezione stipulata tra l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: «L’Avvocatura assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
3.12. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha rilasciato una procura ad un AVV_NOTAIO del libero foro.
3.13. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella  specie  ricorra  l’ipotesi  per  la  quale  la  convenzione  ha  previsto  per  la rappresentanza in giudizio di RAGIONE_SOCIALE il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad  Avvocati  del  libero  foro,  ed  in  tale  ipotesi,  non  è  richiesta  l’adozione  di
apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di Avvocati del libero foro, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti.
3.14. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U. n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020).
 Sulla  scorta  di  quanto  sin  qui  indicato,  il  ricorso  va  integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.
 Le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  come  da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, liquidandole, in favore di RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in  euro  2.410,00  per  compensi,  oltre  alle  spese prenotate a debito, ed in favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.410,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, del  d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  tenutasi  in  modalità  da