Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8617 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1641 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5185/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/6/2018 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8426/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento TARSU/TIA 2014 in favore del Comune di Forio.
Il Comune di Forio e Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4 ter del D.L. n. 248 del 2007 come convertito in legge n. 31 del 2008 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, che determinerebbe la nullità della cartella.
1.2. La doglianza è infondata, atteso che nella sentenza impugnata è riportato che «il nominativo del responsabile del procedimento è regolarmente indicato a pagina 4 (NOME COGNOME…)» della cartella impugnata, mentre le censure della ricorrente, secondo la quale la cartella non reca l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, bensì quello del solo responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo
la ricorrente omesso di trascrivere in parte qua la cartella impugnata, ed in ogni caso, con tale deduzione parte ricorrente intende giungere a una nuova valutazione in fatto, preclusa (a tacer d’altro) dal disposto di cui all’art. 348ter c.p.c., ricorrendo nella specie il caso di «doppia conforme», rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar eventualmente ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
1.3. Il motivo di ricorso è altresì inammissibile anche sotto il profilo che la parte ricorrente, nel caso di specie, con riguardo alla prospettata svista della Commissione tributaria regionale circa la sola indicazione, nella cartella, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione, avrebbe dovuto far valere il lamentato travisamento della prova come vizio revocatorio, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte precisato che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass., Sez. U. n. 5792 del 2024).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’omessa notifica dell’avviso di udienza in primo grado, pur essendo stato ritualmente indicato un valido indirizzo PEC a cui indirizzare le comunicazioni e le notifiche.
2.2. È dirimente evidenziare sulla questione in oggetto che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (cfr. Cass. n. 27837 del 2018).
2.3. La trattazione del giudizio in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce, dunque, una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma la retrocessione del processo al Giudice del merito resta esclusa nelle fattispecie, come quella in esame, in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debbano essere decise questioni di mero diritto (come illustrate con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso), atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (cfr. Cass. n. 22890 del 2022 con riguardo al grado di appello ma sulla base di principi applicabili anche alla presente fattispecie).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell’ottavo comma dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, lamentando di essere stata condannata a rifondere le spese di lite, sia in primo che in secondo grado, anche a favore del concessionario, nonostante fosse giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del concessionario mediante Avvocato del libero foro, ossia senza avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.
3.2. La doglianza va disattesa.
3.3. Va ribadito nella presente sede quanto già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide.
3.4. Riguardo al l’ammissibilità della costituzione in giudizio d i ADERAgenzia delle Entrate riscossione, a mezzo di un legale del libero foro, ed in particolare, della sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione
con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro, si osserva che, sotto il profilo della ricognizione normativa, l’art. 1, comma 8, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.5. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le
ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) i comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica»; D) l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
3.6. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si
applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
3.7. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: – il regolamento di amministrazione dell’odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e la controricorrente, attuativo dell’art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamento-bando della controricorrente per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
3.8. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l’introduzione della convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell’Avvocatura erariale e di Avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre.
3.9. È stato specificato che: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di Avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell’art. 1).
3.10. È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’Agenzia avvalersi anche di Avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in
giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell’Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
3.11. Nella Convezione stipulata tra l ‘Avvocatura Generale dello Stato e l’Agenzia delle entrate riscossione (ADER) in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: «L’Avvocatura assume il patrocinio dell’ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura dello Stato; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
3.12. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione, la quale ha rilasciato una procura ad un Avvocato del libero foro.
3.13. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio di ADER il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad Avvocati del libero foro, ed in tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di
apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di Avvocati del libero foro, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti.
3.14. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U. n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020).
Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, in favore di Agenzia delle entrate riscossione, in euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed in favore del Comune, in euro 2.410,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da