Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8388/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
DI NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (LDNGPP69E20F839F)
– controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 488/2019 depositata il 30/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di NOME COGNOME dell’atto di pignoramento presso terzi , notificatogli in data 13.5.2016 da ll’Agente della riscossione e relativo ai crediti portati da quindici cartelle di pagamento non onorate, la CTP di Isernia accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo il credito tributario estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, affermando la natura decennale dei termini di prescrizione ed eccependo l’ intervenuta interruzione per la notifica di atti di riscossione intermedi.
Il contribuente, quindi, proponeva appello incidentale, riproponendo le ulteriori doglianze sollevate in primo grado e non accolte dalla CTP.
La CTR del Molise dichiarava l’appello principale inammissibile, rilevando la nullità insanabile della costituzione dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, subentrata all’Agente della riscossione nel corso del giudizio di appello, poiché avvenuta col ministero di avvocato del libero foro, e non essendo stati prod otti l’ atto organizzativo e l’ apposita delibera, al fine di dimostrare la necessità di ricorrere alla libera difesa.
Avverso la predetta sen tenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso sorretto da unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente, che ha dedotto che l’Agenzia delle entrate – Riscossione non ha riproposto le censure di merito sollevate avanti al giudice dell’appello e sulle quali la CTR non si è pronunciata, per avere ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’Amministrazione . Pertanto, sostiene il ricorrente, rispetto al merito della controversia, si sarebbe formato il giudicato interno.
1.1. L’eccezione è infondata.
Il giudizio di inammissibilità dell’appello ha infatti precluso alla CTR qualsiasi ulteriore valutazione del merito della controversia, che coerentemente i giudici territoriali non hanno esaminato, come si desume dal testo della sentenza.
E’ opportuno richiamare a tale proposito il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema corte, in forza del quale «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della ” potestas iudicandi ” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ” ad abundantiam ” nella sentenza gravata» (Cass. SU n. 3840 del 20/02/2007; di recente v. Cass. n. 27388 del 19/09/2022).
1.2. Il contribuente eccepisce inoltre l’ inammissibilità del ricorso per mancata produzione , da parte dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, della procura speciale.
L’eccezione è infondata, trattandosi di ministero difensivo che l’Avvocatura dello Stato adempie ex lege .
Con l’unico motivo d el ricorso principale l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «Violazione degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nonché art. 4-novies del D.L. n. 34/2019 (recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito nella legge n. 58/2019 (recante “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrateRiscossione”)».
Deduce la Difesa erariale che la sentenza del giudice d’appello sarebbe errata per violazione delle disposizioni indicate in rubrica, laddove ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.
2.1. Il motivo è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, si confronta efficacemente con la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, indicando la base normativa e convenzionale dalla quale desumere la non necessità di particolari formalità per ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato avanti al giudice tributario.
2.2. Il motivo è inoltre fondato, nei termini che seguono, dovendosi dare continuità all’orientamento manifestato da questa Corte di cassazione, secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso» (da ultimo v. Cass. Sez. T n. 28199 del 31/10/2024).
2.3. Nel caso di specie, pertanto, la CTR ha errato nel ritenere affetta da invalidità la procura conferita dall’Agenzia a d un avvocato del libero foro per il giudizio di appello avanti alla Commissione tributaria regionale.
Risulta di conseguenza assorbito l’unico motivo di ricorso incidentale con il quale il contribuente denuncia , in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 140/2012 relativo ai compensi dei dottori commercialisti per l’assistenza e la difesa nei giudizi tributari» , lamentando l’errata applicazione da parte della CTR dei tariffari professionali con riguardo alla liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.