Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10661 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29499/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrRAGIONE_SOCIALE– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2642/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento n. 09720169053147434000, la CTP di Roma rigettava il ricorso del sig. COGNOME NOME con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1631/2018. A sostegno del ricorso il contribuRAGIONE_SOCIALE aveva dedotto un vizio di notifica e la nullità degli atti in quanto sottoscritti da un dipendRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non assunto con pubblico concorso, motivi che sono stati entrambi respinti dal giudice di primo grado.
Il contribuRAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto appello, eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti conferita dall’amministrazione finanziaria ad un avvocato del libero foro e, nuovamRAGIONE_SOCIALE, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto in quanto sottoscritto da un dipendRAGIONE_SOCIALE assunto con contratto di diritto privato.
Tale gravame è stato respinto con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2642/2021 RAGIONE_SOCIALEa CTR di Roma, qui oggetto di impugnazione.
Avverso detta sRAGIONE_SOCIALEnza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuRAGIONE_SOCIALE sulla scorta di due distinti motivi.
5 . Resiste l’ufficio con controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario.
Il contribuRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta con cui ha replicato al controricorso.
7 . E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 04.02.2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuRAGIONE_SOCIALE avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. del Lazio, n. 2642/2021 si fonda sui seguenti motivi, così sintetizzati:
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. , in quanto si contesta che il soggetto che ha rilasciato la procura all’avvocato del libero foro (a sua volta delegato dal PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Ente pubblico) non abbia superato la obbligatoria procedura del concorso pubblico e che la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, viziata;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge, in quanto le cartelle e le intimazioni di pagamento non sono compilate dagli Agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione ma da personale assunto con contratto di diritto privato, con conseguRAGIONE_SOCIALE nullità e inesistenza degli atti e, nuovamRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata al legale del libero foro.
Entrambi i mezzi di impugnazione appaiono dedotti in modo estremamRAGIONE_SOCIALE generico e sono, comunque, infondati.
Iniziando dal primo mezzo, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, nei procedimenti avanti alle commissioni tributarie.
Fra le più recenti, è sufficiRAGIONE_SOCIALE rinviare a Sez. 5, ord. n. 28199 del 31/10/2024 (Rv. 672626 – 01), per la quale – in tema di difesa e rappresentanza in giudizio – l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si avvalgono RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa
erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamRAGIONE_SOCIALE, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguRAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso.
Tale decisione si ricollega direttamRAGIONE_SOCIALE all’arresto nomofilattico adottato da Sez. U, sent. n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 -01, la quale ha così ricostruito l’onere defensionale in materia: ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmRAGIONE_SOCIALE all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamRAGIONE_SOCIALE ed implicitamRAGIONE_SOCIALE la sussistenza del relativo
presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Lo stesso contribuRAGIONE_SOCIALE, nella propria memoria, dà atto -pur senza formalmRAGIONE_SOCIALE rinunciarvi -che il primo motivo è stato superato da giurisprudenza formatasi -a suo dire -dopo l’introduzione del ricorso. Ma come si è visto, lo stesso arresto RAGIONE_SOCIALE S.U. del 2019 appena richiamato è, per la verità, anteriore alla proposizione del presRAGIONE_SOCIALE ricorso di legittimità e, persino, all’udienza di discussione del giudizio di secondo grado (13/05/2021) all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stata pronunciata la sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata (vds. svolgimento del processo a p. 2 RAGIONE_SOCIALEa stessa sRAGIONE_SOCIALEnza).
Non vi è pertanto ragione per non riconoscere l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza proposta, sotto questo profilo, dal ricorrRAGIONE_SOCIALE.
3. Una parte del primo motivo di ricorso ed il secondo, inoltre, contestano il fondamento costituzionale del c.d. ‘ transito ‘ del personale dall’RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE per desumerne, vuoi, la carenza di rappresentanza, vuoi la nullità/inesistenza di tutti gli atti, compresa l’intimazione di pagamento impugnata e la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza di secondo grado.
Il motivo è, in primo luogo, formulato in termini del tutto generici ed in violazione, pertanto, del principio di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. sul quale, da ultimo, si è rilevato che il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3 – , Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).
E’ ben vero che, talora, il principio in questione è stato riletto in modo meno formalistico, attraverso una interpretazione adeguatrice alla luce RAGIONE_SOCIALEa norme CEDU, come si evince da Sez. 1, sent. n. 12481 del 19/04/2022: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamRAGIONE_SOCIALE, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamRAGIONE_SOCIALE indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati.
Tuttavia, da un lato, tale decisione ha comunque, in concreto, ritenuto inammissibile il motivo che censurava l’error in procedendo del giudice del merito, per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione RAGIONE_SOCIALEa data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) Dall’altro, il rispetto di tale principio è stato anche successivamRAGIONE_SOCIALE ribadito dal S.C. quale onere che contempera il diritto di accesso al grado di legittimità RAGIONE_SOCIALEa parte ed il razionale esplicarsi RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia di ultimo grado, così da non ammettere l’ordinamento indagini integrative da parte del giudice di legittimità, salvaguardando il rispetto RAGIONE_SOCIALE forme un’esigenza non fine a se stessa, bensì connaturata e funzionale alla certezza del diritto ed all’ordinato esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione di ultimo grado (vds. ad esempio, Sez. 3, ord. n. 15058 del
29/05/2024; Sez. 2, ord. n. 12835 del 10/05/2024; Sez. 3, ord. n. 34395 del 11/12/2023; Sez. 1, ord. n. 33353 del 30/11/2023).
La stessa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo ha confermato la compatibilità del requisito RAGIONE_SOCIALEa cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all’art. 6, § 1, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, a norma del quale ‘Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamRAGIONE_SOCIALE (…) da un tribunale (…)’ -purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un ‘formalismo eccessivo’ anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa sua pregressa giurisprudenza in tema di ‘limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore’, e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità del relativo procedimento (v. sRAGIONE_SOCIALEnze 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia; 27 giugno 2017, COGNOME c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, COGNOME c. Belgio; 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia; 2 giugno 2016, COGNOME c. Grecia). Con la successiva sRAGIONE_SOCIALEnza 28 ottobre 2021 (COGNOME ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione -e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza -perseguono uno scopo legittimo e, in particolare, quello di ‘agevolare la comprensione RAGIONE_SOCIALEa causa e RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest’ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l’applicazione uniforme e l’interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)’ e dunque, in ultima analisi, ‘la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia’ (vds. § 73 -75). La stessa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo ha così fornito una giustificazione di sistema del principio di autosufficienza, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, affermando altresì che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione
possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (vds. § 79).
Anche ove volesse, peraltro, prescindersi dalla formulazione inammissibilmRAGIONE_SOCIALE generica del motivo -che, come detto, si sviluppa parte all’interno del primo mezzo e poi nel secondo contestando la legittimazione di funzionari e/o dirigenti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e la fonte del loro rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE, resta comunque l’ assoluta infondatezza del medesimo. In primo luogo, infatti, il mezzo non si confronta con la decisione impugnata. Quest’ultima ha infatti affermato che ‘il contribuRAGIONE_SOCIALE dubita RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità (per ritenuto contrasto con l’art. 97 Cost. nella parte in cui impone l’accesso tramite concorso ai pubblici uffici) del passaggio automatico di tutto il personale di RAGIONE_SOCIALE nella neo-costituita RAGIONE_SOCIALE. La questione, peraltro, non rileva nel caso di specie poiché l’atto risulta notificato in data 28 ottobre 2016 mentre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, lo scioglimento di RAGIONE_SOCIALE e il passaggio RAGIONE_SOCIALE funzioni e del personale ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2017′.
Si tratta di rilievi che non sono neppure messi in discussione, limitandosi il contribuRAGIONE_SOCIALE ad aggiungere -nella propria memoria scritta -che il mancato espletamento dei concorsi ha danneggiato moltissimi aspiranti dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria , il che -a prescindere da ogni altra considerazione -non appare comunque correlato alla vicenda sostanziale e processuale oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguRAGIONE_SOCIALE condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrRAGIONE_SOCIALE.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere alla controricorrRAGIONE_SOCIALE le spese processuali, che liquida in euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228/2012, dà atto legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione