Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30352 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21114/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, con l’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n. 1534/2024 depositata il 05/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha notificato al contribuente avviso, contrassegnato con il numero 097/2021/90/23692423/000, intimante, ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, il pagamento, tra l’altro, di dodici cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria, erariali e non erariali.
Con ricorso, notificato al solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il contribuente ha impugnato, dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio, la intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di natura tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza numero 1683/9/2023, depositata in data 08/02/2023, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente.
NOME ha interposto appello.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza numero 1534/14/2024, depositata in data 05/03/2024, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per difetto di jus postulandi in capo al legale del libero Foro, suo difensore, atteso che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Avverso la suddetta sentenza di gravame RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
Successivamente la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione degli articoli 11, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992, 12, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, 15, comma 2sexies , d.lgs. n.
546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nonché art. 4novies del D.L. n. 34/2019 (recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito nella legge n. 58/2019 (recante “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE“) in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
1.1. Si contesta in particolare che, secondo l’articolo 4 -novies del D.L. n. 34/2019 (norma di interpretazione autentica) e il Protocollo d’Intesa del 2017, RAGIONE_SOCIALE può legittimamente avvalersi di avvocati del libero foro nelle controversie tributarie, salvo i casi riservati all’Avvocatura dello Stato. Pertanto, la costituzione in giudizio tramite avvocato esterno è valida e legittima, e la sentenza che ha dichiarato l’appello inammissibile si fonda su un errore di diritto.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che RAGIONE_SOCIALE può scegliere liberamente tra Avvocatura dello Stato e avvocati esterni, specialmente quando l’Avvocatura non è disponibile o nelle cause non riservate: ai fini RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALE delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. 19/11/2019, n. 30008 (Rv. 656068 – 01)).
3.1. In sostanza, le Sezioni Unite hanno confermato che il sistema di rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente (come l’RAGIONE_SOCIALE) prevede la possibilità per l’Avvocatura erariale di assumere la difesa anche nei casi non convenzionalmente previsti, oltre alla facoltà di avvalersi di dipendenti delegati nei giudizi davanti a giudici di pace e tribunali. In particolare, è riconosciuta la rappresentanza e difesa davanti alle Commissioni tributarie, in base all’articolo 11, comm a 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che non esclude l’utilizzo di avvocati esterni, come confermato da numerose sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (es. Cass. n. 17936/2004; n. 22804/2006; n. 27035/2005; n. 2302/2005; ord. n. 25625/2018).
3.2. Tale principio non vale, invece, per il solo giudizio di legittimità, per il quale è stato stabilito che il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio RAGIONE_SOCIALE prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne
consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. 20/11/2020, n. 26531 (Rv. 661376 – 02)).
3.3. Alla luce di tali argomentazioni, deriva che la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio.
Il motivo va conseguentemente accolto.
Essendo necessaria l’analisi dei moti vi di appello, pretermessi dal giudice del gravame in ragione dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezione in rito, deve disporsi la cassazione con rinvio.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME