Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
NOME AVVOCATO LIBERO FORO
sul ricorso iscritto al n. 2567/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma alla INDIRIZZO, in persona del signor NOME, nella qualità di Procuratore dell’RAGIONE_SOCIALE, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 5 luglio 2017 (rep. n. 42.907 – racc. n. 24.405), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 7395/27/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, depositata in data 6 settembre 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono i crediti di cui alle cartelle di pagamento indicate in atti, con cui l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione chiedeva il versamento RAGIONE_SOCIALE somme relative a vari tributi (tasse automobilistiche, ICI, diritti camerali, Tarsu, Irap, Irpef) ed accessori (interessi e sanzioni).
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania accoglieva in parte l’appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione contro la sentenza n. 6920/9/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Napoli, riformandola parzialmente con il rigetto dell’originario ricorso con riferimento al solo credito di cui alla cartella n. 071/2013/0135094131/000 (relativa alla TARSU), considerando valida la sua notifica e non maturato, alla data RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE successiva intimazione di pagamento impugnata, il termine quinquennale di prescrizione; per il resto, veniva confermata la pronuncia appellata che aveva ritenuto prescritti i crediti di cui alla restanti cartelle, essendo stato ritenuto maturato, al momento RAGIONE_SOCIALE notifica
dell’intimazione di pagamento, il termine di prescrizione previsto per ciascuna imposta.
Con atto notificato al contribuente in data 16 gennaio 2018 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando un unico motivo di impugnazione, depositando il 15 ottobre 2024 memoria ex art. 360 -bis .1., c.p.c.
NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato in data 22 gennaio 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., assumendo che, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura erariale dei crediti, l’unico termine di prescrizione è quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.
L’istante ha precisato che la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 23397/2016 non era pertinente, in quanto relativa ad un credito previdenziale sottoposto a prescrizione quinquennale, laddove, nella specie, «[…] i crediti hanno natura tributaria e, in assenza di un’apposita previsione normativa, soggiacciono al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.» (v. pagina n. 5 del ricorso).
La ricorrente ha aggiunto sul punto che «[…] con la formazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALE conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo RAGIONE_SOCIALE singole obbligazioni le quali, sebbene originariamente dovute a separate ragioni di credito, vengono inglobate in un unico credito nell’ambito del quale non è più
possibile scorporare le singole voci», per cui «[…] a decorrere dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella […] non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuna dei crediti portati nel ruolo, bensì all’ordinaria prescrizione per l’unico ed unitario credito pecuniario in cui sono confluite le singole voci iniziali» (v. pagina n. 6 del ricorso).
Il tutto -a dire RAGIONE_SOCIALE difesa dell’agente come desumibile dal combinato disposto degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, che consente, dopo il discarico degli importi dovuti, di riaffidare in riscossione le somme impagate, a condizione che non sia decorso il termine decennale di prescrizione, ove emergano significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’impugnazione in oggetto è stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE con il ministero del menzionato avvocato del libero foro.
3. Anche da ultimo, questa Corte ha ribadito che:
– « […] il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE prevede che il patrocinio RAGIONE_SOCIALE prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (in tal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24)»;
«Anche con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell’Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241)»;
-Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193»;
-[…] la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024) per il quale, come premesso,
tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere RAGIONE_SOCIALE condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’RAGIONE_SOCIALE)»;
-«Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»;
«Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto
‘Per la difesa e la rappresentanza in giudizio , l’RAGIONE_SOCIALE si avvale dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’RAGIONE_SOCIALE dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità del ricorso’» (così Cass., Sez. T, n. 28199/2024 e, nello stesso senso, Cass., Sez. L, n. 6931/2023).
Nella specie non v’è traccia negli atti, né nella procura alla lite, dei presupposti per le deroghe sopra indicate, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE relativa delibera e RAGIONE_SOCIALE
comunicazione di indisponibilità al patrocinio da parte dell’Avvocatura, avendo la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE prodotto il protocollo di intesa tra l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE del 5 luglio 2017 (in cui si precisa al § 3.4.1 che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE riscossione per le liti innanzi alla Corte di cassazione tributaria), il regolamento di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE, il parere redatto dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE (in cui si esprime dissenso sulle decisioni assunte dalla Corte di cassazione sul tema in oggetto), la delibera dell’agenzia del 17 dicembre 2018 (in cui si conferma la validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero anche in relazione alle liti innanzi alla Corte di cassazione «[…] per le quali l’Avvocatura stessa abbia specificamente comunicato ad RAGIONE_SOCIALE la propria motivata indisponibilità al patrocinio RAGIONE_SOCIALE medesime […]», il regolamento per la costituzione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza.
In altri termini, nel ricorso introduttivo non risulta allegato e non risulta poi documentato nessuno dei presupposti che legittimerebbero l’RAGIONE_SOCIALE ad avvalersi, nel giudizio di legittimità ed in via di eccezione rispetto alla regola dettata “su base convenzionale’ , di un difensore diverso dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, mancando, in particolare, la specifica e motivata comunicazione di indisponibilità al patrocinio da parte dell’Avvocatura, atto questo da riferire ed esigere in relazione allo specifico giudizio in cui deve rappresentarsi la deroga al patrocinio da parte dell’Avvocatura, come tale certamente non surrogabile dal predetto parere redatto dal Vice Avvocato Generale nella parte in cui si è rappresentato di non poter assumere in via generalizzata la difesa di NOME in tutte le controversie in cui è coinvolta.
Deve allora concludersi per l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura, con conseguente inammissibilità del ricorso, il che -all’evidenza -assume valore assorbente rispetto all’esame del motivo di impugnazione
Le spese di lite seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore del contribuente, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Non ricorrono, infine, i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, l’ulteriore contributo eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, tenuto conto del disposto dell’art. 22 d.l. n. 34/2023, in vigore dal 31 marzo 2023 , applicabile anche nell’ipotesi in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE illegittimamente, per quanto sopra detto, si sia costituita nel giudizio in cassazione con l’avvocato del libero foro .
P. Q. M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in favore dell’AVV_NOTAIO , dichiaratosi antistatario, nella somma di 4.000,00 €, per competenze, oltre al rimborso forfettario ed accessori, nonchè al versamento dell’importo di 200,00 € per esborsi .
Così deciso in Roma, Sezione Tributaria, nella camera di