Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/03/2025
Misure Cautelari Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26133/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f.: 13756881002), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (p.e.c.: EMAIL);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, Agenzia delle Entrate, Comune di Cosenza, Comune di Rende, Prefettura -UTG -di Cosenza, Prefettura -UTG -di Potenza, Regione Calabria;
-intimati – avverso la sentenza n. 187/19, depositata il 1 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionale della Calabria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell’otto ottobre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 187/19, depositata il 1 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria (n. NUMERO_CARTA notificato alla contribuente COGNOME NOME
ha ritenuto, in sintesi, il giudice del gravame che l’appello era stato proposto dall’Agenzia dietro conferimento di procura in favore di un difensore del libero foro, ed in difetto, pertanto, dei requisiti di validità di un siffatto mandato, disponendo il regolamento di amministrazione dell’Agenzia che l’ente poteva avvalersi di avvocati del libero foro solo nei casi (residuali) di impossibilità di assunzione del patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione;
-l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11, comma 2, e 15, comma 2sexies , al d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art. 1, comma 8, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225, ed al d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4novies , conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva escluso la legittimità del ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro, considerato che la stessa disposizione del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, – e dunque la necessità di adottare
motivata delibera nel caso in cui l’Agenzia non avesse inteso far ricorso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato -doveva ritenersi inapplicabile, ex lege (art. 4novies ), nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ed in quelli esclusi -così come nella fattispecie (per difesa svolta davanti ad una Commissione tributaria regionale) -su base convenzionale;
il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 12, comma 10, sull’assunto che, ad ogni modo, il giudice del gravame avrebbe dovuto concedere un termine -una volta rilevata l’inammissibilità del ricorso per questione afferente alla rilasciata procura -per regolarizzare il mandato alle liti;
-il primo motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo -è fondato e va accolto;
2.1 -come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura
erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008);
e, come rimarcato dalla Corte con riferimento al mandato difensivo rilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizione di interpretazione autentica (d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4novies , cit.) espressamente esclude, in detti casi, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058), così che il ricorso alla difesa prestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di apposita delibera dell’Ente (r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, cit.);
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento alle questioni dedotte dalle parti e rimaste assorbite;
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre