Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12350 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21785-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, Responsabile Contenzioso Puglia, avv. NOME COGNOME per atto per notar NOME COGNOME di Roma del 05/07/2017, rep. n. 42916, racc. n. 24414, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
Oggetto: TRIBUTI -Agenzia delle entrateRiscossione -difensore del libero Foro inammissibilità del ricorso
PLASTICARD SUD di COGNOME ONOFRIO
s.n.c. , in persona dei legali rappresentanti COGNOME NOME e COGNOME NOME , questi ultimi anche in proprio, rappresentati e difesi , per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pecEMAILordineavvocatitraniEMAILit) e dall’avv. NOME COGNOME (pecEMAILpec.ordineavvocatitraniEMAILit), elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio Avv. NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE COGNOME & COGNOME Scamini;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 927/2018 della Corte di appello di BARI, depositata in data 30/05/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. la RAGIONE_SOCIALE di Racanati NOME e Racanati RAGIONE_SOCIALE e questi ultimi in proprio impugnavano l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Sud s.p.aRAGIONE_SOCIALE su immobili di proprietà della società, eccependo anche l’intervenuta prescrizione del credito azionato. L’ordinanza n. 391 del 04/09/2013, di rigetto del ricorso, pronunciata dal Tribunale di Trani, veniva impugnata dinanzi la Corte di appello di Bari che con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello della società contribuente e dei soci per essere prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento notificata alla società contribuente da Equitalia Sud s.p.a. in data 19/04/2001, non potendosi riconoscere quali validi atti interruttivi della prescrizione i pagamenti effettuati dalla predetta società il 17/04/2003 ed il 07/09/2006, con riferimento al condono ex legge n. 289 del 2002, in quanto dalle attestazioni di pagamento allegate agli atti del giudizio non emergeva alcun elemento idoneo a configurare un riconoscimento, da parte dell’odierna appellante, di un maggior debito, ma c he, al
contrario, aderendo al beneficio del condono, quei versamenti dovevano ritenersi essere stati ef fettuati in un’ottica satisfattiva dell’intero credito erariale.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate Riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, a cui a sua volta replica la ricorrente con controricorso.
I controricorrenti depositano memoria.
Considerato che:
Va preliminarmente esaminata l’eccezione formulata dai controricorrenti nella memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per invalidità della procura conferita ad un avvocato del libero Foro.
L’eccezione è fondata e va accolta.
E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va dat a continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente
inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376 -02; Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 -01; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 -01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall’Agenzia delle entrate -Riscossione ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.).
Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti conferita dalla ricorrente al difensore del libero Foro, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, va rilevato il difetto di legittimazione processuale del difensore della ricorrente, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem .
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e ciò esenta questa Corte dal riferire sui mezzi di cassazione proposti in via principale dalla ricorrente e su quelli proposti con il ricorso incidentale condizionato dai controricorrenti, che restano, pertanto, assorbiti dalla dichiarazione
di inammissibilità del ricorso principale.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbit o l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025