Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -TRIBUTI VARI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2610/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2125/01/2021, depositata l’8 giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, in data 20 settembre 2018, consegnava a COGNOME NOME gli estratti di ruolo relativi a n. 8 cartelle di pagamento.
Il contribuente impugnava tali atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo l’autonoma impugnabilità degli stessi e la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento. La RAGIONE_SOCIALE.T.P. adìta, con sentenza n. 736/01/2020, pronunciata il 18 giugno 2019 e depositata in segreteria il 4 maggio 2020, accoglieva il ricorso, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Interposto gravame dall’ agente per la riscossione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2125/01/2021, pronunciata il 10 maggio 2021 e depositata in segreteria l’8 giugno 2021 , dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto a mezzo di ministero di un difensore del libero foro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
NOME NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt.
11, comma 2, 12, comma 1 e 15, comma 2sexies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge n. 1° dicembre 2016, n. 225; dell’art. 4 -novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e 12, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era errata, laddove ha ritenuto che l’agente della riscossione non avrebbe potuto ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero Foro, stante il chiaro disposto dell’art. 4 -novies del d.l. n. 34/2019, conv. dalla legge n. 58/2019, essendo peraltro previsto dal protocollo intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 22 giugno 2017 che per la difesa dinanzi alle Commissione tributarie l’ente avrebbe potuto stare in giudizio a mezzo di avvocati liberi professionisti.
Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte del 19 novembre 2019, n. 30008 che, pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto: «l’RAGIONE_SOCIALE si
avvale: 1) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro – nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Pertanto, con l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE si è passati dalla previsione dell’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita RAGIONE_SOCIALE, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’RAGIONE_SOCIALE anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stato su base convenzionale, è consentito all’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
L’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art. 4nonies , convertito dalla legge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE; detta norma ha fornito invero un’interpretazione autentica del d.l. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, recante norme in materia di soppressione di RAGIONE_SOCIALE e di patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiarendo appunto che il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una
convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis , Cass. 27 ottobre 2021, n. 30252).
Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di RAGIONE_SOCIALE“, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie» (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30432; v. anche Cass. 8 ottobre 2020, n. 21660; Cass. 6 luglio 2020, n. 13804).
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l’RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa nel proporre l’atto di appello di un avvocato del libero foro.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024 .