Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13344 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24192/2020 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nata a Casabona (KR) il 10.3.1948 e residente in Fiumicino (RM), alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO giusta procura in calce al ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: P_IVA) e Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: P_IVA) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
Fermo amministrativo autovettura -Difesa avvocato del libero foro
Comune di Fiumicino;
– intimato –
-avverso la sentenza n. 6821/2019 emessa dalla CTR Lazio in data 10/12/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La CTR del Lazio, per quanto qui ancora rileva, riteneva in giudizio di revocazione ammissibile la costituzione, a mezzo di avvocati del libero foro, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a., pur in assenza di un atto organizzativo generale concernente i criteri legittimanti il ricorso ad avvocati esterni all’Ente e di un apposito e motivato atto deliberativo di quest’ultimo, e, decidendo la fase rescissoria, revocav a la sentenza impugnata (perché l’inammissibilità dichiarata era l’effetto di un errore di fatto) e rigettava il ricorso proposto in primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Rovito NOME sulla base di un unico, articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso. Il Comune di Fiumicino non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce: 1) la violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; 2) la violazione o falsa applicazione ‘di norme di diritto’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., ‘per l’inutilizzabilità della tardiva produzione depositata telematicamente dalla ricorrente’; 3) la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., ‘con riferimento alla nullità del mandato conferito’.
1.1. Il motivo che, sebbene in rubrica sembri riferirsi a tre differenti profili, in realtà concerne il solo aspetto dell’asserita nullità del mandato dell’Agenzia per difetto di ius postulandi (per non essersi costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato), è infondato, pur rendendosi necessario, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., integrare la motivazione, essendo il dispositivo, invece, conforme a diritto.
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024).
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (in tal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24). Anche con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta
con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell’Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241).
Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Nella specie la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, richiedendola solo per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024), per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’Agenzia).
Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019.
Quindi, solo in sede di legittimità vale il principio secondo cui, in mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a Riscossione Sicilia S.p.A. – avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 – trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è
convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024).
In questi termini va intesa la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008 del 19/11/2019 secondo cui, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
1.2. Da ultimo, va evidenziato che la contribuente, con riferimento a otto
cartelle (indicate alle pagine 11 e 12 del controricorso), difetterebbe di interesse ad agire, atteso che le stesse sono state annullate ex lege (in base all’art. 4, comma 1, d.l. 23.10.2018, n. 119 (conv. In l. 17.12.2018, n. 136), siccome di importo inferiore ai mille euro.
E’ noto, infatti, che, l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle otto cartelle (indicate alle pagine 11 e 12 del controricorso) annullate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018; rigetta per il resto il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese relative al presente giudizio, che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME