Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15190/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente –
AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale tributario RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 3815/2023, depositata in data 28/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pavia, NOME COGNOME impugnò l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di venticinque cartelle di pagamento e dodici avvisi di addebito, sostenendone l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti.
Il giudice di primo grado, dopo un procedimento di correzione di errore materiale della sentenza pronunciata, annullò l’intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento, confermandola con riferimento agli avvisi di addebito.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione (anche ‘l’agente della riscossione’ ), la CGT-2 della Lombardia dichiarò inammissibile il gravame.
Avverso la sentenza di appello, l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Sulla violazione degli artt. 11, comma 2, e 12 , comma 8, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che essa non potesse essere difesa da un avvocato del libero foro.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ormai chiarito che in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., sez. 5-, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Sulla violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., attesa l’omessa motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur
avendo dichiarato inammissibile l’appello, lo ha rigettato nel merito senza alcuna motivazione.
2.1. Il motivo è inammissibile, in base al principio che ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda ( ex coeteris , da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024, Rv. 673254 – 01).
3. In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al primo motivo e la causa è rinviata alla CGT-2 della Lombardia, che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.