Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4135 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15957/2019 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-ricorrente –
COGNOME Antonio , difeso in grado d’appello dall’Avv. NOME COGNOME ;
– intimato – avverso la sentenza n. 1784/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del l’ 11 dicembre 2024;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto di disporre il rinnovo della notificazione del ricorso e, in subordine e nel merito, l’accoglimento del primo e del terzo motivo, con assorbimento dei restanti;
udit o l’ Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Fatti di causa
Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in data 31/12/2015, l’Agenzia delle Entrate Riscossione avvisò NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘ il contribuente ‘ ) che, in mancanza di pagamento, entro il termine di trenta giorni, delle tre cartelle e dei quattro avvisi di accertamento indicati, sarebbe stata iscritta ipoteca sugli immobili di sua proprietà.
Proposto ricorso, la C.T.P. di Asti, nel contraddittorio con l’amministrazione, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla cartella n. NUMERO_CARTA mentre per il resto rigettò l’impugnazione.
Il contribuente propose appello e la C.T.R., rilevato un difetto di ius postulandi in capo all’Avvocato del libero foro difensore dell’Agenzia, dichiarò l’inammissibilità della costituzione in giudizio di quest’ultima e, nel merito, accolse il ricorso.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Il Sostituto P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si deve disattendere la richiesta del sostituto P.G. di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso.
L’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale, riporta, infatti, chiaramente, che il procedimento notificatorio è stato iniziato e compiuto ad istanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 11, comma secondo, d.lgs. n. 546 n. 546/1992, 12, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia ricorrente censura la sentenza d’appello perché ha ritenuto l’invalidità dell’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione in quanto sottoscritto da un Avvocato del libero foro.
Secondo i giudici di appello, le disposizioni del d.l. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, non abilitano gli Avvocati del libero foro a rappresentare in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, enunciando un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha statuito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da
adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
Ne consegue, in sostanza, che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, pur valendosi, in base ad una apposita Convenzione, del patrocinio erariale, non perde la possibilità, di carattere generale, di farsi difendere da un Avvocato del libero foro, senza che il giudice, di merito come di legittimità, possa sindacare sulla esistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione dello ius postulandi all’Avvocato del libero foro.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza d’appello per non avere consentito la regolarizzazione della difesa tecnica da parte dell’Agenzia odierna ricorrente.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.’ , che conviene esaminare subito dopo il primo motivo, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto inammissibile l’atto di sua costituzione in appello perché tardivo.
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha stabilito che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371 01).
La tardiva costituzione, pertanto, non comporta inammissibilità della stessa.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per travisamento delle risultanze emergenti dagli atti processuali e conseguente violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia ricorrente si duole che la C.T.R. ha travisato i documenti di causa, scambiando la ‘comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria’ per una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, e che da tale travisamento ha fatto discendere la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Agenzia.
4.1. Il motivo è fondato.
Il travisamento di cui si duole l’Agenzia, infatti, risulta dalla stessa sentenza impugnata, che parla di ‘comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria’, sicché l’erronea qualificazione in iure dell’atto partecipativo ha determinato il rilievo di un vizio dello stesso in realtà inesistente.
L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento del quinto motivo, formulato in subordine.
Il ricorso è accolto in relazione al primo, al terzo e al quarto motivo, con assorbimento dei restanti.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma, l’11 dicembre 2024.