Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4135 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4135  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15957/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,  rappresentata  e  difesa ex lege dall’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALE,  presso  i  cui  uffici  in  Roma  è  domiciliata  alla  INDIRIZZO;
-ricorrente –
COGNOME NOME , difeso in grado d’appello dall’AVV_NOTAIO ;
– intimato – avverso la sentenza n. 1784/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del l’ 11 dicembre 2024;
udite  le  conclusioni  del  AVV_NOTAIO  Procuratore  RAGIONE_SOCIALE,  dottAVV_NOTAIO  COGNOME  AVV_NOTAIO,  che  ha  chiesto  di  disporre  il  rinnovo  della notificazione del ricorso e, in subordine e nel merito, l’accoglimento del primo e del terzo motivo, con assorbimento dei restanti;
udit o  l’ AVV_NOTAIO  per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatti di causa
Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in data 31/12/2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvisò NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘ il  contribuente ‘ )  che,  in  mancanza  di  pagamento,  entro  il termine  di  trenta  giorni,  RAGIONE_SOCIALE  tre  cartelle  e  dei  quattro  avvisi  di accertamento indicati, sarebbe stata iscritta ipoteca sugli immobili di sua proprietà.
Proposto ricorso, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. di Asti, nel contraddittorio con l’amministrazione,  dichiarò  il  proprio  difetto  di  giurisdizione  sulla cartella  n.  01020100009061938000,  mentre  per  il  resto  rigettò l’impugnazione.
Il contribuente propose appello e la RAGIONE_SOCIALE.T.R., rilevato un difetto di ius postulandi in capo all’AVV_NOTAIO del libero foro difensore dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarò l’inammissibilità della costituzione in giudizio di quest’ultima e, nel merito, accolse il ricorso.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Il  AVV_NOTAIO  P.G.,  nella  persona  del  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME,  ha depositato requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si deve disattendere la richiesta del sostituto P.G. di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso.
L’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale, riporta, infatti, chiaramente, che il procedimento notificatorio è stato iniziato e compiuto ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 11, comma secondo, d.lgs. n. 546 n. 546/1992, 12, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza d’appello perché ha ritenuto l’invalidità dell’atto di costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto sottoscritto da un AVV_NOTAIO del libero foro.
Secondo  i  giudici  di  appello,  le  disposizioni  del  d.l.  n.  193/2016, convertito in legge n. 225/2016, non abilitano gli Avvocati del libero foro a rappresentare in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, enunciando un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha statuito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da
adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
Ne consegue, in sostanza, che l’RAGIONE_SOCIALE, pur valendosi, in base ad una apposita Convenzione, del patrocinio erariale,  non  perde  la  possibilità,  di  carattere  generale,  di  farsi difendere  da  un  AVV_NOTAIO  del  libero  foro,  senza  che  il  giudice,  di merito  come  di  legittimità,  possa  sindacare  sulla  esistenza  dei presupposti normativi per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE ius postulandi all’AVV_NOTAIO del libero foro.
 L’accoglimento  del  primo  motivo  determina  l’assorbimento  del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza d’appello per non avere  consentito  la  regolarizzazione  della  difesa  tecnica  da  parte dell’RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3  c.p.c.’ ,  che  conviene  esaminare  subito  dopo  il  primo  motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto inammissibile l’atto di sua costituzione in appello perché tardivo.
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha stabilito che nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto RAGIONE_SOCIALE stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371 01).
La tardiva costituzione, pertanto, non comporta inammissibilità della stessa.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze emergenti dagli atti processuali e conseguente violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole che la C.T.R. ha travisato i documenti di causa, scambiando la ‘comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria’ per una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, e che da tale travisamento ha fatto discendere la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il motivo è fondato.
Il travisamento di cui si duole l’RAGIONE_SOCIALE, infatti, risulta dalla stessa sentenza impugnata,  che  parla  di  ‘comunicazione  preventiva  di iscrizione ipotecaria’, sicché l’erronea qualificazione in iure dell’atto partecipativo ha determinato il rilievo di un vizio RAGIONE_SOCIALE stesso in realtà inesistente.
 L’accoglimento  del  quarto  motivo  determina l’assorbimento  del quinto motivo, formulato in subordine.
 Il  ricorso  è  accolto  in  relazione  al  primo,  al  terzo  e  al  quarto motivo, con assorbimento dei restanti.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma, l’11 dicembre 2024.