Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12341 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21992-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente – contro
COSCIA NOME
Oggetto: TRIBUTI –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -difensore del libero Foro -ricorso inammissibile
– intimata –
avverso la sentenza n. 546/18/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 14/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento notificata alla contribuente il 27/08/2004. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente attesa la mancanza di prova della notifica della cartella. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia,
-) riteneva ammissibile la produzione documentale attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata dall’agente della riscossione appellante;
-) riteneva quindi regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata a mani del portiere e, conseguentemente, dichiarava tardivo il ricorso di primo grado;
-) accoglieva l’eccezione di prescrizione per essere il relativo termine irrimediabilmente maturato tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell’intimazione di pagamento.
Avverso tale statuizione l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata.
Considerato che:
1. Con il primo mezzo di cassazione l’agente della riscossione deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2946 cod. civ. ed all’art. 2953 cod. civ.» per avere il giudice di appello considerato il termine di prescrizione dei crediti erariali quinquennale e non decennale.
Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e/o dell’art. 92 cod. proc. civ. in merito all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in base al principio della soccombenza».
Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem .
3.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va dat a continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si avvalgono dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376 -02; Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 -01; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 -01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
3.2. E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.).
3.3. Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza RAGIONE_SOCIALE relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con consegu ente inammissibilità del ricorso.
Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma il 9 aprile 2025