Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Foggia, che hanno indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 443/2022 pronunciata, in sede di ottemperanza, dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, il 28.1.2022, e pubblicata il 24.2.2022;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Spese di lite -Liquidate in favore di difensore distrattario – Legittimazione del difensore a richiederle con giudizio di ottemperanza -* Principio di diritto.
COGNOME NOME, difensore della RAGIONE_SOCIALE, ricorreva alla CTR in sede di ottemperanza, al fine di ottenere la corresponsione dell’importo liquidatogli per le spese di lite quale difensore distrattario, con riferimento al grado di giudizio concluso con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 281 del 2015.
L’adito giudice di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso in ottemperanza, ritenendolo proposto da soggetto privo della legittimazione attiva.
Avverso la suddetta pronuncia della CTR della Puglia ha proposto ricorso per cassazione il suddetto difensore, affidandosi ad un solo motivo.
Ha resistito mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto un motivo di impugnazione incidentale.
Il ricorrente ha anche depositato memoria, insistendo nei suoi argomenti e proponendo ulteriori citazioni giurisprudenziali.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Stasi Cristiano denuncia la violazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 93 e 100 cod. proc. civ., per aver il giudice dell’ottemperanza erroneamente affermato che, in quanto procuratore distrattario delle spese di lite, non possedeva la legittimazione attiva ad agire in giudizio al fine di conseguirne la corresponsione, legittimazione, invece, ritenuta spettante alla società ed ai soci.
Mediante il suo motivo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria deduce la violazione dell’art. 11 del Dl. n. 50 del 2017 perché, nel definire il giudizio dichiarandone l’estinzione stante l’adesione della società a normativa condonistica, la Cassazione aveva dichiarato compensate tra le
parti le spese di lite, con pronuncia da ritenersi estesa all’intero processo.
E’ opportuno subito chiarire che la RAGIONE_SOCIALE ed i suoi soci, rappresentata in giudizio da NOME COGNOME pacificamente difensore ed anticipatario delle spese di lite, conseguiva dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la pronuncia n. 281 del 2015, con la quale era confermata la decisione di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti impositivi, ed in cui si prevedeva pure la liquidazione delle spese processuali in favore del difensore distrattario.
Il giudizio tra le parti proseguiva, avendo l’Agenzia delle Entrate impugnato per cassazione la decisione sfavorevole emessa all’esito del giudizio di gravame.
Questa Corte, con ordinanza n. 17399 del 2021, dichiarava l’estinzione del giudizio, per avere i contribuenti aderito a procedura di definizione agevolata delle controversie ai sensi del Dl n. 50 del 2017, compensando tra le parti le spese di lite.
Con il suo motivo di impugnazione il ricorrente principale contesta -come anticipato -la decisione del giudice dell’ottemperanza per aver erroneamente affermato che, in quanto procuratore distrattario delle spese di lite, non possedeva la legittimazione attiva ad agire in giudizio al fine di conseguirne la corresponsione, legittimazione da attribuirsi piuttosto alla società ed ai soci.
4.1. E’ preliminare evidenziare che le spese di lite per cui è causa sono state liquidate all’esito di giudizio di appello dalla CTR, con pronuncia pacificamente esecutiva.
Scrive il giudice del gravame che a domandare l’esecuzione della condanna alle spese ‘unici legittimati sono la società ed i soci’, mentre ‘il dott. NOME COGNOME non rivestiva il ruolo di parte nel giudizio, né lo è diventato nella posizione di difensore distrattario … il ricorso proposto dal dott. COGNOME deve essere
dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva dello stesso’ (sent. CTR, p. II s.).
4.2. La decisione qui impugnata è errata in punto di diritto.
Questa Corte di legittimità ha affermato, condivisibilmente, che ‘in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti … nei limiti della somma liquidata dal giudice … il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (Cass. 12/11/2008 n. 27041) … Gli stessi principi non possono che valere anche per la legittimazione in tema di ottemperanza il cui scopo è comunque quello di rendere effettivo il comando contenuto della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione. La legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo relativo alle spese non spetta(va), pertanto, al contribuente, bensì al suo difensore destinatario del provvedimento di distrazione’ (v. Cass. sez. V, 1.7.2024, n. 18077).
Del resto, è importante evidenziare come questa Corte abbia pure statuito che «In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell’Amministrazione procedere all’adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell’adempimento può
incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo» (Cass. sez. V, 7.4.2022, n. 11286).
Tale principio va ulteriormente precisato dovendosi affermare l’applicabilità dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche al distrattario delle spese di lite e, dunque la sua legittimazione ad ottenere le somme liquidate, trovando ciò ragione nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa per effetto del quale s’instaura, con la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore (v. Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7664).
Il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente principale risulta pertanto fondato e deve, perciò, essere accolto.
4.2.1. Non rinvenendosi precedenti corredati da massima ufficiale sul punto, qualora si verta in materia di giudizio di ottemperanza, è opportuno -trattandosi di questione giuridicamente rilevante – enunciare il principio di diritto secondo cui: ‘In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s’instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo’.
Mediante il suo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’ottemperanza per non aver rilevato che la condanna al
pagamento delle spese processuali, pronunciata dal giudice dell’appello, era rimasta travolta dalla successiva pronuncia della Suprema Corte che, nel medesimo giudizio, aveva compensato le spese di lite tra le parti.
5.1. A parte ogni valutazione sull’interesse ad impugnare dell’Amministrazione finanziaria, nelle forme del ricorso incidentale, una pronuncia per la stessa completamente satisfattoria, deve rilevarsi che l’Agenzia delle Entrate non illustra come avesse proposto la propria contestazione innanzi alla CTR, in sede di giudizio di ottemperanza. La pronuncia del Giudice di legittimità che ha disposto la compensazione delle spese di lite è stata depositata il 17 giugno 2021, ed il ricorso in ottemperanza è stato depositato da NOME COGNOME il 28 agosto 2021, e trattato il 28 gennaio 2022.
Il ricorso incidentale risulta, pertanto, inammissibile.
La doglianza proposta dall’Agenzia delle Entrate è , comunque, infondata.
Questa Corte, con la pronuncia n. 17399 del 2021, che ha definito il giudizio di cassazione dichiarandone l’estinzione, ha scritto in dispositivo: ‘compensa le spese di lite’, e non vi sono elementi per ritenere che abbia inteso estendere la pronuncia con riferimento alle spese processuali del grado di appello del giudizio di merito. Peraltro la pronuncia di estinzione in discorso è dipesa da un fatto sopravvenuto, e perciò neppure conosciuto dal giudice dell’appello, che ha pronunciato su questioni diverse.
Quanto poi alla critica secondo cui questa Corte non avrebbe -con la richiamata decisione dovuto pronunciare l’estinzione del giudizio, si tratta di censura non scrutinabile in questa sede.
In definitiva deve essere accolto il ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale (in ogni caso infondato).
La decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, quale giudice dell’ottemperanza, perché proceda a nuovo esame , uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
6.1. Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate, rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto da COGNOME Cristiano e dichiara inammissibile il ricorso incidentale formulato dall’Agenzia delle Entrate;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, quale giudice dell’ottemperanza, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.