Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14012/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE) con elezione di domicilio in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10967/2015 depositata il 04/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto davanti alla CTR della Campania ricorso per revocazione della sentenza n. 80/07/2015 della stessa
Commissione che, in parziale accoglimento del gravame erariale contro la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, aveva accertato maggiori redditi del contribuente, pari ad euro 18.748,34, così confermando in parte l’avviso di accertamento per il 2007 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME e dovute le maggiori imposte IRPEF e IVA pretese.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione perché il COGNOME, lamentando che la decisione d’appello era fondata su elementi di prova che non potevano più essere posti in discussione a seguito di mancata contestazione dell’Ufficio, non aveva denunziato l ‘errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, bensì aveva censurato un errore nella valutazione degli atti processuali.
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. –
CONSIDERATO CHE
In data 14.12.2022, con atto depositato telematicamente, i due difensori del ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale.
La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata presso i due difensori e il domicilio da costoro eletto.
Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107
del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
Deve pertanto rinviarsi la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente personalmente.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.