Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32151 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto: dies a quo impugnazione -contestazione notificazione – RAGIONE_SOCIALE non legale rappresentante
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32762/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (P.E.C. EMAIL) con domicilio eletto presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO (P.E.C. EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1963/13/2019, depositata il 2 aprile 2019 e non notificata.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel senso del l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio.
Udito per parte ricorrente l’AVV_NOTAIO.
Udito per l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 17817/29/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009 notificato alla sede della società RAGIONE_SOCIALE e al custode giudiziario nominato dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma nell’ambito del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. RAGIONE_SOCIALE quote della società, atto impositivo impugnato da NOME COGNOME in proprio, quale RAGIONE_SOCIALE e quale amministratore della società, nell’inerzia del custode.
L’avviso traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento, il giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. RAGIONE_SOCIALE quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava NOME COGNOME custode giudiziario, poi nominata dall’assemblea della società amministratore RAGIONE_SOCIALE il 20.1.2012.
Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da
cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di ‘frode carosello’ ai fini IVA e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
2.1. In particolare, si legge in ricorso che con l’avviso di accertamento venivano ritenuti indeducibili in violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 una serie di costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, e venivano disconosciute spese di carattere pubblicitario sostenute nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un importo pari a euro 700.000,00, oltre che spese relative alla realizzazione di un server e di un software dedicati all’invio massivo di e-mail di carattere pubblicitario ai clienti registrati sul sito internet della RAGIONE_SOCIALE, sostenuti nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE per euro 1.059.157,00.
2.2. La notificazione del p.v.c. veniva effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e, nelle date del 4 e 5 ottobre 2012, interveniva notifica de ll’ atto impositivo presso la sede della società e presso il custode. Solo il 10 dicembre 2012 NOME COGNOME, in proprio e per conto della società, impugnava l’avviso davanti al giudice tributario; a giustificazione, egli affermava di aver conseguito la conoscenza dell’atto in data 12 ottobre 2012 grazie a comunicazione telematica a lui inoltrata dalla COGNOME.
La società RAGIONE_SOCIALE veniva quindi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava curatore fallimentare NOME COGNOME.
Successivamente, in data 15 ottobre 2013 il Gip disponeva il dissequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE quote e, il 30.10.2013, l’assemblea rinominava COGNOME amministratore della società.
Il giudice di prime cure disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare, il quale non si costituiva in giudizio. La CTP dichiarava quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo per due diversi e concorrenti profili, il primo riguardante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il secondo per tardività
del ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 21 d.lgs. 546/92.
Il ricorso in appello di COGNOME censurava la decisione ribadendo che il dies a quo , a decorrere dal quale doveva essere computato il termine previsto dal citato art. 21, andava individuato nella data del 12.10.2012, in cui egli aveva avuto notizia della pretesa impositiva a seguito di interlocuzione col custode giudiziario, e non nella data di notifica degli atti impugnati al custode, perfezionatasi il 4 e 5 ottobre 2012.
In punto di legittimazione, il giudice d’appello giungeva alla conclusione opposta a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado, ma, pur accertata la legittimazione straordinaria ad agire in capo a NOME COGNOME, confermava la statuizione di tardività del ricorso, accertando che le notifiche si erano correttamente perfezionate presso la sede della società e presso il custode giudiziario della società.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione in proprio nonché quale RAGIONE_SOCIALE e amministratore della RAGIONE_SOCIALE, articolato in due censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura AVV_NOTAIO ha rassegnato conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 24, comma 1, della Costituzione, per errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento in primo grado.
Con il secondo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 145 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 15, L. n. 890 del 1982, e dell’art. 2697 cod. civ., per l’ errata individuazione del dies a quo e decorrenza
del termine di impugnazione in presenza di notifica irregolare dell’atto impugnato.
Il ricorrente lamenta con le due censure che il giudice ha riconosciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, rilevando che «il Sig. COGNOME è da ritenersi legittimato a proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi a nome della RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ciò nella prevalente considerazione RAGIONE_SOCIALE irreparabili conseguenze che sarebbero scaturite nei suoi personali confronti, ove fosse stata omessa l’impugnazione degli atti impositivi. Conseguenze pregiudizievoli sia sotto l’aspetto dell’interesse diretto del contribuente, quale detentore del 100% RAGIONE_SOCIALE quote sociali, sia sotto l’ulteriore aspetto RAGIONE_SOCIALE responsabilità ravvisabili nei suoi personali confronti quale amministratore RAGIONE_SOCIALE della società (in tal senso Cass. ord. 21385/2007)». Ciononostante, il giudice ha individuato nella data del 5.10.2012 il termine di decorrenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in quanto «in tali date è rispettivamente avvenuta la notifica alla sede della società ed al citato custode giudiziario mediante la spedizione a mezzo raccomandata semplice della c.d. CAN, ovvero la comunicazione di avvenuta notifica dell’atto impositivo nelle mani di soggetto diverso dal suo destinatario».
Secondo il ricorrente, il dies a quo decorrerebbe invece dalla data in cui egli ha avuto conoscenza della pretesa impositiva e non dalla data di presunta notifica dell’avviso di accertamento alla società; avrebbe appreso dell’esistenza dell’avviso di accertamento solo in data 12.10.2012 per il tramite di comunicazione telematica ricevuta da ll’allora custode giudiziario, fatto che non sarebbe contestato in giudizio. Al tempo, sarebbe stato impossibilitato a ricevere per altre via l’ avviso di accertamento, posto che era stato disposto il sequestro RAGIONE_SOCIALE quote sociali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, misura che gli precludeva anche l’accesso ai locali della società.
Sotto un ulteriore profilo, anche laddove si volesse sostenere che il dies a quo sia effettivamente individuabile nel momento della ricezione da parte del custode, secondo COGNOME la decorrenza del termine non scatterebbe dal 5.10.2012 per incertezza della notifica, che non sarebbe mai stata adeguatamente provata dall’Ufficio e sarebbe stata non correttamente accertata dal giudice nella sentenza impugnata.
I motivi, connessi e di trattazione congiunta, non possono trovare ingresso.
Si legge a pag.4 del ricorso che « l’avviso di accertamento impugnato, secondo la prospettazione offerta dall’Ufficio, sarebbe stato notificato in data 5.10.2012 presso la sede della società, tramite consegna al portiere dello stabile in INDIRIZZO e successiva raccomandata informativa, nonché in data 4.10.2012 presso il domicilio della dott.ssa COGNOME».
5.1. Orbene, è logico che le due notificazioni dell’atto impugnato, perfezionatesi nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 secondo l’accertamento del giudice d’appel lo, siano state indirizzate alla sede della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e al domicilio del custode giudiziario NOME COGNOME. Vale il fatto che l’assemblea ordinaria della RAGIONE_SOCIALE, in data 20 gennaio 2012, ha nominato COGNOME amministratrice unica della società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (ottobre 2012).
5.2. È corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti della società in persona della COGNOME, dal momento che il custode giudiziario RAGIONE_SOCIALE quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflitto d’interessi. A conferma di ciò, la giurisprudenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di
amministratore, è legittimato a proporre l’istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio.
5.3. Ne consegue che COGNOME, a partire dalla nomina del custode giudiziario quale amministratore RAGIONE_SOCIALE nel gennaio di quell’anno , è cessato dalla carica di amministratore e COGNOME è divenuta in sua vece pienamente legittimata a rappresentare l’ente e il suo RAGIONE_SOCIALE.
Giustamente, dunque, nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 sia alla sede della società, in persona del legale rappresentante, sia al domicilio di NOME COGNOME nella qualità, perché al tempo è lei l’ amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE e, perciò, il legale rappresentante eventualmente legittimato ad impugnarlo. La prima notificazione dell’atto impositivo è così avvenuta al domicilio della persona che al tempo rappresentava la società di capitali e, quindi, anche COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE quote sociali. La seconda notificazione è avvenuta presso la sede della società e in persona del legale rappresentante, ossia COGNOME stessa.
Tenuto conto di quanto precede, COGNOME innanzitutto non può utilmente sostenere che solo dalla comunicazione interna inviatagli dal custode giudiziario decorrerebbe per lui il termine ad impugnare, dal momento che è chiara la lettera del primo comma dell’art.21 d.lgs. 546/92, a norma del quale «
»: ciò che rileva è la notificazione al soggetto le- gittimato a riceverla: la società in persona dell’amministratore pro tempore.
In secondo luogo, nessuna RAGIONE_SOCIALE due notificazioni dell’atto impositivo è stata diretta a COGNOME, bensì alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore ,
spirato il termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs. 546/92 per impugnare l’avviso ,
.
9. Infine, ulteriore concorrente profilo, vale
notificazioni nelle date del 4 e 5 ottobre 2012 nei confronti della società. Si legge in sentenza: «la valutazione della CTP deve invece essere condivisa in relazione al secondo degli indicati profili, quello cioè riguardante la tardività del ricorso introduttivo (…) ritiene viceversa questa CTR che il procedimento volto alla notifica degli atti impugnati si è in realtà pienamente perfezionato sotto le precedenti date del 4 e del 5 ottobre 2012».
Le censure in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge, sono surrettiziamente dirette a impugnare tale motivazione, che ha smentito la prospettazione di COGNOME attraverso un doppio rigetto sia in primo sia secondo grado. Brevemente si ricorda che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’i nterno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto per censurare il percorso motivazionale del giudice, ossia non il n.3, bensì il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse e, anzi, dai brani della sentenza sopra riportati si evince il contrario.
10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Relatore est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME