Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
Oggetto: legittimazione ex legale rappresentante -custode giudiziale -dies a quo impugnazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32762/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, in proprio e per conto della società RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in INDIRIZZO (P.E.C. EMAIL);
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1963/13/2019, depositata il 2 aprile 2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva respinto l’appello di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in fallimento avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 17817/29/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009 notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in persona del custode giudiziario nominato dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma nell’ambito del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. RAGIONE_SOCIALE quote della società, atto impositivo impugnato da NOME COGNOME in proprio quale socio nonché per conto della società nell’inerzia del custode.
Con l’avviso di accertamento venivano ritenuti indeducibili in violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 una serie di costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, e disconosciute spese di carattere pubblicitario sostenute nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un importo pari a euro 700.000,00, oltre che spese relative alla realizzazione di un server e di un software dedicati all’invio massimo di email di carattere pubblicitario ai clienti registrati sul sito internet della RAGIONE_SOCIALE, sostenuti nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE per euro 1.059.157,00.
Il giudice di prime cure, preso atto del dissequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE quote della società e dell’intervenuto fallimento, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare che non si costituiva in giudizio. Dichiarava quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo sotto due diversi profili, il primo riguardante il
difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il secondo relativo alla tardività del ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 21 d.lgs 546/92.
L’appellante prospettava che il dies a quo , a decorrere dal quale doveva essere computato il termine previsto dal citato art. 21, andava individuato nella data del 12.10.2012, in cui egli aveva avuto notizia della pretesa impositiva ad opera del custode giudiziario nominato dal Tribunale, COGNOME NOME, e non nella data di notifica degli atti impugnati perfezionatasi il 4 e 5 ottobre 2012.
In punto di legittimazione, il giudice d’appello giungeva a conclusione diversa da quella a cui era pervenuto il giudice di primo grado, mentre confermava la declaratoria di tardività del ricorso, sulla considerazione del fatto che la notifica si era correttamente perfezionata presso la sede della società e presso il custode giudiziario ed era spirato il termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs 546/92.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso di mera costituzione in giudizio senza svolgimento di difese effettive.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 24, comma 1, della Costituzione, per errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione.
Con il secondo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,145 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 15, L. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 cod. civ.: errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione in presenza di una notifica irregolare.
Il ricorrente lamenta con le due censure che, da un lato, il giudice ha riconosciuto la sua legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, rilevando che «il Sig. COGNOME è da
ritenersi legittimato a proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi a nome della RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore e socio unico. Ciò nella prelevante considerazione RAGIONE_SOCIALE irreparabili conseguenze che sarebbero scaturite nei suoi personali confronti, ove fosse stata omessa l’impugnazione degli atti impositivi. Conseguenze pregiudizievoli sia sotto l’aspetto dell’interesse diretto del contribuente, quale detentore del 100% RAGIONE_SOCIALE quote sociali, sia sotto l’ulteriore aspetto RAGIONE_SOCIALE responsabilità ravvisabili nei suoi personali confronti quale amministratore unico della società (in tal senso Cass. Ord. 21385/2007)». Ciononostante, il giudice ha individuato nella data del 5.10.2012 il termine di decorrenza per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK3035101989/2012 in quanto «in tali date è rispettivamente avvenuta la notifica alla sede della società ed al citato custode giudiziario mediante la spedizione a mezzo raccomandata semplice della c.d. CAN, ovvero la comunicazione di avvenuta notifica dell’atto impositivo nelle mani di soggetto diverso dal suo destinatario», fornendo una argomentazione contraddittoria.
Secondo il ricorrente, essendo egli eccezionalmente legittimato ad impugnare, il dies a quo decorrerebbe dalla data in cui NOME COGNOME ha avuto conoscenza della pretesa impositiva e non dalla data di presunta notifica dell’avviso di accertamento alla Società. Egli avrebbe appreso dell’esistenza dell’avviso di accertamento solo in data 12.10.2012 per il tramite di apposita comunicazione telematica dell’allora custode giudiziario e tale fatto non sarebbe contestato in giudizio. Al tempo egli era impossibilitato a ricevere per altre via ravviso di accertamento, posto che nei suoi riguardi era stata disposta una misura cautelare parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (sequestro RAGIONE_SOCIALE quote sociali) che gli precludeva l’accesso presso i locali della società.
Inoltre, anche laddove si volesse sostenere che il dies a quo risale viceversa al 5.10.2012, data notifica alla società secondo l’accertamento del giudice, nella fattispecie tale termine non potrebbe essere comunque utilizzato come riferimento a causa dell’incertezza della
notifica, secondo NOME COGNOME mai stata adeguatamente provata dall’Ufficio e non correttamente accertata dal giudice nella sentenza impugnata.
Ritenuta la particolare rilevanza della questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ RAGIONE_SOCIALE partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società, questione dalla cui soluzione dipende quella ulteriore circa il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per impugnare e la conseguente decisione sulla tempestività o meno del ricorso introduttivo, la trattazione del ricorso dev’essere devoluta alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ.,
P.Q.M.
la Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 3.7.2024