Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 153/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 1883/2024 depositata il 17 maggio 2024
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini bancarie condotte dalla RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi del
defunto AVV_NOTAIO, un avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con il quale venivano ripresi a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF, RAGIONE_SOCIALE‘IRAP e RAGIONE_SOCIALE‘IVA: (a)redditi di lavoro autonomo non dichiarati dal suddetto professionista, asseritamente costituiti dai compensi a lui corrisposti dalla cliente RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter , RAGIONE_SOCIALE ); (b)ulteriori importi riferibili a operazioni di accredito su conti correnti intestati al «de cuius» , ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione.
I prefati eredi impugnavano tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non recuperabili a tassazione i prelievi effettuati dai conti correnti in discorso, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 228/2014.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 1883/2024 del 17 maggio 2024 accoglieva per quanto di ragione l’appello RAGIONE_SOCIALEe parti private.
Accertato che i rilievi mossi dall’Ufficio si riferivano esclusivamente ad operazioni di versamento, e non anche di prelevamento, registrate sui conti correnti sottoposti a verifica, il collegio di secondo grado annullava le riprese fiscali relative ad alcuni versamenti dei quali riteneva essere stata dimostrata la non imponibilità, nonché quella inerente ai compensi professionali asseritamente percepiti dall’AVV_NOTAIO.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, e 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c..
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT-2 nel ritenere che, con riferimento ad alcune movimentazioni bancarie formanti oggetto dei rilievi RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, gli eredi COGNOME avessero offerto prova contraria atta a superare la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito sancita dall’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973, laddove essi si erano limitati a svolgere sul punto .
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale in favore RAGIONE_SOCIALE‘Erario, in virtù RAGIONE_SOCIALE quale all’Amministrazione Finanziaria è consentito riferire ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente (cfr. Cass. n. 161/2025, Cass. n. 28121/2022, Cass. n. 16600/2018).
1.4 La cennata presunzione, che in quanto di natura legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729, comma 1, c.c. per le presunzioni semplici, può essere superata dal contribuente soltanto mediante una prova analitica e specifica RAGIONE_SOCIALE non imponibilità RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni bancarie (cfr. Cass. n. 3782/2025, Cass. n. 22321/2024, Cass. n. 34876/2023).
1.5 Una simile conseguenza si riconnette anche al principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, che è connaturato al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base RAGIONE_SOCIALE loro
evidenziazione probatoria (cfr. Cass. n. 26014/2024).
1.6 Si è, altresì, precisato che il giudice ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dare espressamente conto in motivazione RAGIONE_SOCIALEe relative risultanze (cfr. Cass. n. 5584/2025, Cass. n. 22675/2024, Cass. n. 18245/2022).
1.7 Tanto premesso, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza si evince che, relativamente alle operazioni bancarie di cui si discute, gli eredi del defunto AVV_NOTAIO avevano fornito una giustificazione analitica, riferita a ogni singola operazione bancaria contestata dall’Ufficio.
1.8 La CGT-2 ha rigorosamente esaminato la prova da loro fornita, soffermandosi su tutte le operazioni oggetto dei rilievi RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio ed esprimendo in ordine a ciascuna di esse il proprio motivato convincimento.
1.9 Nell’esercizio di tale attività valutativa, lungi dal ricorrere ad affermazioni generiche, sommarie e cumulative, il collegio d’appello non ha mancato di distinguere le movimentazioni ritenute giustificate (versamento di 27.000 euro sul c/c aperto presso il Banco di Napoli; versamento di 5.000 euro sul c/c aperto presso la Banca Carime) da quelle rispetto alle quali la prova contraria addotta dai contribuenti è stata invece giudicata mancante o comunque inidonea a superare la presunzione legale di cui si è detto sopra (versamenti di 400 euro, di 5.000 euro, di 280 euro, di ulteriori 5.000 euro, di 1.000 euro e di 2.580 euro sul c/c aperto presso la Banca Carime; versamento di 1.644,04 euro sul c/c aperto presso la BCC di Locorotondo).
1.10 Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge, avendo i giudici di seconde cure operato nel pieno rispetto dei princìpi di diritto elaborati «in subiecta materia» da questa Corte.
1.11 Oltretutto, come ricorda la stessa ricorrente, la prova contraria di cui è gravato il contribuente in caso di accertamento
tributario fondato su indagini bancarie può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.
1.12 A ben vedere, quindi, dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la censura finisce per risolversi in una non consentita critica alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito, sì da presentare anche profili di inammissibilità.
Con il secondo motivo, esso pure proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c..
2.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver a torto ritenuto inutilizzabili a fini decisori, in mancanza di riscontro documentale, gli elementi indiziari costituiti dalle dichiarazioni rese alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal fratello del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , il quale aveva riferito ai militari operanti che nell’anno 2011 era stato corrisposto in contanti dalla prefata società il complessivo importo di 14.000 euro in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO a titolo di compensi professionali.
2.2 Il motivo è fondato.
2.3 Per costante orientamento di legittimità, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU e del principio di «parità RAGIONE_SOCIALEe armi» di cui all’art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e hanno valore di elementi indiziari utilizzabili sia dall’Amministrazione Finanziaria sia dal contribuente (cfr. Cass. n. 8221/2023, Cass. n. 30209/2021, Cass. n. 9316/2020, Cass. n. 21153/2015).
2.4 Costituisce, inoltre, «ius receptum» l’affermazione secondo cui, in materia tributaria, la prova presuntiva può essere rappresentata anche da un unico indizio, se grave e preciso, senza che si richieda
un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale fra il fatto noto e quello ignoto, essendo sufficiente la sussistenza di una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (cfr. Cass. n. 2777/2024, Cass. n. 25422/2021, Cass. n. 31779/2019, Cass. n. 8605/2015, Cass. n. 12438/2007).
2.5 Spetta, perciò, al giudice di merito valutare l’attendibilità del contenuto di tali dichiarazioni nel complessivo contesto probatorio emergente dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 28022/2024, Cass. n. 25804/2021, Cass. n. 21153/2015).
2.6 L’impugnata decisione non si è conformata ai suenunciati princìpi di diritto.
2.7 Invero, la CGT-2 si è limitata a negare qualsiasi valore probatorio alle predette dichiarazioni senza apprezzarne l’attendibilità oggettiva e soggettiva, risultando, in proposito, perplesso e criptico il riferimento, appena accennato, alla loro provenienza dal fratello del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , atteso che una siffatta circostanza non vale di per sé a minare la credibilità del narrato.
2.8 Per giunta, i giudici d’appello hanno reputato necessaria l’offerta di riscontri documentali, «quali le fotocopie di assegni e le matrici di assegni» o «versamenti di contanti sul conto corrente» , tralasciando di considerare che l’Ufficio aveva contestato la percezione da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di compensi erogati in denaro contante, e cioè con mezzi di pagamento non tracciabili, il che, in tutta evidenza, escludeva la possibilità di fornire simili elementi di conferma RAGIONE_SOCIALE tesi erariale.
2.9 Fermo quanto precede, è in ogni caso mancata nella pronuncia in scrutinio una valutazione d’insieme del compendio istruttorio, che tenesse conto anche RAGIONE_SOCIALE‘eventuale assenza di indizi di segno contrario rispetto a quelli ricavabili dalle dichiarazioni in oggetto.
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del
Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla CGT-2 RAGIONE_SOCIALE Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE questione controversa uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
3.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione