Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22579/2020 R.G. proposto da COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 3022/2019 depositata il 14 novembre 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini bancarie condotte dalla RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi del defunto AVV_NOTAIO, un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 mediante il quale venivano recuperati a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF: (a)redditi di lavoro autonomo non dichiarati dal suddetto professionista, asseritamente costituiti dai compensi a lui corrisposti dalla cliente RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter, RAGIONE_SOCIALE ); (b)ulteriori importi riferibili a operazioni di accredito effettuate su conti correnti intestati al «de cuius» , ritenute dall’Ufficio prive di giustificazione.
Gli eredi COGNOME impugnavano separatamente tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con due distinte sentenze in pari data accoglieva in parte il loro ricorso, ritenendo non tassabili gli importi corrispondenti alle contestate movimentazioni bancarie.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 3022/2019 del 14 novembre 2019 rigettava gli appelli autonomamente spiegati dalle parti private.
Contro tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE.
La prima si è limitata a depositare un mero , ai soli fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il secondo è, invece, rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso spiegato dagli eredi COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE, atteso che la legittimazione «ad causam» e «ad processum» nei giudizi tributari introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, come quello che qui ci occupa, spetta unicamente alle agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999, divenute operative a partire da quella data (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017, Cass. n. 5343/2024).
1.1 D’altronde, per quanto emerge «ex actis» , il prefato RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte ai pregressi gradi di giudizio.
1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso sono denunciati: (a)la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento oggetto di causa per violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE L. n.212 del 2000, nonché per difetto di motivazione; (b)l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
1.3 Si censura la sentenza d’appello per aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo a causa RAGIONE_SOCIALE mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE‘ivi richiamato processo verbale contenente le dichiarazioni apparentemente rese dall’amministratrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dal fratello di lei, tale NOME COGNOME, dalle quali l’Ufficio aveva ritenuto di poter trarre la prova dei pagamenti in contanti effettuati a più riprese dalla mentovata società in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per un importo complessivo di 12.100 euro.
1.4 Viene, inoltre, posto in rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai notificato al contribuente l’autorizzazione del Comandante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’acquisizione dei documenti relativi alle movimentazioni del conto corrente bancario del «de cuius» .
Con il secondo motivo si lamentano: (a)la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2727 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per ; (b)l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
2.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere legittimo il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE suindicata somma di 12.100 euro, sebbene la pretesa tributaria fosse sprovvista di idoneo supporto probatorio, fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di un terzo, di dubbia attendibilità e prive di riscontro.
Con il terzo mezzo sono prospettati: (a)la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2727 c.c.; (b)l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
3.1 Si assume che la gravata decisione contrasta con il divieto di doppia presunzione.
3.2 Viene evidenziato, sul punto, che la somma di 12.100 euro: .
Con il quarto motivo vengono fatti valere: (a)la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di motivazione, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161, comma 1, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.; (b)l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
4.1 Si rimprovera al collegio d’appello di non aver affatto chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto .
Appare opportuno anteporre alla disamina dei singoli motivi un rilievo ad essi comune.
5.1 Le censure formulate in termini di omesso esame di fatti decisivi e controversi sono inammissibili per la preclusione da cd. «doppia conforme» di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter c.p.c., applicabile «ratione temporis» , non avendo gli impugnanti dimostrato la diversità RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
Fatta questa puntualizzazione, nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del quarto motivo, con il quale è dedotto un vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza.
6.1 Esso è infondato.
6.2 La CTR, per quel che qui ancora rileva, ha così giustificato la decisione assunta: – nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa dei contribuenti era derivato dalla mancata allegazione all’avviso di accertamento del verbale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , cliente del defunto AVV_NOTAIO, il cui contenuto essenziale era stato riportato nell’atto impositivo; – da tali dichiarazioni, puntuali e dettagliate, emergeva che al mentovato legale era stati corrisposti compensi «in più rate in determinati giorni» ; – non erano stati offerti elementi di prova contraria atti a confutare i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria, risultando insufficienti ad escludere l’avvenuta percezione di somme da parte del professionista le due mail con le quali egli aveva richiesto alla cliente il pagamento RAGIONE_SOCIALEe proprie spettanze professionali.
6.3 Da quanto precede si ricava che la motivazione esiste sotto il profilo materiale e grafico, è perfettamente intelligibile e non si presenta affetta da palese illogicità o manifesta contraddittorietà. 6.4 Non appare, pertanto, configurabile, nel caso di specie, alcuna RAGIONE_SOCIALEe gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale; né è più possibile denunciare in cassazione la mera insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014).
Riprendendo la trattazione RAGIONE_SOCIALEe censure secondo l’ordine del ricorso, va a questo punto esaminato il primo motivo, il quale si appalesa in parte infondato e in parte inammissibile.
7.1 La Commissione RAGIONE_SOCIALE ha richiamato e fatto proprio quanto già rilevato dai primi giudici, ovvero che l’avviso di accertamento notificato agli eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO riproduceva il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal «terzo/cliente» , il quale aveva riferito di aver corrisposto a più riprese al defunto legale la complessiva somma di 12.100 euro.
7.2 Il collegio di secondo grado ha soggiunto che tali dichiarazioni riportavano le date e gli importi dei singoli versamenti effettuati e che tanto aveva consentito agli eredi del professionista di articolare una «dettagliata opposizione» .
7.3 Ciò posto, giova rammentare che, per stabile giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione Finanziaria non è tenuta ad allegare all’atto impositivo i documenti in esso richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 42, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 e ora anche dall’art. 7, comma 1, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALE L. n. 212 del 2000, tuttavia inapplicabile «ratione
temporis» (cfr. Cass. n. 8723/2025, Cass. n. 5113/2025, Cass. n. 4908/2025, Cass. n. 760/2025).
7.4 Al suenunciato principio si è uniformata la sentenza in scrutinio, onde va esclusa, «in parte qua» , la sussistenza del denunciato «error in iudicando» .
7.5 Inammissibile si appalesa, invece, la questione attinente all’eccepita omessa allegazione del provvedimento del Comandante RAGIONE_SOCIALE autorizzativo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di indagini bancarie, poichè di essa non viene fatta menzione nella sentenza impugnata, né i ricorrenti dimostrano di averla precedentemente sottoposta al vaglio dei giudici d’appello.
7.6 Soccorre, in termini concludenti, il fermo orientamento nomofilattico secondo cui, «qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALE questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (cfr. Cass. n. 3473/2025; id. , ex ceteris , Cass. n. 21480/2024, Cass. n. 34470/2023, Cass. n. 22254/2022).
Il secondo motivo è infondato.
8.1 Per consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, le dichiarazioni dei terzi raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione costituiscono informazioni acquisite nell’àmbito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili come elementi indiziari per la formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 20032/2011, Cass. n. 21812/2012, Cass. n.
9151/2025), al quale spetta il potere-dovere di valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti (Cass. n. 20028/2011, Cass. n. 21153/2015, Cass. n. 9903/2020, Cass. n. 25804/2021, Cass. n. 3254/2024).
8.2 È inoltre costante l’affermazione secondo cui l’Amministrazione Finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, purchè grave e preciso, senza che si richieda un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale fra il fatto noto e quello ignoto, essendo sufficiente una connessione probabile fra fatti secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 12646/2025, Cass. n. 1467/2025, Cass. n. 18060/2024, Cass. n. 17265/2024).
8.3 Nel caso in esame, la CTR ha reputato attendibili le dichiarazioni del terzo, in quanto precise e circostanziate, sottolineando che le stesse non risultavano smentite da eventuali elementi di segno contrario raccolti in corso di causa.
8.4 I giudici «a quibus» hanno, quindi, compiuto un apprezzamento complessivo del materiale probatorio, in linea con il surriferito insegnamento giurisprudenziale, ritenendo grave e preciso l’indizio addotto dall’Ufficio nel confronto con le altre risultanze processuali. 8.5 In proposito, occorre tener presente che, in tema di prova per presunzioni, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. (l’ultimo dei quali deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi: cfr. Cass. n. 4514/2024, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 31085/2019), nonchè RAGIONE_SOCIALE‘idoneità degli indizi considerati a fondare un’inferenza di tipo probabilistico riguardo ai fatti ignoti da provare, è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (cfr. Cass. n. 275/2025, Cass. n. 25259/2024, Cass. n. 7677/2020).
Il terzo motivo è infondato.
9.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, non esiste nel
sistema processuale un divieto di presunzione di secondo grado (cd. «praesumptio de praesumpto» ), giacchè esso non è riconducibile né agli artt. 2697 e 2729 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto (noto) accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea -in quanto a sua volta adeguataa fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 8298/2025, Cass. n. 14788/2024, Cass. n. 7145/2023).
9.2 Per il resto, nella parte in cui mira a contestare la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del terzo raccolte dai finanzieri e poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione, la doglianza è ripetitiva di quella articolata con il motivo precedente.
Per le ragioni illustrate, il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede ed essendo il NOME rimasto intimato.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e lo rigetta nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione