Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14802 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9945/2018 R.G. proposto da : COGNOME nella qualità di Presidente dell’EMPOLI RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Toscana, FIRENZE n. 2037/2017 depositata il 25/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’a genzia incaricata per la riscossione RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla società contribuente, odierna ricorrente, in qualità di gestore dello
stadio cittadino di Empoli, dato in concessione dall’amministrazione comunale, un ‘ ingiunzione di pagamento relativa a ll’uso della predetta struttura per l’anno 2011/2012, inerente alla tassa di igiene ambientale (TIA).
Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale ha emesso la sentenza n. 1167/2015 di rigetto del ricorso, ritenendo: che i presupposti impositivi si fossero consolidati in virtù della mancata impugnazione della lettera raccomandata del 2006; che la disponibilità della struttura fosse in capo alla società di calcio oggi ricorrente e non, invece, al comune; e ritenendo, altresì, dovuta l’IVA.
Tale decisione è stata impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello ritenendo , in reiezione dell’appello, che l’atto impositivo fosse sufficientemente motivato e che, trattandosi di dichiarazione ultrattiva, i presupposti impositivi fossero stati correttamente considerati dall’amministrazione anche per i successivi periodi di imposta. Ha invece accolto le doglianze relativamente all’Iva, che ha ritenuto non fosse dovuta.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi.
Le intimate non si sono costituite con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000 in relazione al difetto di motivazione. La CTR avrebbe ritenuto ‘difficilmente configurabile’ il vizio invocato in relazione alla natura di ingiunzione dell’atto, che necessita di elementi minimali.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. Le questioni poste dallo stesso motivo, sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare in quale specifici termini dette questioni erano state dedotte innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843).
Per di più, la Corte di merito ha rilevato che il vizio motivazionale risultava <> ed era <> (dunque erano state già emesse fatture ai fini della imposizione).
Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).
1.3. Ne consegue la inammissibilità per difetto di autosufficienza del motivo.
I motivi da 2 a 4 possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra i medesimi.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per aver violato la normativa in materia di dichiarazione ultrattiva.
La CTR avrebbe applicato i presupposti (relativi alla superficie, categoria, riduzioni, tipologie di tariffa) considerandoli consolidati a seguito della mancata impugnazione di raccomandata A/R prot. 4808 del 2006. Tuttavia, tale normativa non disporrebbe di un obbligo di prendere a considerazione tali parametri ma una semplice facoltà per l’amministrazione e, in presenza di cambiamenti di fatto e diritto, avrebbe dovuto essere posto in essere un nuovo accertamento. In particolare, nel 2010 era intervenuta una nuova concessione tra il comune e la società calcistica riguardo all’uso dello stadio .
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto consolidati i presupposti contributivi contenuti nella raccomandata del 2006 anche per l’anno in questione, nonostante il presupposto dell ‘ imposta fosse mutato dal criterio della tariffazione presuntiva a quello della tariffazione puntuale.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle altre doglianze, ed in particolare sulla dedotta limitata disponibilità dello Stadio come da convenzione con il Comune di Empoli dal 2010.
2.4. I motivi in esame -che pur prospettano profili di inammissibilità -vanno disattesi.
2.5. La amministrazione ha espressamente considerato i dati esposti dalla ricorrente medesima, come emergenti dalle fatture, e come rivelato dalla CTR.
Il giudice del gravame, difatti, ha specificamente considerato che <>.
Nei motivi in analisi non viene dunque colta la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza gravata. Non viene invero dedotto in alcun modo, da parte della ricorrente, che la misurazione posta in concreto a fondamento della imposizione non corrisponda più a quella pregressa, ma solo che vi sarebbe stata una evoluzione delle modalità di calcolo, da ritenere già in astratto incompatibile.
Né, per vero, la questione relativa all’efficacia ultrattiva della dichiarazione può far ritenere ex se che l’ingiunzione di pagamento non contenesse richiami alle fatture che, a loro volta, si fondavano sulla misurazione puntuale.
Il principio di ultrattività richiederebbe, nel caso, una nuova dichiarazione che, nel caso di specie, non ci sarebbe stata, sicché la CTR ha rettamente considerato corretto l’operato dell’amministrazione.
2.6. Deve anche rilevarsi che la misurazione puntuale, posta in rilievo nei motivi, riguarda la parte variabile del tributo, sulla quale effettivamente incide, ma che rispetto ad essa le valutazioni sono state operate in base alle fatture prodotte.
2.7. Anche in questo caso, come già rilevato con il motivo n. 2, la questione non assume dunque rilevanza, atteso che non risulta
essere stata intaccata la ratio della decisione posta a fondamento nella sentenza gravata.
2.8. Sotto l’invocato profilo del difetto di motivazio ne, invece, va rimarcato che per costante giurisprudenza (di recente, Cass. 29/02/2024, n. 6501), la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
Nel caso di specie, invece, la motivazione non può né ritenersi inesistente, né priva della sua logicità, avendo espresso la CTR le proprie argomentazioni, che, in sostanza, non sono condivise, ma, di fatto, non sono certamente apparenti o inesistenti.
2.10. Le censure vanno quindi disattese.
Il quinto motivo, relativo alle spese, è conseguentemente assorbito.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese di legittimità, stante la mancata costituzione degli intimati.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228
del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/01/2025.