Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
COGNOME AVV_NOTAIO NOME, difeso da sé stesso con indirizzo p.e.c. EMAIL.
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo pec.
Tributi-cartella- IRAP- Lavoratore autonomo
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4126/39/16 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 5 maggio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal
Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME, avvocato, di cartella, ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, portante IRAP dell’anno di imposta 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava, rigettando l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente aveva legittimamente emendato la propria dichiarazione nei termini (di quattro anni) assegnati all’Ufficio per procedere ad accertamento. Rilevava, ancora, che l’Ufficio per contestare il credito di imposta portato dal contribuente (e rinveniente da ll’IRAP versata nell’anno precedente, pur in mancanza dei presupposti impositivi essendo il contribuente privo di autonoma organizzazione) avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento, non essendo sufficiente allo scopo l’iscrizione a ruolo ex art 36 bis.
La C.T.R. riteneva, pertanto, che la mancata emissione di un atto presupposto comportasse la declaratoria di nullità dell’ iter procedimentale, con conseguente nullità della cartella.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso chiedendo che questa Corte confermi la legittimità dell’operato del Concessionario
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo rubricato: violazione dell’art. 36, secondo comma n.4 d.lgs. n.546/92 (in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.) – la ricorrente censura la sentenza impugnata di motivazione apparente laddove la C.T.R. aveva affermato che il thema decidendum fosse da identificarsi nel diritto di emendare la dichiarazione mentre la fattispecie, in esame, verteva sull’esistenza dei presupposti quali definiti dall’art.2, comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998.
1.1 La censura è infondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., ex multis , Cass. n. 6758 del 01/03/2022 ; id. n. 13977 del 2019) <>.
1.2. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata esplicita, compiutamente, il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito per giungere alla sua decisione, che potrà pure non essere condivisibile ovvero reputata erronea, ma che, in ogni caso, è parvente rendendo edotto il lettore RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a suo fondamento.
2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrate dalla C.T.R. nel l’ avere ritenuto che la cartella impugnata, per disconoscere un credito di imposta, avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento. Evidenzia, all’uopo , la ricorrente che l’Ufficio aveva liquidato la prima dichiarazione, nella sua versione originale, senza
procedere ad alcuna correzione mentre, invece, non aveva liquidato la dichiarazione integrativa, avendola ritenuta nulla e inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
3.La violazione dell’art.2, c.8 bis d.P.R. n.322/98 (in relazione all’art -360 n.3 c.p.c.) viene dedotta dalla ricorrente con il terzo motivo. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso in esame caratterizzato dall’avere il contribuente rinnegato, ritenendo non presente l’autonoma organizzazione, la debenza dell’IRAP che prima, con libera manifestazione di volontà aveva riconosciuto, non solo non si verteva nelle ipotesi di errore emendabile ma per di più l’esistenza del presupposto impositivo emergeva dagli stessi dati esposti dal contribuente nella sua dichiarazione.
Il secondo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del terzo.
4.1.La giurisprudenza di questa Corte, in materia di dichiarazione integrativa, sulla scia dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13378 del 2016, è ferma nel ritenere che <> (v. Cass. n. 30151 del 20/11/2019 e, di recente, Cass.n.15211 del 30/05/2023). Si è, inoltre, statuito che <> ( cfr . Cass. n. 19002 del 16/07/2019). E, ancora, costituisce, altrettanto punto fermo della giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis , Cass. n. 6239 del 05/03/2020) quello per cui <>.
4.2 La sentenza impugnata -nel capo in cui la C.T.R. ha ritenuto che, a fronte della ritrattazione da parte del contribuente della precedente dichiarazione a mezzo della dichiarazione integrativa, fosse necessaria l’emissione da parte dell’Ufficio di un avviso di accertamento prodromico quale prima manifestazione di una pretesa tributariasi discosta dai principi sopra esposti onde, sul punto, va cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi, e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.