Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
Oggetto: dichiarazione inte- grativa – termine notifica cartella pagamento – art.1, comma 640, l. n.190/14
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30415/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: EMAILordineavvocaticataniaEMAILit;
-controricorrente – nonché
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5012/13/22, depositata il 30 maggio 2022 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5012/13/22, depositata il 30 maggio 2022, veniva rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 12900/15/2018 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia e dell’agente della riscossione avverso la cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n.600/1973 e 54 bis d.P.R. n.633/1972, per IVA relativa al l’anno di imposta 2013. Oggetto della procedura di accertamento automatizzato era la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo facendo proprie le argomentazioni difensive della parte privata circa la decadenza dall’azione di riscossione per violazione dell’art.25, comma 1, lett. a) d.P.R. n.602/73. Stabiliva che, alla luce del richiamato art.1, comma 640, L.190/2014, la cartella di pagamento relativa alla liquidazione automatizzata riferita all’IVA sarebbe dovuta avvenire entro il terzo anno dall’invio della dichiarazione UNICO 2014, ossia entro il 31.12.2017, dal momento che tale dichiarazione, a differenza di quella IRPEF, non era stata oggetto di integrazione, decisione confermata dal giudice d’appello .
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
Considerato che:
Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.348 ter cod. proc. civ. alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Il collegio osserva che l’abrogazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 , primo comma, citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’unica censura proposta con il ricorso è per violazione di legge e, dunque, il profilo della doppia conforme non rileva.
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, lettera a), d.P.R. 602/1973, 1, comma 640, L.190/2014; 10 L.212/2000 da parte del giudice di appello per non aver tenuto conto che la tempestività della notifica della cartella di pagamento si giustifica in ragione della dichiarazione integrativa.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi . Il giudice ha escluso la sussunzione della fattispecie nella disciplina dell ‘a rt.1, comma 640, L. 190/2014, con riferimento alla dichiarazione integrativa nel caso di specie sulla base di un preciso accertamento fattuale.
3.1. La norma prevede che i termini di notifica delle cartelle a seguito di controllo automatizzato o formale e termini di decadenza dall’esercizio del potere di accertamento decorrono dalla presentazione dell’integrativa, a favore o a sfavore, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione e il giudice ha accertato che, con riferimento all’IVA , non è intervenuta alcuna integrazione.
3.2. La giurisprudenza della Corte (v. Cass. ordinanza n. 2735 del 31 gennaio 2022) ha quindi interpretato la disposizione nel senso che, in caso di dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento che deriva dal controllo automatizzato decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo per ciò che riguarda gli elementi oggetto di integrazione.
3.3. La CTR ha escluso che l’IVA sia stata oggetto di integrazione e che la cartella di pagamento riguarda l’IVA relativa all’anno di imposta 2013. Sulla base di tale accertamento, la consequenziale statuizione di non applicabilità alla fattispecie dell’a rt.1, comma 640, L. 190/2014 è logica e in linea con la giurisprudenza della Corte e che va affermata nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore del controricorrente come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 4.300 per compensi, Euro 200 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2025