Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Oggetto : Agevolazione RAGIONE_SOCIALE -Dichiarazione integrativa presentata solo dai soci – Ammissibilità – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29766/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del secondo;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Toscana, n. 359/07/2019, depositata in data 28 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La società RAGIONE_SOCIALE acquistava, negli anni 2010 e 2011, un impianto fotovoltaico, ottenendo la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007, ma non usufruendo anche della agevolazione prevista dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stante l’incertezza interpretativa circa la possibilità del cumulo tra i due benefici.
Dopo l’intervento normativo chiarificatore di cui al D.M. 5 luglio 2012, art. 19, i soci della detta compagine societaria procedevano ad inoltrare una dichiarazione integrativa del moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO (riferita all’anno di imposta 2012), individuando la quo ta di reddito che avrebbero dovuto sottrarre a tassazione nel 2010 e nel 2011, e riportando, quindi, a credito tale componente nel 2012.
L’Ufficio, ritenendo non corretto l’operato dei soci, notificava agli stessi cinque cartelle di pagamento.
I soci impugnavano le cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Prato, che accoglieva, previa riunione, i ricorsi.
2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo ne l’erroneità , in particolare per la mancata rettifica, da parte della società, della propria dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava il gravame evidenziando che: a) la società aveva corretto i bilanci degli anni 2010 e 2011, rappresentando l’investimento ambientale effettuato, ed aveva comunicato la relativa rettifica al RAGIONE_SOCIALE; b) i soci avevano proceduto ad un’autoliquidazione rettificativa, provvedendo all’invio di una dichiarazione integrativa, in conformità con la circolare ADE n. 31/2013; c) l’incertezza normativa in tema di cumulo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni era paragonabile ad un ‘errore contabile’ emendabile con la dichiarazione integrativa.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidato ad un motivo. I contribuenti resistono con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per l’8 ottobre 2025.
I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione/falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, preso nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in combinato disposto con l’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. in L. 1° dicembre 2016, n. 225, nonché con l’art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.».
Dopo aver tratteggiato i termini fattuali della vicenda, l’RAGIONE_SOCIALE ribadisce l’intervenuta decadenza dei contribuenti dai benefici fiscali e l’erronea affermazione, da parte della CTR, di un principio generale di libera emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali; di contro, dal complesso normativo in scrutinio (commi 13 e ss. dell’art. 6 della L. 388/2000) sembra ricavarsi un onere, in capo al contribuente, di manifestare la volontà di accedere al beneficio de quo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui l’investimento ambientale è effettuato.
Sotto altro profilo, evidenzia che, pur volendo ammettere la possibilità di una dichiarazione integrativa, la stessa dovrebbe essere relativa all’anno di imposta in cui è venuto ad esistenza il presupposto dell’agevolazione (nella specie 2010 e 2011), non già ad un anno successivo (nella specie, 2012).
Infine, sottolinea che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione in rettifica dei propri redditi degli anni 2010 e 2011,
essendosi limitata a rettificare i bilanci di esercizio dei detti anni ed a presentare la richiesta comunicazione al RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, ammissibile in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai controricorrenti, non mira affatto ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, è fondato.
2.1. In linea di principio, la giurisprudenza di legittimità reputa applicabile il principio dell’emendabilità successiva della dichiarazione per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui alla cd. RAGIONE_SOCIALE ambientale, in ragione RAGIONE_SOCIALE incertezze che ne hanno segnato l’applicazione ( ex multis , Cass. 21/06/2025, n. 16624).
2.2. A fronte di quanto precede, tuttavia, la particolarità del caso oggetto dell’odierno giudizio consiste in ciò che, pacificamente, la società RAGIONE_SOCIALE non ha mai fatto valere, nei confronti dell’Amministrazione, l’agevolazione ad essa, e ad essa soltanto, quale titolare di reddito di impresa, derivante dall’art. 6 l. n. 388 del 2000. Ciò equivale a dire che la società, nonostante l’appianamento RAGIONE_SOCIALE difficoltà interpretative valutate dalla giurisprudenza per ritenere applicabile il principio di emendabilità della dichiarazione, non ha esercitato l’opzione accordatale dalla novella, attraverso una pur successiva variazione in diminuzione della base imponibile.
Conseguentemente, in relazione agli anni di imposta rilevanti (2010 e 2011), il reddito della società, per inerzia della stessa, non è mai stato interessato da alcun ridimensionamento, neppure attraverso l’emenda della dichiarazione dopo l’emanazione dell’ art. 19 d.m. 5 luglio 2012. Esso, dunque, ha seguitato ad essere quello esposto nelle corrispondenti dichiarazioni, per l’effetto cristallizzatesi, costituendo fondamento e matrice del reddito imputabile per trasparenza (poiché all’epoca la società era ere tta nella forma di una società di persone) ai soci.
2.3. Né può sostenersi l’emendabilità della dichiarazione direttamente ad opera di questi ultimi, ostandovi il rilievo dirimente che titolare del diritto all’agevolazione era unicamente la società, alla
quale soltanto, quindi, perteneva la facoltà, non esercitata, di emenda: rispetto ai soci -rimasti immutati, come detto, il reddito sociale e a cascata il reddito per trasparenza -non è mai venuto neppure ad emersione, né in fatto né in diritto, un errore dichiarativo, con conseguente esclusione in radice della legittimazione dei medesimi all’emenda RAGIONE_SOCIALE loro singole dichiarazioni (conf. Cass. 15/05/2023, n. 13268, non massimata).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: <>.
Il ricorso va, in definitiva, accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti.
La novità della questione giuridica trattata giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese sia dei gradi di merito sia del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi dei contribuenti. Compensa le spese de ll’intero processo tra le parti. 2025 e
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del l’8 ottobre del 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME