Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13378/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA-SEZ.DIST. BRESCIA n. 3537/2019 depositata il 20/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, acquisiva un impianto eolico, stipulando contratto di leasing , manutenzione ed acquisto del relativo terreno di insistenza.
Nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2010 e 2011 non esponeva il credito connesso alla detassazione prevista dall’art. 6, commi 1319, della l. n. 388/2000, per l’incertezza della sua cumulabilità con i certificati verdi e le tariffe incentivanti.
All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 26 d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. MISE 5 luglio 2012, ritenuto superato in senso favorevole il dubbio sulla cumulabilità dei due benefici, si muniva di perizia sulla consistenza dell’investimento operato e relati va quota deducibile, operava dichiarazioni integrative, dove esponeva il credito maturato (ma non lucrato) sugli esercizi pregressi e lo portava in deduzione.
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di irregolarità, avversato in sede amministrativa dalla società contribuente, ma senza esito. Ne seguiva cartella esattoriale con ripresa a tassazione ed irrogazione di sanzioni.
Il collegio di prossimità apprezzava le ragioni di parte privata, ritenendo congrua la perizia semplice, non giurata o asseverata, nonché emendabile la dichiarazione dei redditi, specie per resistere alla pretesa del Fisco.
La pronuncia era riformata in appello, con conferma della ripresa a tassazione, sull’assunto che la perizia non potesse essere apprezzata, in quanto priva dell’assunzione di responsabilità penale, connessa con giuramento ed asseverazione di cui era sfornita. Rilevava poi che non vi fosse prova in contabilità RAGIONE_SOCIALE fatture giustificative dell’investimento e, infine, che le dichiarazioni integrative non potessero essere presentate decorso il termine di decadenza.
Avverso questa pronuncia propone ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata difesa in udienza.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 6, commi 13 -19, l. n. 388/2000, nello specifico contestando che sia necessaria la perizia giurata o asseverata per dimostrare la consistenza dell’intervento operato e l’importo da portare a deduzione.
1.2. Con il secondo motivo si profila doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per error in procedendo , consistente nella mancata valutazione di una prova in atti, segnatamente della documentazione contabile relativa all’acquisto e messa in opera dell’impianto eolico di cui è controversia.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 6, commi 1319, l. n. 388/2000, nonché dell’art. 2, comma ottavo bis, d.P.R. n. 322/1998, in parametro agli articoli 53 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 5 d.l. n. 193/2016. Nello specifico, si contesta la possibilità di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi anche in momenti successivi alla scadenza, in ragione di ius superveniens .
Il primo motivo è fondato.
2.1. La materia è regolata dall’art. 6, commi 13 -19, l. n. 388/2000, ove non è menzione di perizia asseverata. Il riferimento alla quantificazione dell’investimento deducibile è contenuto nei commi 14 e 15, dove -parimenti- nessun riferimento è fatto a perizie giurate o asseverate, riferendosi unicamente alla contabilità d’impresa.
In assenza di una previsione di legge, assistita da espressa comminatoria di nullità in caso di violazione, non è possibile
introdurre la necessità di forme sacramentali nella perizia offerta dalla parte, in aggiunta alle annotazioni contabili. Ne deriva che la perizia di parte andava esaminata dal collegio di merito in rapporto alle altre annotazioni contabili, svolgendo il compendio probatorio, e non immediatamente disattesa perché non giurata (cfr. Cass. V, n. 33503/2018 e Cass. II, n. 4437/1997).
2.2. Viene considerato principio eurounitario la regola per cui anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- la sanzione processuale dell’inammissibilità deve rimanere estremo rimedio a salvaguard ia del principio della parità RAGIONE_SOCIALE parti e non deve tradursi in formalismo tale da comprimere il fondamentale diritto di difesa (Cfr. Cass. S.U. n. 8959/2022), ne consegue che il criterio ermeneutico deve essere orientato nel senso di non inserire preclusioni o decadenze ove non sono espressamente sancite dal legislatore e non siano a presidio di superiori principi di parità RAGIONE_SOCIALE parti. Un tanto vale altresì per le norme eccezionali, quali sono quelle che prevedono sgravi ed esenzioni fiscali, poiché lo stesso art. 14 disp. prel. al codice civile che le governa dichiara non doversi applicarle oltre ai casi ed ai tempi in esse previste, ma, per converso, dandone piana e completa applicazione in tutta l’estensione consentita dai confini costituiti dalle altr e disposizioni normative, per cui è consentita l’interpretazione estensiva, seppur non quella analogica che è riservata alle regole generali, secondo l’art. 12 disp. prel. citate (cfr. Cass. I, n. 28/1967; Cass. V, n. 30722/2011), donde non può essere richiesta la formula sacramentale alla perizia, in assenza di esplicita disposizione normativa.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, poiché si lamenta la mancata considerazione di prove dedotte che dovranno essere comunque nuovamente considerate in compendio probatorio con la perizia di cui si è detto ai paragrafi che precedono
e che era stata illegittimamente pretermessa in ragione della ritenuta necessaria formalità del giuramento.
Anche il terzo motivo è fondato, laddove si lamenta la violazione di legge per non aver consentito l’emendazione della dichiarazione dei redditi in momento successivo alla scadenza dei termini, ma in ragione di ius superveniens .
4.1. Il tema è già stato affrontato da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui si intende qui dare conferma, non intravedendo ragioni per discostarsene. Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, l’errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria può essere emendato, anche se non direttamente rilevabile dalla dichiarazione medesima, non potendosi assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico, in conformità ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto emendabile l’errore compiuto da una società che, nell’impugnare una cartella di pagamento relativa ad IRES – nella quale non aveva portato a deduzione fiscale un investimento in ragione dell’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa – aveva presentato una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988) (cfr. Cass. VI-5 34712/2022).
Per altro verso, è stato affermato che in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal “conto energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi della cd. “Tremonti ambientale”) (cfr. Cass. VI-5, n. 40862/2021).
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopra indicati principi, tenendo conto anche dello ius superveniens in tema di cumulabilità della detassazione per gli investimenti (cd Tremonti Ambiente) e la tariffa incentivante (cd Conto energia) (cfr. Cass. T., n 15451/2023).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME