Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
Cart. Pag. IRAP 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28583/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4587/49/2016, depositata in data 17 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 25 ottobre 2011 veniva notificata alla società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 07120110075639164 relativa ad un omesso e/o carente versamento IRAP 2007; interessi e sanzioni IRAP per versamenti in ritardo; omesso versamento Iva 2007. In data 21 novembre 2011 veniva presentata una dichiarazione integrativa Unico/2008, redditi 2007, con il riporto esatto dei dati nel quadro IRAP. In data 23/11/2011 la società provvedeva a pagare una parte della cartella esattoriale per un importo di € 9.498,29, che corrispondeva al debito IVA, più interessi e sanzioni calcolate al 10% e relativi compensi di riscossione. In data 25/11/2011 l’amministratrice della società presentava istanza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 presso l’Ufficio territoriale di Pozzuoli, per competenza, per la sostituzione della dichiarazione dei redditi con l’annullamento parziale della cartella in oggetto, oltre alla richiesta di riduzione delle sanzioni di un terzo sul mancato versamento IVA 2007, per non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità.
Senza risposta nel merito, la società contribuente presentava ricorso avverso la suddetta cartella alla C.t.p. di Napoli; nel giudizio formatosi si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE Napoli, con sentenza n. 19792/11/2014, dichiarava inammissibile il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituivano sia RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’estromissione dal processo, sia l’Agenzia delle Entrate, chiedendo invece conferma della sentenza.
Con sentenza n. 4587/49/2016, depositata in data 17 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Sia l’Agenzia delle Entrate che RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 per la quale la società contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata applicazione dell’art. 9, settimo e ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché degli artt. 53 e 93 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come sia possibile emendare la dichiarazione anche in corso di giudizio e, comunque, oltre il termine di un anno dall’invio della dichiarazione ordinaria.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. del 22/7/1998, n. 332, modificato ed integrato dall’art. 2, comma 1, lett. c, d.P.R. 7/12/2001, n. 45, degli artt. 9, settimo ed ottavo comma, e 38 d.P.R. n. 600/1973; violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione; in relazione all’art.360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato il comportamento delle parti e la documentazione prodotta in giudizio, non riconoscendo che i limiti temporali di cui all’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. n. 332/1998 non sono applicabili al contenzioso e sono incompatibili con la sua instaurazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, Legge 27 luglio 2000, n. 212» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non necessario l’invio di avviso bonario nel caso di controllo automatizzato, in quanto non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre lo stesso deve intendersi sempre da inviare al fine di evitare il contenzioso.
I primi due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente stante la stretta affinità e connessione delle critiche sollevate, sono fondati; con essi, in particolare, parte ricorrente censura la decisione della C.t.r. nella parte in cui non ha riconosciuto l’emendabilità della dichiarazione oltre il termine di un anno dall’invio della dichiarazione ordinaria e, comunque, in sede contenziosa.
2.1. L’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice. Il successivo comma 8 bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis , di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
2.2. In merito alla portata applicativa della norma, questa Corte ha chiarito come in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in
compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 30/05/2023, n. 15211). In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Non si è mancato di precisare che in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria, è emendabile con l’impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (Cass. 26/08/2024, n. 23093).
2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi normativi e giurisprudenziali testè illustrati allorquando ha affermato che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi è realizzabile solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo e non anche con
l’impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco.
Il terzo motivo, con il quale si lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non necessario l’invio di avviso bonario nel caso di controllo automatizzato, in quanto non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre lo stesso deve intendersi sempre da inviare al fine di evitare il contenzioso, è infondato.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui, in tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l’attività di controllo formale svolta ai sensi dell’art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. “controllo automatizzato” in sede di liquidazione dell’imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest’ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all’esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito del controllo con conseguente potere dell’Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente. (Cass. 15/09/2021, n. 24813).
3.1. Nel caso di specie, pacifico che trattavasi di iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle imposte dirette dichiarate e non versate dal contribuente, avvenuta in applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, correttamente la C.t.r. ha ritenuto inquadrabile la questione della previa comunicazione o meno dell’avviso bonario, rispetto all’attività liquidatoria svolta ai sensi
dell’art. 36 bis cit., nell’ambito dello schema dell’art. 6, comma 5, della legge 212/2000, disposizione che prevede, tra l’altro, l’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o i documenti mancanti soltanto in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in ordine ai quali necessitano chiarimenti o la produzione di documenti mancanti, circostanza qui non ricorrente né dedotta.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo e, rigettato il terzo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e, rigettato il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.