Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. SICILITA SEZIONE STACCATA CATANIA, n. 355/2021, depositata il 15/01/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Tremonti ambiente -detassazione -cumulo conti energia -limiti -cartella e art. 3-bis d.P.R. n. 600 del 1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21868/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE) cartella di pagamento ex artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972 con la quale, in riferimento all’anno di imposta 2011, le intimava il pagamento di quanto dovuto in ragione del disconoscimento di un credito di imposta esposto dalla società nella dichiarazione integrativa.
La società con la dichiarazione dei redditi del 2010 (Unico 2011) aveva esposto un debito di imposta integralmente pagato. In data 2 aprile 2014, tuttavia, aveva presentato una dichiarazione integrativa -relativa al 2010 al fine di usufruire dei benefici RAGIONE_SOCIALEa c.d. Tremonti ambiente (art. 6 legge n. 388 del 2000), Con detta ultima, in applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alla Circolare 31/E del 2013, aveva esposto un debito di imposta inferiore rispetto a quello indicato in precedenza ed interamente pagato. Pertanto, vantando un credito Ires, pari alla differenza tra l’importo rettificato rispetto a quello originario già corrisposto, lo riportava nella dichiarazione integrativa relativa all’anno 2011 (Unico 2012) e lo utilizzava in compensazione.
La società contribuente impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Ragusa che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.
Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ricorre per cassazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La società contribuente propone quattro motivi.
1.1 . Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 8 e 8bis d.P.R. n. 322 del 1998.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2011 (Unico 2012) fosse stata presentata oltre i termini decadenziali e, segnatamente in
data 2 aprile 2014 e per aver ritenuto che il termine di cui all’art. 2, commi 8 e 8bis d.P.R. n. 322 del 1998 come novellato dall’art. 5 d.l. n. 193 del 2016 non fosse applicabile retroattivamente.
Osserva che la motivazione resa dalla C.t.r. non si fa carico di un’interpretazione costituzionalmente orientata d e ll’art, 2, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322 del 1988 già fatta propria in sede di legittimità, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale -partendo dalla natura RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione fiscale come dichiarazione di scienza -poteva essere emendata allegando errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa; che, pertanto, nella fattispecie, poteva essere emendata in ragione RAGIONE_SOCIALE‘errore commesso in merito alla possibilità di usufruire RAGIONE_SOCIALEa detassazione.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimit à RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’iscrizione a ruolo non necessitasse di un’azione di accertamento sui presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, sebbene sia precluso all’Ufficio il ricorso alla procedura automatizzata nel caso di imposizione fondata sulla risoluzione di questioni giuridiche o sul disconoscimento di regimi tributari diversi da quello ordinario.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 36bis e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, cit e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la cartella contenesse «tutti i riferimenti riguardanti il dettaglio degli addebiti relativi agli importi dovuti».
1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Assume che la C.t.r. ha omesso di considerare la promulgazione, avvenuta in data 29 ottobre 2019 RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa introdotta d all’art. 36 d.l. 29 ottobre 2019, n. 124 la quale aveva chiarito l’illegittimità del cumulo. Aggiunge che era stata allegata la documentazione in sede di memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 e che, ciononostante, la C.t.r. non aveva preso in considerazione il motivo introdotto nel giudizio.
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Questa Corte di legittimità, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, ha già avuto modo di scrutinare le questioni controverse ed ha dettato principi condivisibili ai quali si intende assicurare continuità (tra le ultime Cass. 05/04/2025, n. 9007, Cass. 28/03/2025, n. 8205).
2.1. L’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività accertatrice.
Il successivo comma 8bis consentiva, inoltre, nella versione vigente prima RAGIONE_SOCIALEa modifica di cui all’art. 5 d.l. 193 del 2016 , di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
2.2. In merito alla portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma, questa Corte ha chiarito come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sia riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto
principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U., 30/06/2016, n. 13378, Cass. 30/09/2015, n. 19410).
In questa prospettiva è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscono, di norma, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
Si è evidenziato, ancora, che la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge, è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8bis , d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘utilizzabilità in compensazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass. 13/01/2016, n. 373). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato”, (Cass. 28/11/2018, n. 30796).
2.3. Con specifico riferimento alla fattispecie legata alla detassazione degli investimenti ambientali, si è affermato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, bensì all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tributarie di cui già usufruiva, con la
detassazione prevista dalla c.d. Tremonti ambiente (art. 6, commi da 13 a 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388). Detta incertezza interpretativa è stata risolta solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.m. 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione.
2.4. Si è evidenziato, infine, come anche la risoluzione resa dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare “ora per allora” RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione Tremonti Ambientale mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998.
2.5. La C.t.r., nell’escludere la possibilità in sede contenziosa di far valere il diritto all’agevolazione non si è attenuta a questi principi.
Il secondo motivo è infondato come già ritenuto per analoghe vicende (Cass. 15/05/2024, n. 13408; Cass. 11/07/2025, n. 19128; Cass. 19/07/2025, n. 20232).
3.1. Questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui l’Amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente abbia utilizzato indebitamente un credito d’imposta, così generando un debito nei confronti del Fisco, quest’ultimo è legi ttimato ad esercitare la pretesa recuperatoria mediante la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento (Cass. 20/07/2021 n. 20643).
Inoltre, la circolare 31/E del 2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, invocata dalla società prevede che, nel caso di errori contabili, anche dovuti a dubbi o errate qualificazioni, il contribuente non perde la possibilità di beneficiare degli effetti favorevoli RAGIONE_SOCIALEa corretta rappresentazione del bilancio emendato.
La stessa circolare prevede che a seguito dei controlli automatizzati RAGIONE_SOCIALEa predetta dichiarazione integrativa, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d’imposta precedente, sia
generata una comunicazione di irregolarità il cui esito deve essere comunicato al contribuente che, in tale sede, deve esibire la documentazione idonea ad evidenziare le modalità di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze che emergono dalla dichiarazione integrativa.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, compiendo un mero accertamento cartolare, in base all’assetto normativo esistente al tempo del periodo d’imposta in relazione al quale ha esercitato il recupero, ha legittimamente utilizzato lo strumento procedimentale RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, inviando la cartella di pagamento alla contribuente.
Né risulta allegato che nella cartella vi fossero contestazioni di natura meritale circa la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione.
Per altro questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato, in tema di accertamenti e controlli RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni tributarie, che l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 (ed anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 -bis d.P.R. n. 633 del 1972) è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo; viceversa, l’Ufficio no n può con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario (Cass. 11/04/2024, n. 9759, 08/06/2018, n. 14949, Cass. 31/05/2016, n. 11292).
3.2. La RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere legittimo il ricorso alla procedura automatizzata, si è attenuta a questi principi.
Il terzo motivo è inammissibile.
7.1. La C.t.r. ha espressamente affermato che la cartella conteneva tutti i riferimenti riguardanti il dettaglio degli addebiti e la specifica degli importi iscritti a ruolo.
La ricorrente, insiste, tuttavia, sul fatto che la cartella non contenesse tutti gli elementi idonei a spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa anche con riferimento al quantum.
7.1. Deve premettersi che la cartella di pagamento è atto sostanziale e non atto processuale, sicché resta precluso a questa Corte di controllarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, il suo contenuto, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito.
La C.t.r., per altro, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, ha verificato che la cartella conteneva il dettaglio di tutti gli addebiti e la specifica degli importi inscritti a ruolo.
7.2. La ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).
Il quarto motivo è inammissibile.
8.1. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso,
il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
8.2. Il motivo articolato in ricorso non è conforme a tali principi.
8.3. Resta per altro, preclusa anche la riqualificazione del motivo atteso che con un’unica censura si prospetta confusamente l’omessa valutazione di una disposizione normativa, dei documenti prodotti e di un motivo di appello. Si tratta, infatti di critiche non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 13/06/2024, n. 16488).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, inammissibili il terzo ed il quarto, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti innanzi precisati, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME