Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
RAGIONE_SOCIALE ambiente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22722/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 428/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata il 10/02/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad IRES per anno d’imposta 2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperò la detassazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme di un investimento per un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. RAGIONE_SOCIALE ambiente).
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bergamo accolse il ricorso della società contribuente.
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia accolse l’appello dell’ufficio . In particolare, esclusa la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile che aveva accolto la domanda di rimborso per gli anni 2011, 2013 e 2014, ritenne che la dichiarazione integrativa presentata dalla società fosse tardiva, in quanto era inapplicabile il d.l. n. 193/2016 che aveva esteso i termini per la dichiarazione integrativa a favore, disposizione però non retroattiva; non era applicabile la circolare 31/2013, riferita alla correzione dei soli errori contabili derivanti da errate imputazione di componenti negative/positive; era corretto l’utilizzo dello strumento dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973; poiché, come ritenuto da Cass. n. 15982/2020, l’incertezza normativa si era risolta già nel 2012 a partire da quell’anno la società era già nelle condizioni di cumulare le due agevolazioni e la dichiarazione sul punto era tardiva.
Contro tale sentenza la società propone ricorso affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., per l’adunanza camerale d el 10/10/2025 per la quale la società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 8 bis del dpr 322/1998, in combinato disposto con l’art. 1429 c.c. e ss. con particolare riferimento alla possibilità in capo alla contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi in virtù del principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi»; si evidenzia il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi che ha valore di dichiarazione di scienza (come nel caso di specie) ed è sempre emendabile oltre i termini di cui all’art. 2, comma 8 bis, d .P.R. 322/1998 mentre solo nel caso in cui assuma invece valore di manifestazione di volontà è ritrattabile nel caso di sussistenza di errore conosciuto o conoscibile così come previsto per la dichiarazioni unilaterali dall’art. 1429 c. c. (ma l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE non richiede una manifestazione di volontà) ; l’incertezza normativa in merito al cumulo dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE con le cd. Tariffe incentivanti non si era risolta nel 2012 in quanto ancora nel 2015 il Mise aveva emanato una nota di chiarimenti e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2016 aveva specificato gli adempimenti di cui ai commi 16 e 17 della legge n. 388 del 2000; ritiene applicabile al caso di specie la circolare 31 del 2016, come ritenuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE; deduce che il d.l. n. 193/2016 ha natura interpretativa e quindi è applicabile anche retroattivamente.
1.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte di legittimità, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, ha già avuto modo di scrutinare le questioni controverse ed ha dettato principi condivisibili ai quali si intende assicurare continuità (tra le ultime Cass. n. 9007/2025; Cass. n. 14889/2024; Cass. n. 20553/2022; Cass. n. 25731/2022).
1.2. L’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed
omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice. Il successivo comma 8bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis , di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
In merito alla portata applicativa della norma, questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. Sez. U., n. 13378/2016) come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.
In questa prospettiva è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscono di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Si è evidenziato, sul punto, che la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8bis , d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica.
Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato (Cass. n. 30796/2018).
Tale principio è stato ribadito anche di recente (Cass. n. 8205/2025) confermandosi l’emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; tanto deve affermarsi per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
1.3. Con specifico riferimento alla fattispecie legata alle vicende della detassazione degli investimenti ambientali, si è evidenziato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie di cui già usufruiva, con la detassazione prevista dalla c.d. RAGIONE_SOCIALE ambiente (art. 6, commi da 13 a 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388).
Questa Corte ha anche recentemente espresso, in materia, il condivisibile principio di diritto secondo cui «in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante
prevista dal “conto energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi della cd. “RAGIONE_SOCIALE ambientale”) (Cass. n. 15982/2020; Cass. n. 40862/2021; Cass. n. 33660/2022; Cass. n. 33277/2023; Cass. n. 29091/2023; Cass. n. 14889/2024; Cass. n. 20232/2025).
Si è evidenziato che anche la risoluzione resa dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare «ora per allora» dell’agevolazione in esame mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/1998.
1.4. La CTR, ritenendo che nella fattispecie in esame la contribuente non potesse avvalersi dei benefici della RAGIONE_SOCIALE ambiente, stante la tardività della dichiarazione integrativa che riliquidava i precedenti anni di imposta, non si è attenuta a questi principi.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. 600/1973 e dell’art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000», è chiesta la cassazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretto e legittimo il controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36bis d .P.R. n. 600/1973 – che poi ha condotto all’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento – in quanto lo stesso è rivolto a riscontri meramente cartolari e non è idoneo strumento di controllo tutte le volte in cui il controllo abbia ad oggetto controlli anche di tipo sostanziale. Essendo il processo tributario di carattere impugnatorio i limiti fattuali e giuridici della controversia sono determinati dalla motivazione dell’atto impugnato con conseguente possibilità del contribuente di poter esercitare il proprio diritto di difesa nei limiti dei rilievi mossi dall’Ufficio. L’assenza di una motivazione – se non limitata a fattispecie
tassativamente indicate dal legislatore – contrae il diritto di difesa della contribuente, in quanto non conosce quali siano le contestazioni che le vengono mosse. Rilevando nel caso di specie anche profili di carattere sostanziale e non solo squisitamente cartolari l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto notificare un atto a motivazione piena non potendosi limitare all”iscrizione a ruolo conseguente ad un controllo formale della dichiarazione dei redditi.
2.1. Il motivo è infondato, come già ritenuto per analoghe vicende (Cass. n. 13408/2024; Cass. n. 19128/2025; Cass. n. 20232/2025).
Questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui l’amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente abbia utilizzato indebitamente un credito d’imposta, così generando un debito nei confronti del fisco, quest’ultimo è legittima to ad esercitare la pretesa recuperatoria mediante la notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 20643/2021).
Nel caso di specie, l’amministrazione, compiendo un mero accertamento cartolare, in base all’assetto normativo esistente al tempo del periodo d’imposta in relazione al quale ha esercitato il recupero, ha legittimamente utilizzato lo strumento procedimentale dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, inviando la cartella di pagamento alla contribuente.
Né risulta allegato che nella cartella vi fossero contestazioni di natura meritale circa la spettanza dell’agevolazione.
Occorre appena osservare che, benchè il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE segnali, nella sua intestazione, la presenza di un ricorso incidentale, quest’ultimo non trova alcuna esplicitazione nel corpo del controricorso medesimo.
Accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa
composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME