Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29764 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 5147/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, la quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 789/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 5 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE sostenne, negli anni d’imposta 2010 e 2011, investimenti per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, in relazione ai quali beneficiò della tariffa incentivante erogata dal GSE di cui al d.m. 19 febbraio 2007 (cd. II Conto Energia).
Successivamente, chiaritosi il quadro normativo e interpretativo in punto alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, la società usufruì anche dei benefici fiscali accordati dalla l. n. 388/2000 (cd. ‘ RAGIONE_SOCIALE Ambiente ‘ ), riliquidando, a seguito di apposita perizia valutativa della componente ambientale dell’investimento ammesso in deduzione, le proprie dichiarazioni dei redditi.
Ricevuto dall’amministrazione finanziaria un avviso bonario ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, e chiestane invano la revoca in autotutela, la società impugnò innanzi alla C.T.P. di Firenze la successiva cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato e relativa all’Ires per l’anno 2014 .
I giudici adìti respinsero il ricorso.
Il successivo appello della contribuente seguì identica sorte.
Con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio in punto alla scelta di iscrivere al ruolo la maggiore imposta , la C.T.R. della Toscana osservò che la società non avrebbe potuto modificare la propria dichiarazione dei redditi, essendo tale potere emendativo circoscritto al caso di errore formale o materiale del contribuente, mentre, nel caso di specie, la società, seppur nel dubbio circa la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, aveva consapevolmente scelto
di non richiedere il beneficio di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avendo già usufruito della tariffa incentivante.
La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo, lamentando la violazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000, e 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/1998, in combinato disposto con l’art. 1429 cod. civ., la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere non più emendabile la dichiarazione dei redditi da lei presentata nella vigenza della normativa agevolatrice.
Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che da tempo consente al contribuente di opporsi alla maggior pretesa tributaria azionata dal fisco, in dipendenza di errori di fatto o di diritto commessi nella redazione dell’atto impositivo, anch e ove sia scaduto il termine di cui all’art. 2, comma 8 -bis richiamato.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 7 della l. n. 212/2000, in combinato disposto con gli artt. 18 del d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo.
Osserva, infatti, che il caso avrebbe imposto la preventiva notifica di un avviso di accertamento, trattandosi di procedimento di verifica sostanziale incompatibile con la liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973.
Quest’ultimo motivo, attenendo a profili di intrinseca legittimità della pretesa erariale, va esaminato con precedenza.
3.1. Questa Corte, in fattispecie analoghe alla presente (Cass. n. 16624/2025; Cass. n. 13408/2024; Cass. n. 3451/2024; Cass. n. 20643/2021), ha affermato che ove l’amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente ha utilizzato indebitamente un credito d’imposta, così generando un debito nei confronti del fisco, è legittimata ad esercitare la pretesa recuperatoria mediante la notifica della cartella di pagamento.
In relazione alla tematica di contenzioso qui ricorrente, peraltro, la circolare 31/ E del 2013 dell’RAGIONE_SOCIALE ha previsto che, nel caso di errori contabili anche dovuti a dubbi o errate qualificazioni, il contribuente non perde la possibilità di beneficiare degli effetti favorevoli della corretta rappresentazione del bilancio emendato.
Infatti, se è ancora in termini per la dichiarazione integrativa nell’anno successivo, ex art. 2, comma 8 -bis , del d.P.R. n. 322/1998, procederà in tal senso, mentre, se detti termini sono scaduti ma sono ancora pendenti quelli propri dell’accertamento, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, procederà a una riliquidazione interna, i cui effetti possono esser fatti confluire in una dichiarazione integrativa dell’anno ancora utilmente emendabile .
3.2. Correttamente, pertanto, i giudici d’appello hanno ritenuto che fosse legittimo l’utilizzo della procedu ra di controllo automatizzato; né, del resto, risulta che con la cartella siano state effettuate valutazioni sul merito dell’agevolazione .
Il motivo, pertanto, appare infondato e meritevole di rigetto.
È invece fondato il primo motivo.
4.1. Conviene, al riguardo, richiamare i principii affermati, sul punto, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano in tal senso, fra le più recenti, Cass. n. 24168/2025; Cass. n. 20099/2025; Cass. n. 8203/2025), in termini che possono essere così compendiati:
-la regola dell’ emendabilità della dichiarazione dei redditi è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui essa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.;
-ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8bis , del d.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni annuali possono essere integrate, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice e, laddove l’errore od omissione abbia determinato l’ indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito , l’integrazione va presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
le denunce dei redditi costituiscono, di norma, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti; ove per tali errori il contribuente sia assoggettato a tributi più gravosi di quelli previsti per legge , l’emendamento è consentito in ogni tempo e anche in sede contenziosa, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’ art. 2, comma 8bis , poc’anzi citat o, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla rettifica;
il contribuente può quindi emendare qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa all’amministrazione, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, poiché in mancanza resterebbe assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli a suo carico per legge, in violazione dei principii costituzionali di
capacità contributiva e oggettiva correttezza dell ‘ azione amministrativa.
4.2. Ciò posto, e passando al caso in esame, la contribuente ha affermato di non aver fruito del beneficio fiscale di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nell’ anno di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non già per propria scelta discrezionale, bensì a causa dell’incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità con le tariffe incentivanti previste dal c d. ‘II Conto energia ‘, di cui già usufruiva.
Tale incertezza è stata risolta solo a seguito dell ‘adozione del D.M. 5 luglio 2012, il cui art. 19 ha posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere all’ agevolazione; del resto, anche la risoluzione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 58/E del 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare ‘ ora per allora ‘ dell’agevolazione, mediante dichiarazione dei redditi integrativa.
L ‘agevolazione in esame , peraltro, può essere fruita anche attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento e, come avvenuto nel caso di specie, anche con dichiarazione integrativa nella quale far confluire i risultati della riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di altri anni di imposta (cfr. Cass. n. 35919/2023).
La sentenza impugnata si è discostata dai principii richiamati; pertanto, in accoglimento del motivo in esame, essa va cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda al riesame della vicenda e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, disatteso il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME