Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26266/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 821/18, depositata il 4 maggio 2018;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la Direzione Provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate correggeva la dichiarazione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE per il periodo d’imposta 2011, rettificando la perdita pregressa computata dalla predetta società in diminuzione del reddito relativo a quell’anno e determinando, conseguentemente, un più elevato imponibile.
Dopo l’invio della prevista comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), l’Ufficio iscriveva a ruolo la maggiore IRES liquidata e l’agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a. notificava alla contribuente la cartella di pagamento dell’importo preteso a tale titolo dall’Amministrazione Finanziaria, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava detta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, esponendo che: nell’anno 2010 essa ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico presso il proprio opificio industriale sito nel Comune di Villafalletto (CN); – tale impianto costituiva un «investimento ambientale» rientrante fra quelli ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, cd. ‘Tremonti ambiente’; -stante l’incertezza normativa all’epoca esistente circa la possibilità di cumulare una siffatta agevolazione con la «tariffa incentivante» contemplata dal D.M. 19 febbraio 2007 (cd. «II Conto Energia»), aveva ritenuto di non fruire dei benefici della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ all’atto della chiusura dell’esercizio 2010; -venuta meno detta incertezza a sèguito dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (cd. «Quinto Conto Energia»), il quale aveva espressamente riconosciuto la possibilità di operare il cumulo in
questione, in data 5 luglio 2013 essa aveva presentato una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8bis , del D.P.R. n 322 del 1998, nella quale era stata inserita una variazione fiscale in diminuzione di 387.667,50 euro, corrispondente all’ammontare dell’investimento ambientale agevolabile, come calcolato mediante apposita perizia giurata; – la cennata variazione aveva comportato l’incremento della perdita indicata nell’originaria dichiarazione concernente l’anno 2010, che da 12.182 euro era ascesa a 399.850,00 euro; – la perdita così rideterminata era stata, quindi, computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, compreso quello oggetto di controllo da parte dell’Ufficio.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impositivo impugnato.
La decisione veniva, però, riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n. 821/18 del 4 maggio 2018, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata, per quanto qui ancora interessa, il collegio regionale osservava che: – la contribuente aveva rettificato la perdita relativa all’esercizio 2010 con una dichiarazione integrativa tardivamente presentata; – essa non si era limitata a correggere un errore materiale o di calcolo, avendo invece esercitato un’ «opzione legata agli investimenti ambientali» ; – una simile «scelta…, integrando un diritto potestativo e non una dichiarazione di scienza, non poteva più utilmente essere operata con la dichiarazione integrativa», che «per sua natura risulta deputata a correggere errori e non a rimettere il contribuente in termini per l’esercizio di opzioni non attuate ed irrimediabilmente precluse» .
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato notificato anche all’Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE (ADER), successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE, la quale è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, di quest’ultimo articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver illegittimamente accolto la nuova eccezione, per la prima volta sollevata dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, intesa a sentir dichiarare che la contribuente era decaduta dai benefici fiscali previsti dalla Legge ‘Tremonti ambiente’ per non aver manifestato l’intenzione di avvalersene con l’originaria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, che per questa parte costituiva esercizio di un’ «opzione agevolativa» insuscettibile di emenda.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000.
2.1 Si contesta la gravata decisione per aver ritenuto che il beneficio fiscale in discorso non potesse essere fatto valere con la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, né in sede contenziosa, sull’erroneo presupposto che,
trattandosi dell’esercizio di un’ rimessa a una del contribuente da compiere necessariamente con la dichiarazione dei redditi, non fosse consentita alcuna successiva rettifica.
2.2 Viene, in proposito, evidenziato che per poter fruire della detta agevolazione non era affatto richiesta un’apposita dichiarazione di volontà negoziale, dovendo il contribuente semplicemente limitarsi a indicare nel rigo 54 del quadro RF del modello UNICO, sotto la voce , l’importo dell’investimento ambientale suscettibile di detassazione.
Essendosi, pertanto, in presenza di una mera esternazione di scienza, doveva ammettersi la possibilità di una posteriore modifica della dichiarazione, anche in sede contenziosa, al fine di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione Finanziaria.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE.r.l. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dalla stessa specificamente riproposta nelle controdeduzioni di appello, volta a sentir dichiarare l’illegittimità della rettifica reddituale operata dall’Ufficio con la procedura di controllo automatizzato di cui all’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il primo motivo è infondato.
4.1 In base all’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel giudizio d’appello tributario non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
4.2 Il divieto sancito dalla norma in esame riguarda le sole eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per le quali la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle fondate sull’allegazione di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa fiscale (cfr. Cass. n. 16943/2024, Cass. n. 30227/2022, Cass. n. 12150/2019), e non anche le mere
argomentazioni svolte dall’Amministrazione Finanziaria per difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio dal contribuente (cfr. Cass. n. 2413/2021).
4.3 Va, inoltre, tenuto presente che, a norma dell’art. 2969 c.c., «la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione».
4.4 Orbene, per consolidato orientamento di legittimità, la decadenza prevista in àmbito tributario in favore dell’Amministrazione Finanziaria attiene a situazione non disponibile dalle parti, sicché può essere rilevata d’ufficio dal giudice qualora emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio e si sottrae, pertanto, al regime delle eccezioni nuove (cfr. Cass. n. 5862/2013; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 4670/2012, Cass. n. 317/2015, Cass. n. 22399/2017).
4.5 Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve escludersi che la Commissione di secondo grado sia incorsa nel lamentato «error in procedendo» .
Il terzo mezzo, da esaminare con priorità rispetto al secondo, in quanto prospettante un preteso vizio di nullità dell’impugnata sentenza, è infondato.
5.1 Per costante indirizzo di questa Corte regolatrice, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice comporti l’implicito rigetto delle questioni non espressamente trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logicogiuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
5.2 Alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale, va esclusa la sussistenza del vizio denunciato, dovendo ritenersi contenuta nella statuizione finale di merito adottata dalla Commissione di seconde cure – con la quale, per effetto della reiezione dell’appello della contribuente, è stata implicitamente
confermata la legittimità della procedura di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 utilizzata dall’Ufficio – la valutazione di infondatezza della doglianza di cui si discetta.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
6.1 L’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione vigente «ratione temporis» , permette(va) di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori e omissioni suscettibili di comportare un pregiudizio per l’Erario, mediante dichiarazione integrativa da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice.
6.2 Il comma 8bis dello stesso articolo consentiva, inoltre, di integrare le dichiarazioni annuali, allo scopo di «correggere errori od omissioni che a(vesser)o determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo».
6.3 I predetti commi 8 e 8bis sono stati poi sostituiti dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, il quale ha unificato il termine per la dichiarazione integrativa sia ‘a sfavore’ che ‘a favore’ del contribuente, prevedendo che in entrambi i casi tale dichiarazione possa essere presentata entro il termine di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere di accertamento.
6.4 La norma di modifica testé indicata è priva di natura interpretativa e non ha, pertanto, efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 10411/2023, Cass. n. 36704/2022, Cass. n. 17506/2019, Cass. n. 31052/2018).
6.5 Tanto premesso, giova rammentare che – con sentenza n. 13378/2016 – le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la stessa rivesta carattere di
semplice esternazione di scienza, ragion per cui non può ritenersi operante laddove la dichiarazione abbia natura negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.
6.6 In questa prospettiva, è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscono di norma mere dichiarazioni di scienza modificabili ed emendabili in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
6.7 Non si è, inoltre, mancato di precisare che, in materia d’imposte sui redditi, va sempre ammessa l’emendabilità, anche in sede contenziosa, della dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare -in contrasto con i princìpi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa sanciti dagli artt. 53, comma 1, e 97, comma 2, della Carta fondamentale l’assoggettamento a tributi più gravosi di quelli previsti per legge, dovendo ritenersi che il limite temporale fissato dall’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998 si riferisca unicamente alla possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., ex ceteris , Cass. n. 373/2016).
6.8 Si è così giunti a riconoscere al contribuente, a prescindere dall’osservanza del termine decadenziale innanzi indicato, la facoltà di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa del Fisco – anche quando questa, come nel caso in esame, venga azionata con diretta iscrizione a ruolo conseguente a un mero controllo automatizzato-, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 30796/2018).
6.9 Nella descritta evenienza, l’impugnazione della cartella esattoriale rappresenta, peraltro, l’unico rimedio esperibile dal contribuente, non essendogli consentito esercitare alcuna azione di
rimborso dopo il pagamento della stessa (cfr. Cass. n. 10722/2025
Cass. n. 23093/2024, Cass. n. 33660/2022, Cass. n. 8456/2004). 6.10 Con specifico riferimento al tema qui in discussione, si è ripetutamente statuito che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile a una scelta discrezionale del contribuente, bensì all’incertezza interpretativa circa la cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 (cd. «II Conto Energia») e nella detassazione degli investimenti contemplata dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000; incertezza risolta solamente con l’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (cd. «Quinto Conto Energia»), cui hanno fatto sèguito gli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016, nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), nel senso della possibilità di fruire «ora per allora» dei benefici della ‘COGNOME ambiente’ anche con domanda di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, laddove non fosse stata presentata nei termini la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 -bis , del D.P.R. n. 322 del 1998 (cfr., ex multis , Cass. n. 14889/2024, Cass. n. 33277/2023, Cass. n. 29091/2023, Cass. n. 27308/2023, Cass. n. 33660/2022). 6.11 In linea con il ricordato indirizzo nomofilattico, indipendentemente dal rispetto del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, andava in ogni caso riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE la facoltà di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Fisco, facendo valere il proprio diritto alla detassazione dell’investimento ambientale realizzato e alla computabilità della maggiore perdita relativa all’esercizio 2010 in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, secondo quanto previsto dall’art. 84 del TUIR.
Per quanto precede, deve essere accolto il secondo motivo, con conseguente cassazione, in relazione allo stesso, della sentenza impugnata.
7.1 Poiché non si ravvisano i presupposti per la decisione nel merito, risultando al riguardo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame delle questioni ancora controverse uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione