Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31115 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso NRG 8007-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– resistente – avverso la sentenza n. 676/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/09/2021;
Rimborso Ires
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello erariale proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE contro il diniego opposto sull’istanza di rimborso della maggior Ires versata negli anni 2008, 2009, 2010, per la detassazione del costo di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 388/2000; la società, a causa RAGIONE_SOCIALE incertezze normative, aveva infatti omesso di indicare il costo nella dichiarazione dei redditi del 2008 procedendo poi ad una rettifica nel modello Unico 2012.
In particolare, la CTR, nel l’accogliere l’appello erariale e rigettare la domanda della contribuente, evidenziava che l’emendabilità della dichiarazione soggiace al limite che non si tratti di manifestazioni di volontà del contribuente e che, nel caso di specie, la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE perdite nel periodo d’imposta nel quale erano sta ti effettuati gli investimenti agevolati era stata una scelta autonoma e discrezionale della società, con effetti di natura negoziale, che aveva dato luogo alla determinazione della base imponibile sulla quale era stato calcolato il tributo.
Contro tale decisione propone ricorso la società, affidandosi ad un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La trattazione del ricorso è stata fissata per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo la società deduce nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2,
comma 1quater , d.l. n. 201/2011 in combinato disposto con l’art . 38 d.P.R. n. 602/1973; deduce che le contestate dichiarazioni integrative a favore, oltre ad esporre una maggior perdita conseguente all’utilizzo considerato non spettante degli effetti della cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (oggetto di separato giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento), riportavano anche gli effetti della deduzione dell’Irap ai fini Ires per spese da lavoro dipendente, ex art. 2, comma 1quater , d.l. n. 201/2011, deduzione che può essere fatta valere, per espressa previsione di legge, anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, se alla data del 28/12/2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso; evidenzia quindi l ‘equivoco procedimentale in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, derivante dal non aver distinto gli effetti di tali dichiarazioni integrative in relazione alle due rispettive agevolazioni; comunque la sentenza, anche sul punto della detassazione RAGIONE_SOCIALE cd. RAGIONE_SOCIALE ambientale, sarebbe errata, visto che non si discorre di scelte negoziali della società.
E’ necessRAGIONE_SOCIALE rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 9324/2019, più volte citato dalla ricorrente, avente ad oggetto la cartella emessa a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. RG 9324/2019.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.