Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29455/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 270/01/2016 depositata il 09/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Ancona con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE e finalizzato al recupero di importi fiscali dovuti, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno di imposta 2006. L’appellante ha reiterato le contestazioni già svolte in primo grado e concernenti la mancata sottoscrizione della cartella, la violazione dell’art. 23 d.P.R. n. 602 del 1973 e l’infondatezza della pretesa tributaria fondata su uno studio di settore, ancorché con una nuova dichiarazione integrativa si fosse mirato a sanare l’errore compiuto con la prima. Il gravame di merito è stato respinto e il contribuente ha affidato il proprio ricorso a un unico motivo. Hanno resistito le intimate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, con conseguente inesistenza della notifica della cartella esattoriale, con connesso mancato perfezionamento della giuridica esistenza della stessa e del sottostante ruolo; detta questione viene sollevata anche ai sensi del n. 3 della norma anzidetta, per violazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 L. n. 890 del 1982, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 137, 148, 149 c.p.c., art. 1334 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione, rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 2, co. 8 e 8 -bis , d.P.R. n. 322 del 1998, art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, anche in riferimento all’art. 53 Cost., per avere la CTR ‘ disatteso il principio di diritto in forza del quale il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini di presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 d.P.R. 322/1998, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’ARAGIONE_SOCIALE., allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi incidenti sulla obbligazione tributaria ‘.
Il primo motivo contempla due censure, entrambe inammissibili.
La prima adombra l’inesistenza della motivazione.
In realtà, la CTR non si è pronunciata sul profilo afferente la mancata notifica della cartella; non risulta che su tale aspetto si sia espressa, a sua volta, la CTP, alla cui pronuncia anche in parte qua la CTR di fatto si limita a rinviare. Ne discende che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non l’omessa o apparente motivazione sul punto in questione. Dal che deriva l’inammissibilità della censura.
La seconda censura è inammissibile per violazione dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
La norma ora evocata, come interpretata da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, implica uno scrutinio ex art. 360bis , n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, ed impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Nel caso di specie è principio sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, l’agente per la RAGIONE_SOCIALE può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale senza avvalersi dell’intermediazione dei soggetti indicati nella prima parte dell’art. 26, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ( ex plurimis v. Cass. n. 6395 del 2014; cfr. anche Cass. n. 19949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000). Invero la seconda parte dell’art. 26, comma 1, d.P.R. cit prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della
cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. L’esclusione dell’inciso “da parte dell’esattore” nell’art. 26, nella formulazione ratione temporis applicabile (quella modificata per effetto dell’art. 12 D.Lgs. n. 46/1999 e in tutte le successive rimasta immutata) su cui fa leva la decisione impugnata, è del tutto irrilevante, dal momento che il comma 1 si apre con la individuazione degli ufficiali di RAGIONE_SOCIALE come soggetti abilitati alla notifica, a differenza della versione originaria del medesimo coma che, conseguentemente richiedeva l’espressa menzione dell’esattore nella successiva parte della norma. Come evidenziato nei 5 precedenti sopra cit. (che si fondano, per l’appunto sulla nuova formulazione dell’art. 26, comma 1), tale modalità di notifica, alternativa all’altra pure descritta dalla norma resta del tutto affidata al concessionario che può, di conseguenza eseguirla direttamente.
È, in definitiva, indirizzo nomofilattico consolidato, che non si presta ad essere contraddetto, quello per cui In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata,
visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. anche Cass. n. 4567 del 2015; Cass. n. 20918 del 2016)
Questa Corte ha anche evidenziato che ‘ In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982′ (Cass. n. 12083 del 2016).
Il secondo motivo è infondato.
Viene in apice il principio secondo cui ‘ In tema di accertamento standardizzato, la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare allo studio di settore, avendo natura di atto negoziale, incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, è sottratta al principio dell’emendabilità degli errori della dichiarazione e soggiace alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. ss., applicabile ex art. 1324 c.c., in quanto compatibile, agli atti unilaterali ‘inter vivos’ a contenuto patrimoniale ‘ (Cass. n. 6046 del 2020).
Segnatamente, questa Corte ha già chiarito che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, d.P.R. n. 322 del 1998, può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di
diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (così, Cass, Sez. Un., n. 13378 del 2016; v., anche, con specifico riferimento alla emendabilità degli errori contenuti nella dichiarazione resa ai fini IVA, Cass. n. 20119 del 2018). Tuttavia, l’applicazione del principio della emendabilità della dichiarazione va circoscritta al caso in cui l’errore, allegato, specificato e provato, riguardi il contenuto « proprio » della dichiarazione, mentre deve escludersi nel caso in cui investa la manifestazione di volontà, avente natura negoziale, implicita nell’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore (cfr. Cass. n. 1427 del 2013; Cass. n. 7294 del 2012). Si è, conseguentemente, affermato che la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare allo studio di settore sia da considerarsi quale atto negoziale (incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare) e, in quanto tale, è sottratta al principio della emendabilità degli errori della dichiarazione, ma è assoggettata alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. e ss. – estesa dall’art. 1324 c.c. in quanto compatibile agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 18180 del 2015).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno regolate secondo soccombenza, nella misura espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in e uro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.