Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14863/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME
-intimato – avverso la sentenza nr. 4505/23/2017, depositata dalla CTR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, in data 6.11.2017, non notificata ,
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 5.11.2025;
AVVISO DI ACCERTAMENTO. Dichiarazione integrativa dopo la notifica del P.V.C. e oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 bisi. D.p.r. 322/98 ammissibilità -esclusione -vizio ultrapetizione
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ricevuto il P.V.C. n. 1687/2014 notificato in data 29.8.2014, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 600/73 per l’anno di imposta 2011, notificato in data 22.5.2015, con il quale erano state recuperate a tassazione maggiori somme a titolo di Irpef, Iva ed Irap, a seguito dell’accertamento di maggiori ricavi (rilievi 1 e 2) e disconosciuti costi per violazione dell’art. 109 del T.U.I.R. (rilievi 3 e 4).
La CRAGIONE_SOCIALET.P. di Milano rigettava il ricorso.
La parte contribuente proponeva appello limitatamente ai rilievi 1, 2 e 3 dell’avviso di accertamento e la C.T.R. riformava parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo che l’A.F. avrebbe dovuto tenere in considerazione la dichiarazione integrativa del 22.12.2014, in quanto l’accertamento si era già concluso, né rilevava che fosse decorso il termine previsto dall’art. 2, commi 8 e 8 bis del d.p.r. n. 322/1998, in quanto il contribuente poteva in qualunque tempo emendare gli errori già rilevati dall’Ufficio, che non aveva tuttavia contestato in giudizio la dichiarazione integrativa. Venivano pertanto meno, secondo la C.T.R., i rilievi numeri 1, 2, mentre gli altri andavano confermati in quanto o non contestati (birre non fatturate) o perché le spiegazioni del contribuente non superavano le gravi irregolarità rilevate nelle fatture, che non consentivano di ritenere effettive le operazioni riportate.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 5.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa la regolare notifica del ricorso per cassazione, spedito tempestivamente in data 7.5.2018, poichè il termine scadeva il 6
maggio, cadente di sabato, si rileva che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia « Violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, codice procedura civile », deducendo che nell’avviso di accertamento impugnato dalla controparte erano stati formalizzati quattro distinti rilievi, due dei quali, ossia i numeri tre e quattro, erano stati confermati dalla CTR nella sentenza in esame. I giudici di appello avevano tuttavia erroneamente statuito a pagina 5 che non poteva che venir meno la ripresa di cui ai punti 1 e 2 dell’avviso, per avere la contribuente proceduto alla correzione della dichiarazione originaria, neutralizzando l’incongruenza tra il totale annuo dei ricavi annotati nel registro dei corrispettivi e quanto indicato in dichiarazione. Dalla lettura dell’avviso di accertamento si evinceva, infatti, come la dichiarazione integrativa era riferibile esclusivamente al rilievo numero 2, concernente la ricostruzione analitica dei ricavi di vendita omessi sulla base della differenza tra ricavi risultanti dal registro dei corrispettivi e ricavi dichiarati. Quindi la dichiarazione integrativa poteva semmai attenere al solo rilievo numero 2 e non anche al rilievo numero 1, come erroneamente statuito dalla sentenza impugnata. Solo in relazione alla ripresa numero 2 dell’avviso di accertamento avrebbe potuto eventualmente rilevare la pretesa validità della dichiarazione integrativa presentata da controparte e conosciuta dall’Ufficio solo in sede contenziosa. L’eventuale riconoscimento della validità ed efficacia della correzione della dichiarazione originaria, peraltro fermamente contestata dall’ufficio e oggetto del motivo seguente, non avrebbe comunque avuto alcun effetto nei confronti del rilievo numero 1, del tutto indipendente rispetto alla questione sopra illustrata.
2.Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 61 e 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo n. 546 hanno 1992 e violazione
dell’articolo 132 del codice di procedura civile e dell’ articolo 111 della Costituzione, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 4, codice di procedura civile» , l’RAGIONE_SOCIALE assume che l’annullamento del rilievo numero 1 dell’atto impositivo impugnato sarebbe in ogni caso privo di motivazione. Infatti, con tale rilievo l’Ufficio aveva effettuato la quantificazione indiretta dei ricavi, acquisendo dal titolare della ditta le informazioni generali relative alle modalità concrete di svolgimento attività. La ricostruzione indiretta dei ricavi di vendita è stata dunque effettuata in funzione degli acquisti compiuti ed a tal fine erano state considerate le quantità indicate nell’inventario cioè le rimanenze iniziali e finali, limitatamente alle bevande. La decisione di annullare il rilievo numero 1 integrava quindi sia il vizio di cui all’articolo 112 del codice di procedura civile che il vizio di omessa motivazione.
3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
3.1. Dal testo della sentenza si ricava che la dichiarazione integrativa, presentata in data 21.12.2014 e dunque dopo la notifica del P.V.C. ed oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8 del d.p.r. 322/98, si riferiva al rilievo riguardante il disallineamento tra ricavi risultanti dal registro dei corrispettivi e ricavi dichiarati ossia il rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento, ritrascritto in ricorso e prodotto in allegato, nel quale si legge ‘ Rilievo n. 2 -ricostruzione analitica dei ricavi di vendita omessi: La ricostruzione dei corrispettivi esposta nel rilievo n. 1 è stata effettuata sulla base del confronto tra la valorizzazione dei coperti risultanti dal metodo analitico induttivo e il giro d’affari risultante dal registro dei corrispettivi, pari ad euro 1.432.312, 74. Poiché vi è discordanza tra il totale dei ricavi risultante da tale registro corrispettivi e quanto oggetto di dichiarazione, l’Ufficio ha determinato analiticamente i ricavi di vendita non dichiarati non confluiti nel rilievo numero 1. A tal fine ha considerato i seguenti elementi: ricavi risultanti dal registro dei corrispettivi:……….; componenti positivi di reddito di cui
al rigo RFI del modello Unico PF 2012: …………..; volume d’affari di cui al rigo VE40 del modello Iva 2012: ……….. Dalla differenza tra quanto risulta dalle scritture contabili e gli importi dichiarati si determina analiticamente un maggiore volume d’affari ai fini Iva pari ad euro 11.860,74 con imposta debito di euro 1.186,27 (aliquota al 10%) e maggiori ricavi non dichiarati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette pari ad euro 96.750,35 da assoggettare ad Irpef, Irap e Addizionali regionale e comunale.’
3.2. Del resto, la C.T.R. ha affermato appunto che il disallineamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dal registro dei corrispettivi era stato neutralizzato dalla dichiarazione integrativa a favore, senza dunque fare alcun riferimento alla ricostruzione induttiva degli ulteriori ricavi di cui al rilievo n. 1, determinati mediante raffronto tra valorizzazione dei coperti risultante dal metodo analitico induttivo e il giro d’affari risultante dal registro dei corrispettivi.
3.4. Questa Corte ha più volte chiarito ( ex multis , Cass. n. 4662/2023), che, in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità -e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture
contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 33604 de/ 18/12/2019).
3.5. E’ opportuno altresì ricordare che questa Corte, in materia di prova per presunzioni, ha più volte statuito che il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9108 del 06/06/2012, Cass. n. 5374/2017).
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo due, comma 8 bis, del DPR n. 322/1998, come modificato dal D.P.R. n. 435/2001, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, codice di procedura civile», l’Ufficio rimprovera
alla C.T.R. di aver ritenuto valida la dichiarazione integrativa in palese violazione della norma contenuta nell’articolo 2, comma 8 bis, sopra citato, in quanto presentata fuori termine e dopo l’avvenuta redazione del processo verbale di constatazione e la conseguente formalizzazione RAGIONE_SOCIALE irregolarità fiscali, come ribadito nelle memorie di replica depositate in data 8.1.2016. Inoltre, sempre secondo l’Ufficio, nel caso di specie non vi era stato nessun errore di calcolo o materiale, bensì una irregolarità nella dichiarazione che aveva comportato una necessaria attività di controllo. Né tantomeno si trattava di un errore scaturito dall’ acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Era infatti evidente che le ragioni che avevano indotto la parte ad intervenire sui dati rappresentati con l’originaria dichiarazione erano scaturite dal controllo sostanziale e dalle contestazioni mosse dall’Ufficio. Pertanto, l’Ufficio non aveva alcun obbligo di tenere in considerazione la dichiarazione integrativa ovvero di contestarne la validità, principio confermato anche da questa Corte, ad esempio nella sentenza numero 6381/2014. La giurisprudenza aveva delimitato chiaramente l’ambito di emendabilità della dichiarazione, limitando detta possibilità all’ipotesi in cui dall’errore formale di fatto o di diritto possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che sulla base della legge devono restare al tuo suo carico. Tali presupposti non ricorrevano nel caso concreto. Inoltre, la dichiarazione era sicuramente tardiva.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. La dichiarazione integrativa, oltre ad essere stata presentata oltre il termine indicato dall’art. 2, commi 8 e 8 bis cit., non era in ogni caso efficace, in quanto presentata ben dopo l’inizio della verifica fiscale. Questa Corte ha infatti chiarito, da ultimo nella recente sentenza n. 21899/2025, che in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R.
322 del 1998, n. 322, non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo RAGIONE_SOCIALE sanzioni (Cass. n. 17/07/2015, n. 14999).
3.3. Siffatta interpretazione trae ulteriore conferma anche dal coordinamento sistematico della previsione dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, dove il rinvio all’art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 include anche il richiamo allo sbarramento al cd. ravvedimento operoso del contribuente costituito dagli accessi, ispezioni e verifiche.
3.4. Tale orientamento deve essere confermato anche nel caso di specie, in cui risulta che la verifica fiscale era iniziata ben prima della presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società contribuente e che la presentazione è avvenuta successivamente alla notifica del P.V.C.. e quindi dopo la chiusura della verifica fiscale. L’A.F. non era pertanto tenuta a tenere conto della predetta dichiarazione integrativa a favore prima di notificare l’avviso di accertamento, né di contestarla in giudizio e la C.T.R. ha errato a porla a base della decisione, dovendo piuttosto verificare la legittimità dei rilievi mossi nell’avviso di accertamento alla luce RAGIONE_SOCIALE regole di riparto dell’onere della prova scaturenti dall’art. 39 comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73.
Con il quarto motivo rubricato « violazione o falsa applicazione dell’articolo 39 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE assume che i giudici del gravame avevano omesso qualsiasi valutazione riguardo alle contestazioni dell’Ufficio, per le quali le irregolarità riscontrate e
contestate avevano continuato a persistere e che per eliminare lo storno dei ricavi era stato necessario ridurre di euro 19.000,00 la variazione in diminuzione dei costi, attraverso un’operazione per nulla convincente, priva di riscontri concreti nella pratica di gestione contabile nell’impresa, come precisato nelle controdeduzioni a pagina 16. Già nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado l’Ufficio aveva infatti sottolineato l’incongruenza fra il totale annuo dei ricavi, comprensivi di fatture, scontrini, ricevute fiscali annotati nel registro dei corrispettivi e quanto oggetto di dichiarazione. La controparte contestava la rilevanza dell’incongruenza la cui sussistenza non era però contestata ed anzi confermata dal contribuente che sosteneva come essa fosse la conseguenza di due errori che non avevano inciso sull’imponibile e che erano stati eliminati a mezzo di una dichiarazione integrativa a favore presentata il 22 dicembre 2014. Quanto esposto nel ricorso non faceva però che confermare la valutazione dell’ufficio in termini di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, avvalorata anche dalla ricostruzione di quanto accaduto da parte dello stesso contribuente. I giudici avevano omesso quindi di considerare la circostanza evidenziata dall’Ufficio, secondo cui non era stata fatta chiarezza da parte del contribuente sull’ incongruenza riscontrata dall’ufficio nemmeno attraverso la perizia prodotta in corso di causa, con la quale si era dato semplicemente atto dell’inserimento di euro 85.000,00 nelle variazioni in aumento, senza tuttavia supportare una simile affermazione con una elencazione dettagliata di tutte le variazioni in aumento operate, la cui sommatoria conducesse alla cifra esposta in dichiarazione. La CTR aveva dunque omesso qualsiasi considerazione in merito a tali incongruenze laddove aveva ritenuto sufficiente la presentazione della dichiarazione integrativa a sanare le irregolarità contabili pacificamente commesse dal contribuente, violando l’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. numero 600/1973. In presenza di contabilità inattendibile tale
possibilità non potrebbe venir meno per effetto della successiva presentazione di una dichiarazione integrativa che, avendo eventualmente valenza solo fiscale, non può in ogni caso cancellare gli elementi considerati dall’Ufficio e posti alla base della propria valutazione. La RAGIONE_SOCIALE. avrebbe dovuto coerentemente esaminare nel merito il procedimento di ricostruzione dei ricavi condotto dall’amministrazione, ma così non era avvenuto e d’altra parte non sarebbe stato neanche possibile, stante l’assenza di contestazioni da parte del contribuente.
4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
La sentenza, passata in giudicato in relazione ai rilievi n. 3 e 4 dell’atto impositivo (il n. 4 peraltro non oggetto di appello del contribuente), va dunque cassata in parte qua e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame sui motivi di gravame attinenti ai rilievi n. 1 e 2 dell’avviso di accertamento, tenuto conto dei principi sopra illustrati, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)